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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di approvazione dei risultati della procedura comparativa e di aggiudicazione della concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo dell'area UMG 2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della concessione demaniale marittima alla controinteressata, che aveva conseguito 92 punti contro i 91,17 della ricorrente, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento dei danni. Il primo motivo deduceva la violazione della disciplina regionale e comunale relativa alla quota massima del 20% dell'investimento destinabile ad attrezzature e beni mobili, sostenendo che l'aggiudicataria avesse imputato surrettiziamente a opere edilizie costi relativi a beni mobili. Il secondo motivo contestava la conformità urbanistica del progetto dell'aggiudicataria rispetto alle N.T.A. del Piano Particolareggiato dell'Arenile, con riferimento alle dimensioni dei chioschi-bar e alle relative aree di pertinenza. Il terzo motivo censurava il piano economico-finanziario dell'aggiudicataria, ritenuto incongruo, non riferito all'intera durata ventennale della concessione e non idoneo a dimostrare la capacità finanziaria dopo la modifica della compagine sociale. Il quarto motivo denunciava la violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e della disciplina europea sulle concessioni, contestando la richiesta di chiarimenti e la nuova asseverazione del piano economico-finanziario come sospensione irrituale e modifica postuma dell'offerta. Il quinto motivo contestava i giudizi e i punteggi attribuiti dalla Commissione per il rialzo sul canone, la sostenibilità sociale, la gestione diretta e le certificazioni, deducendo violazione della lex specialis, buon andamento e imparzialità. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contro l'ammissione e la valutazione dell'offerta della ricorrente, nonché motivi aggiunti contro atti comunali relativi alla prosecuzione dell'occupazione dell'area da parte dei precedenti concessionari; ha poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto ai motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che le procedure comparative per concessioni demaniali marittime, pur dovendo rispettare pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, non siano soggette alle formalità proprie delle gare d'appalto e consentano un contraddittorio istruttorio finalizzato alla selezione dell'offerta complessivamente più rispondente al pubblico interesse e al più proficuo utilizzo del bene demaniale. Il primo motivo è stato respinto perché il limite del 20% per attrezzature e beni mobili non determina l'automatica esclusione in presenza di lievi scostamenti derivanti da componenti funzionalmente coessenziali alle opere; non è stato dimostrato un travisamento manifesto né un superamento decisivo della soglia, e la valutazione della Commissione rientrava nella discrezionalità tecnica. Il secondo motivo è stato respinto perché i manufatti risultavano avere una superficie di 30,25 mq, inferiore al limite di 42 mq, mentre il documento richiamato dalla ricorrente non rappresentava l'area di pertinenza in senso proprio e non dimostrava il superamento del limite di 150 mq; le eventuali precisazioni dimensionali possono essere verificate nella successiva fase autorizzatoria. Il terzo motivo è stato respinto perché la richiesta di chiarimenti e la nuova asseverazione del piano economico-finanziario, resa necessaria dalla modifica della compagine sociale, costituivano legittimo esercizio del contraddittorio istruttorio e non comportavano modifiche sostanziali dell'offerta. L'asseverazione di un soggetto abilitato poteva fondare il giudizio di sostenibilità del piano; inoltre, la proiezione quinquennale era coerente con la finalità di dimostrare la capacità di realizzare gli investimenti, da effettuarsi nei primi anni della concessione. Il quarto motivo è stato respinto perché non vi era stata una sospensione irrituale, ma un approfondimento istruttorio proporzionato e neutrale, compatibile con la par condicio e con il divieto di modifiche sostanziali dell'offerta. Il quinto motivo è stato respinto perché la Commissione aveva applicato i criteri predeterminati, attribuendo il punteggio pieno al miglior rialzo sul canone e quello proporzionale all'altra offerta; le ulteriori censure miravano a sostituire il giudizio tecnico della ricorrente a quello della Commissione, senza dimostrare manifesta illogicità, travisamento o errore di fatto. La reiezione del ricorso principale ha determinato l'improcedibilità del ricorso incidentale, per carenza di interesse attuale all'esame delle censure escludenti o riduttive rivolte contro l'offerta della ricorrente. Sono stati dichiarati improcedibili anche i motivi aggiunti al ricorso incidentale, sia per la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla controinteressata, sia perché l'esito del ricorso principale rendeva inutile il loro esame. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. nav.

    La disciplina delle concessioni demaniali marittime richiede procedure comparative rispettose di pubblicità, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, orientate al più proficuo utilizzo del bene demaniale.

  • art. 12 Direttiva 2006/123/CE

    I principi europei applicabili alle concessioni impongono un confronto competitivo effettivo e imparziale, senza tuttavia rendere automaticamente applicabili le formalità proprie delle gare d'appalto.

  • art. 48 l.r. Veneto n. 33/2002

    Costituisce, insieme agli allegati regionali, il quadro regionale di riferimento per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante comparazione delle istanze concorrenti.

  • allegato S/3, lett. e-bis), l.r. Veneto n. 33/2002

    Distingue la quota dell'investimento destinata agli interventi edilizi da quella, non superiore al 20%, destinata ad attrezzature e beni mobili; lievi scostamenti non comportano automaticamente l'esclusione quando derivino da componenti funzionalmente coessenziali alle opere e non incidano in modo decisivo sull'offerta.

  • artt. 10 e 22 d.P.R. n. 380/2001

    Sono richiamati per individuare gli interventi edilizi rilevanti ai fini della distinzione tra opere edilizie e attrezzature o beni mobili nell'investimento proposto.

  • art. 13 N.T.A. del Piano Particolareggiato dell'Arenile

    Fissa per i chioschi-bar una superficie coperta massima di 42 mq e un'area di pertinenza massima di 150 mq, con le esclusioni previste dai commi 3 e 5.

  • art. 4 l. n. 118/2022

    È richiamato tra le norme statali di settore applicabili alle concessioni demaniali marittime e ai principi di confronto competitivo.

  • art. 49 TFUE

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi europei di libertà di stabilimento applicabili alla procedura concessoria.

  • art. 3, comma 3, l. n. 118/2023

    È richiamato quale base normativa del differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, oggetto dei motivi aggiunti incidentali.

Massime di principio

  • Le procedure comparative per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime devono assicurare pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, ma non sono necessariamente soggette alle formalità proprie delle gare d'appalto; è compatibile con tali principi l'attivazione di un contraddittorio istruttorio volto a chiarire elementi dell'offerta, purché non siano consentite modifiche sostanziali e sia preservata la par condicio.
  • Nelle procedure comparative per concessioni demaniali, la richiesta di chiarimenti e l'acquisizione di una nuova asseverazione del piano economico-finanziario, rese necessarie da una modifica della compagine sociale, sono legittime quando servono a verificare l'affidabilità e la sostenibilità dell'offerta e non ne alterano sostanzialmente il contenuto.
  • Il limite percentuale dell'investimento destinabile ad attrezzature e beni mobili non comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta per ogni scostamento: occorre verificare la natura effettiva delle voci, la loro funzionalità rispetto alle opere e la concreta incidenza dello scostamento sull'assetto complessivo della proposta.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Commissione è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore di fatto; non è consentito al concorrente o al giudice sostituire una propria valutazione a quella dell'organo tecnico in assenza di tali vizi macroscopici.
  • Quando la reiezione del ricorso principale elimina l'interesse attuale del controinteressato a ottenere l'esclusione o la riduzione del punteggio dell'offerta del ricorrente, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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