Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento − della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Servizio opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica prot. n. 1219/A1802B/2023 del 28 aprile 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2023, a firma del dirigente del settore infrastrutture e pronto intervento avente per oggetto le “OO.C.D.P.C. nn. 710/2020, 745/2021, 839/2022 e 962/2023. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio delle province di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato in provincia di Alessandria. Approvazione rimodulazione del Piano degli interventi”, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente le risorse finanziarie stanziate come ivi rimodulate e, ad oggi, risultanti come economie nonché, per quanto occorrer possa, nella parte in cui la Coutenza potrebbe vedersi esclusa dall''allocazione di future risorse finanziarie; - nonché, di ogni altro atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di rimodulazione del piano degli interventi emergenziali, nella parte in cui non ha ammesso al finanziamento l'intervento di riduzione del rischio residuo e ricostruzione del ponte-canale danneggiato dall'alluvione
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore infrastruttura idrica)
Prevale il privato
La controversia
A seguito dell'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020, il ponte-canale gestito dalla ricorrente aveva subito gravi danni, interrompendo il servizio irriguo e incidendo sulla sicurezza pubblica. La ricorrente aveva eseguito lavori urgenti anche in attuazione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente e aveva chiesto l'ammissione ai finanziamenti emergenziali previsti dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018. Con la determinazione regionale impugnata, la Regione aveva rimodulato il piano degli interventi senza includere quello relativo al ponte-canale. La ricorrente ha dedotto: 1) lesione del legittimo affidamento, poiché era stata inizialmente inclusa nell'istruttoria per l'accesso ai finanziamenti; 2) violazione del principio di buon andamento e difetto di istruttoria, perché l'intervento, imposto anche per la tutela della pubblica incolumità, rientrava tra quelli finalizzati alla riduzione del rischio residuo; 3) disparità di trattamento, poiché era stato ammesso al finanziamento un intervento realizzato da altro consorzio avente natura privata. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di un atto regionale successivo alla cessazione dello stato di emergenza nazionale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché l'atto impugnato era una determinazione regionale adottata dopo la chiusura dello stato di emergenza, quando la Regione Piemonte era competente per la prosecuzione ordinaria delle funzioni commissariali, e l'ha estromessa dal giudizio. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato la determinazione nella parte in cui non aveva ammesso al finanziamento l'intervento sul ponte-canale, con salvezza delle ulteriori determinazioni regionali. Il Collegio ha ritenuto sussistente un grave difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il provvedimento richiamava tra i soggetti attuatori anche consorzi e gestori di servizi idrici, senza escludere quelli privati, e indicava tra le priorità le opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d'acqua, categorie nelle quali rientrava l'intervento controverso. La relazione regionale prodotta in giudizio aveva prospettato motivazioni tra loro non coerenti: natura privata del soggetto attuatore, mancanza del presupposto della somma urgenza e abnormità dell'importo dei lavori. Tali giustificazioni non consentivano di individuare la concreta ragione dell'esclusione. Inoltre, l'istruttoria non aveva adeguatamente considerato l'ordinanza sindacale che imponeva la rimozione del pericolo per la pubblica incolumità, il riconoscimento del pericolo in sede di conferenza di servizi e la riconducibilità dell'opera alla riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 1/2018. L'eventuale esecuzione di lavori eccedenti la somma urgenza non avrebbe comunque giustificato l'esclusione integrale, potendo eventualmente condurre a un finanziamento parziale. È stata altresì ravvisata disparità di trattamento rispetto all'ammissione di un altro consorzio privato, oltre che ulteriore conferma delle carenze istruttorie. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 1/2018
stato di emergenza di rilievo nazionale
La dichiarazione dello stato di emergenza ha costituito il presupposto per l'attivazione degli interventi emergenziali relativi all'alluvione.
art. 25, comma 2, lett. a)-f), d.lgs. 1/2018
la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti
La norma disciplina le tipologie di interventi finanziabili durante lo stato di emergenza e non esclude in via generale che soggetti attuatori formalmente privati possano realizzare opere finanziabili, quando l'intervento sia finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e alla riduzione del rischio residuo.
art. 163 d.lgs. 50/2016
La ricorrente ha richiamato tale disposizione per documentare l'urgenza dei lavori eseguiti sul ponte-canale.
art. 49 c.p.a.
integrare il contraddittorio
È stato applicato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti beneficiari degli interventi indicati nel piano.
Massime di principio
- L'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018 individua le tipologie di interventi emergenziali finanziabili e non preclude, in via generale, l'ammissione di opere realizzate da soggetti attuatori aventi natura privata, quando l'intervento sia funzionale alla tutela della pubblica incolumità e alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento calamitoso.
- È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento che esclude un intervento dal finanziamento emergenziale senza chiarire se l'esclusione dipenda dalla natura privata del soggetto attuatore, dalla mancanza dei presupposti della somma urgenza o dall'eccessiva consistenza economica dei lavori, soprattutto quando l'atto richiama tra i soggetti attuatori anche enti privati e tra i criteri di priorità opere riconducibili all'intervento escluso.
- La riconducibilità dell'opera alla riduzione del rischio residuo di cui all'art. 25, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 1/2018 deve essere valutata autonomamente rispetto alla sussistenza dei presupposti della somma urgenza di cui alla lett. b); l'eventuale eccedenza dei lavori rispetto alle esigenze urgenti non giustifica necessariamente l'esclusione integrale, potendo l'amministrazione valutare un finanziamento parziale.
- L'amministrazione deve considerare, nell'istruttoria sulla finanziabilità di un'opera emergenziale, gli atti che attestano il pericolo per la pubblica incolumità, inclusa un'ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco e il riconoscimento del rischio in sede di conferenza di servizi.
- Sussiste disparità di trattamento quando l'amministrazione ammette al finanziamento un intervento realizzato da un consorzio privato e, senza adeguata distinzione o motivazione, esclude un analogo intervento realizzato da altro soggetto privato avente caratteristiche comparabili.
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