Cassazione Civile, Sentenza n. 17198/2020 del 17/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato alla ricorrente nell'ambito di una procedura collettiva di riduzione del personale e domanda di reintegrazione o, in subordine, indennità. Questioni principali: (a) se, in caso di trasferimento di ramo d'azienda successivo al licenziamento, operi il trasferimento dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. o se un accordo sindacale ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 possa limitarne la portata; (b) legittimità della procedura collettiva e corretta applicazione dei criteri di scelta per i licenziamenti; (c) compatibilità della disciplina nazionale con la Direttiva 2001/23/CE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo proposto da Rodinò ma ha accolto il secondo motivo relativo all'interpretazione dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui, per i trasferimenti che riguardino aziende con stato di crisi accertato ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. c), della l. n. 675/1977 o in amministrazione straordinaria (con continuazione dell'attività), l'accordo sindacale ex comma 4-bis può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. riguardanti le "condizioni di lavoro", ma non può escludere il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. La sentenza di merito impugnata è stata cassata in parte e rinviata ad altra Corte d'appello per riesame conforme al principio enunciato; i ricorsi incidentali della società sono stati in larga parte respinti. In sintesi: Rodinò ottiene un successo sul punto di diritto comunitario/nazionale (interpretazione conforme) e la vicenda torna in appello per nuova valutazione; CAI non ottiene accoglimento delle proprie censure.
Norme richiamate
Disciplina il trasferimento del rapporto di lavoro al cessionario; la Corte stabilisce che tale trasferimento non può essere escluso dall'accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, salvo che si intervenga solo sulle "condizioni di lavoro".
art. 47 legge 29 dicembre 1990, n. 428 (commi 4-bis e 5)
"Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" (comma 4-bis); "non trova applicazione" (comma 5)
Il comma 4-bis va interpretato in conformità al diritto UE: autorizza deroghe solo sulle condizioni di lavoro, ma non consente di escludere il trasferimento dei rapporti di lavoro; il comma 5 disciplina ipotesi concorsuali liquidative e ha portata diversa.
Direttiva 2001/23/CE (artt. 3-5)
Principio di continuità dei diritti e obblighi in caso di trasferimento; deroghe ai artt. 3-4 sono possibili solo nelle ipotesi tassative dell'art. 5 (procedura di insolvenza/liquidazione o modifiche condizionate finalizzate alla salvezza dell'azienda). Tale direttiva impone un'interpretazione restrittiva delle deroghe nazionali.
legge 12 agosto 1977, n. 675 art. 2, comma 5, lett. c)
Individua la procedura di accertamento dello stato di crisi aziendale; tale accertamento rileva ai fini dell'applicazione del comma 4-bis, purché interpretato conformemente alla direttiva.
legge n. 223 del 1991 (artt. 4 e 5)
Disciplina la procedura di licenziamento collettivo e i criteri di scelta; la Corte ricorda che il datore ha l'onere di provare l'osservanza dei criteri e che la violazione dei criteri con criteri vaghi può comportare reintegrazione.
legge n. 92 del 2012 (art. 1, commi rilevanti)
Richiamata per la disciplina di tutela nei licenziamenti collettivi e per le modifiche normative in tema di sanzioni e tutele; contestazioni procedurali connesse all'attuazione della legge sono state esaminate dalla Corte.
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (amministrazione straordinaria)
Rilevante ai fini dell'ambito delle procedure per le quali il comma 4-bis contempla l'applicazione limitata dell'art. 2112 in caso di continuazione dell'attività.
Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) art. 368
La Corte cita la riforma come conferma che l'interpretazione conforme assunta (fermo trasferimento dei rapporti e possibili limitazioni solo sulle condizioni di lavoro) è anche quella recepita dal codice della crisi.
art. 360 cod. proc. civ.; art. 384 cod. proc. civ.
Norme processuali utilizzate per i motivi di ricorso e per l'enunciazione del principio di diritto di funzione nomofilattica.
Massime di principio
- In caso di trasferimento d\'azienda successivo a procedure di crisi (accertamento dello stato di crisi o amministrazione straordinaria con continuazione dell\'attività) gli accordi sindacali ex art. 47, comma 4-bis, non possono escludere il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro: possono incidere solo sulle "condizioni di lavoro" (retribuzione, orario, ecc.), in conformità della Direttiva 2001/23/CE.
- Le deroghe che escludono il trasferimento dei rapporti di lavoro sono ammesse soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla Direttiva (es. procedura di insolvenza finalizzata alla liquidazione sotto controllo pubblico) e, in ambito nazionale, sono disciplinate separatamente (art. 47, comma 5, per le ipotesi liquidative).
- Il datore di lavoro che procede a licenziamenti collettivi ha l\'onere di allegare e dimostrare la correttezza e l\'obiettività dei criteri di scelta; criteri formulati in modo vago o non comparazioni documentate possono portare alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e, se del caso, alla reintegrazione.
- Un decreto ministeriale che certifica lo stato di crisi aziendale costituisce elemento idoneo a dare rilievo all\'accertamento della crisi ai fini dell\'applicazione delle norme nazionali, sempre nel rispetto del diritto UE.
- In presenza di conflitto tra normativa nazionale e diritto UE in materia di trasferimento d\'azienda, occorre favorire un\'interpretazione conforme alla direttiva; la disapplicazione della norma nazionale è richiesta solo se non sia possibile un\'interpretazione conforme.
- In casi analoghi, le decisioni di merito vanno riesaminate alla luce del principio secondo cui gli accordi sindacali per la salvaguardia dell\'occupazione possono modulare le condizioni di lavoro ma non cancellare il diritto del lavoratore al trasferimento, salvo le eccezioni previste dalla Direttiva.
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