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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17199/2020 del 17/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo intimato a Denise Trotta (con decorrenza 11.1.2014) per violazione dei criteri di scelta; questioni appellate riguardavano (i) onere probatorio del lavoratore in tema di corretta applicazione dei criteri di scelta; (ii) richiesta di autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 17 L. 223/1991 per risolvere il rapporto di altro lavoratore in sostituzione di quelli reintegrati; (iii) applicabilità del rito speciale L. 92/2012; (iv) interpretazione dell'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 e degli accordi sindacali nella cessione d'azienda in situazione di crisi (possibilità che l'accordo escluda il trasferimento di alcuni lavoratori e deroghi all'art. 2112 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi presentati da CAI e Alitalia SAI. Ha confermato l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta e, di conseguenza, la reintegrazione della lavoratrice con condanna solidale delle società al pagamento dell'indennità. In particolare, la Corte ha stabilito che: (a) non gravava sulla lavoratrice l'onere di indicare nominativi alternativi in assenza di graduatorie o posizioni comparabili predisposte dal datore; (b) l'art. 17 L. 223/1991 attribuisce solo al datore la facoltà (non di un'autorizzazione giudiziale) di recedere da altri rapporti a seguito della reintegrazione, purché la procedura originaria sia stata corretta; (c) il rito speciale introdotto dalla L. 92/2012 si applica alle questioni necessarie per decidere sulla legittimità del licenziamento, ivi inclusa la verifica della titolarità del rapporto con la cessionaria; (d) l'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 va interpretato in conformità al diritto UE: l'accordo sindacale in caso di trasferimento di azienda in situazione di crisi può derogare all'art. 2112 c.c. soltanto per quanto concerne le condizioni di lavoro, mentre il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario rimane salvo.

Norme richiamate

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 18

    rimessione alla tutela reintegratoria di cui al comma 4 in caso di illegittimità del licenziamento

    I giudici di merito hanno applicato la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 (nella versione compatibile con L. 92/2012) per il licenziamento collettivo ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta

  • Legge 22 maggio 1991, n. 223, art. 17

    Qualora i lavoratori ... vengano reintegrati a norma dell'articolo 18 ... l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali

    Art. 17 attribuisce una facoltà al datore (non un titolo autorizzatorio giudiziale) di risolvere pari numero di rapporti se la procedura originaria è stata correttamente esperita; la Corte ha escluso che il giudice possa emettere una 'autorizzazione' preventiva a tale riguardo

  • Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. riforma Fornero), art. 1, comma 48

    Il rito speciale introdotto dalla L. 92/2012 si applica a tutte le questioni necessarie per decidere sulla legittimità del licenziamento, compresa la verifica della titolarità del rapporto con soggetto diverso dal formale datore di lavoro

  • Codice civile, art. 2112

    norme sulla continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda

    L'art. 2112 tutela il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro; l'accordo sindacale ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, può derogare solo sulle condizioni di lavoro, non sulla continuità del rapporto quando la fattispecie rientra nel perimetro tutelato dalla direttiva UE

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis

    Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende ... delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ... o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ...

    Deve essere letta in conformità al diritto europeo: l'accordo sindacale può prevedere deroghe all'art. 2112 limitate alle condizioni di lavoro, ma non può impedire il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro nel caso regolato dal comma 4-bis

  • Direttiva 2001/23/CE (trasferimento di imprese), artt. 3-5

    I diritti e gli obblighi ... sono trasferiti al cessionario (art.3); il trasferimento non è di per sé motivo di licenziamento (art.4); deroghe ammesse dall'art.5 in casi tassativi di insolvenza o di gravi crisi secondo condizioni specifiche

    La Corte ha applicato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: le deroghe nazionali alle garanzie della direttiva devono essere interpretate restrittivamente e non possono privare i lavoratori dei diritti alla continuità del rapporto salvo i limiti espressamente previsti dalla direttiva

  • D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza), art. 368 richiamato

    Il riferimento serve a mostrare che la successiva riforma normativa chiarisce e conferma l'interpretazione conforme: il trasferimento dei rapporti è preservato e le deroghe riguardano le condizioni di lavoro

Massime di principio

  • In caso di licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta, il lavoratore non è tenuto a indicare nominativi alternativi a meno che il datore non abbia predisposto una graduatoria o posizioni comparabili che consentano la 'prova di resistenza'
  • L'art. 17 L. 223/1991 riconosce al datore una facoltà (non un titolo da autorizzare giudizialmente) di risolvere rapporti in numero pari a quelli reintegrati, ma solo se la procedura originaria è stata correttamente esperita
  • Il rito speciale previsto dalla L. 92/2012 copre tutte le questioni necessarie per decidere sulla legittimità del licenziamento, comprese le controversie sulla titolarità del rapporto con la cessionaria
  • Nella cessione di azienda in situazione di crisi (art. 47, comma 4-bis L. 428/1990) gli accordi sindacali possono modificare le condizioni di lavoro per salvaguardare l'occupazione ma non possono, in via valida rispetto al diritto UE, escludere il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro all'acquirente
  • Le deroghe nazionali alle garanzie della Direttiva 2001/23/CE devono essere interpretate restrittivamente: solo i casi e i limiti espressamente previsti dalla direttiva consentono effetti derogatori sulla continuità dei rapporti
  • Quando l'interpretazione del diritto dell'Unione è chiara o già definita dalla giurisprudenza della CGUE, il giudice nazionale deve operare un'interpretazione conforme senza necessariamente proporre rinvio pregiudiziale

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