Cassazione Civile, Sentenza n. 17195/2020 del 17/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Silvia Fancello impugnava il licenziamento intimatole al termine di una procedura di licenziamento collettivo promossa da C.A.I. e chiedeva la reintegrazione ex art. 2112 c.c. presso la cessionaria Alitalia S.A.I. Il giudizio verteva sulla legittimità del licenziamento (violazione dei criteri di scelta di cui all'art.5 l.223/1991), sulla titolarità passiva del rapporto dopo il trasferimento d'azienda e sull'applicabilità/portata dell'accordo sindacale stipulato nel contesto di crisi/accordo sul mantenimento dell'occupazione (art.47 comma 4-bis l.428/1990), nonché sulla corretta quantificazione della retribuzione globale di fatto e della misura dell'indennità risarcitoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di C.A.I. e di Alitalia S.A.I., confermando l'esito favorevole alla lavoratrice: è stata riconosciuta la violazione dei criteri di scelta e, dunque, la reintegrazione della Fancello nel posto di lavoro ex art. 18 Statuto/l.223/1991 con l'applicazione della tutela reintegratoria e dell'indennità risarcitoria (fissata entro il limite massimo previsto, pari a 12 mensilità). La Corte ha inoltre parzialmente riformato la quantificazione della retribuzione globale di fatto escludendo la voce CIGS e includendo indennità di campo e indennità giornaliera, per un totale mensile di euro 2.050,87. Sul punto di diritto di rilievo nomofilattico, la Corte ha enunciato il principio secondo cui, in caso di trasferimento di aziende per le quali sia stato accertato lo stato di crisi o sia disposta l'amministrazione straordinaria (con continuazione dell'attività), l'accordo sindacale ex art.47 comma 4-bis l.428/1990 può prevedere deroghe all'art.2112 c.c. esclusivamente riguardanti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. Le società ricorrenti sono condannate alle spese.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Garantisce il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario; la Corte ha confermato che, nella fattispecie, il diritto al trasferimento sussiste e non può essere derogato dall'accordo sindacale se ciò impedisse il passaggio dei rapporti di lavoro
art. 18 l.300/1970 (Statuto dei lavoratori), commi 4 e 5
In caso di violazione dei criteri di scelta, si applica la tutela reintegratoria (reintegra e indennità risarcitoria); l'indennità riprodotta ai sensi del comma 4 ha un limite massimo (12 mensilità) quando la reintegra avviene oltre un anno dal licenziamento; la diversa tutela del comma 5 (criteri per la liquidazione) è distinta e non applicabile in luogo della reintegra ove sussista la violazione dei criteri di scelta
art. 5 legge 223/1991
Stabilisce i criteri di scelta in procedure di licenziamento collettivo; la Corte ha ritenuto che la violazione di tali criteri costituisce vizio grave che comporta reintegra
art. 1, commi 47-48 legge n. 92/2012 (rito Fornero)
Il rito speciale previsto si applica alle domande connesse all'impugnativa del licenziamento (anche se proposte contro soggetti diversi dal formale datore di lavoro), salvo prospettazioni artificiose; pertanto la domanda nei confronti di Alitalia S.A.I. rientrava nel rito speciale
art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990
Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ...; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ...
Deve essere letto in conformità alla Direttiva 2001/23/CE e alla giurisprudenza della CGUE: l'accordo può incidere sulle condizioni di lavoro ma non può esimere dal trasferimento automatico dei rapporti di lavoro; il comma 4-bis non consente di limitare il diritto al trasferimento (tale possibilità è prevista invece nel comma 5 per i casi di procedure liquidatorie)
Direttiva 2001/23/CE e giurisprudenza CGUE (in particolare C-561/07 e successive)
La direttiva protegge la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda; le deroghe consentite dagli artt. 5 devono essere interpretate restrittivamente: le procedure di crisi non equivalgono automaticamente a procedure liquidatorie e non autorizzano, di per sé, la deroga al trasferimento dei rapporti
art. 32 legge n. 183/2010
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza per mancata impugnazione del licenziamento nei confronti del cessionario: l'azione diretta ad accertare il passaggio del rapporto al cessionario non è soggetta ai termini di decadenza disciplinati dall'art.32 nei limiti indicati dalla giurisprudenza
Massime di principio
- In caso di trasferimento d'azienda con stato di crisi o amministrazione straordinaria, gli accordi sindacali possono modificare le condizioni di lavoro ma non possono impedire il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro al cessionario, salvo i casi espressi dalla Direttiva 2001/23/CE relativi a procedure concorsuali liquidatorie
- Se emerge violazione dei criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo (mancata prova della fungibilità o impropria individuazione dell'esubero), il rimedio è la reintegrazione e non una mera indennità risarcitoria; la reintegrazione prevale anche se esistono accordi sindacali sulla procedura
- Nella quantificazione della retribuzione globale di fatto per l'indennità vanno considerate le voci percepite in modo continuativo e tipiche della retribuzione (es. superminimi, indennità di campo se abitualmente percepite); voci straordinarie o legate a CIGS vanno valutate distintamente
- Le domande dirette ad accertare la prosecuzione del rapporto con il cessionario rientrano nel rito speciale Fornero quando sono connesse all'impugnazione del licenziamento e non sono soggette meccanicamente a decadenze previste dall'art.32, salvo i casi tassativi indicati dalla norma e dalla giurisprudenza
- Quando la normativa interna è ambigua rispetto al diritto dell'Unione, il giudice nazionale deve interpretarla in conformità alla Direttiva e alla giurisprudenza della CGUE; non sempre è necessario il rinvio pregiudiziale quando la soluzione è già chiarita
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