Cassazione Civile, Sentenza n. 17193/2020 del 17/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di annullare il licenziamento di Rossi per violazione dell'art. 10, comma 4, legge n. 68/1999 (tutela delle categorie protette) e aveva ordinato la reintegra con applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970. Le società ricorrenti contestavano, fra l'altro: la carenza di legittimazione passiva a seguito di cessione d'azienda; l'improcedibilità del rito speciale (Fornero); la decadenza per mancata impugnazione nei confronti di Alitalia S.A.I.; la possibilità di deroga all'art. 2112 c.c. in virtù dell'art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990 e degli accordi sindacali in contesti di crisi aziendale; e, per C.A.I., l'esistenza della sospensione degli obblighi di assunzione prevista dalla disciplina sulle crisi che esonererebbe dal rispetto della quota di riserva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi proposti da C.A.I. e da Alitalia S.A.I., confermando la reintegrazione di Rossi. La Corte ha stabilito in via nomofilattica che, nei trasferimenti riguardanti aziende per le quali sia stato accertato lo stato di crisi o sia stata disposta l'amministrazione straordinaria (con prosecuzione dell'attività), l'accordo sindacale previsto dall'art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990 può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. limitate alle "condizioni di lavoro" ma non può derogare al trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. Inoltre la Corte ha ricordato che la sospensione degli obblighi di assunzione in casi di crisi non legittima il licenziamento di lavoratori disabili quando il loro reinsediamento determinerebbe il venir meno della quota di riserva: la violazione delle quote di riserva integra violazione dei criteri di scelta e legittima la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4.
Norme richiamate
legge n. 68 del 1999, art. 10, comma 4
Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge
La norma tutela la presenza percentuale dei lavoratori disabili: anche se in crisi l'azienda può essere esonerata dall'assunzione (sospensione), non può licenziare i disabili in modo da compromettere la quota di riserva; la violazione integra "violazione dei criteri di scelta" con conseguente tutela reintegratoria.
legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 4-bis
Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ...; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ...
Il comma 4-bis consente accordi sindacali che modulino le "condizioni di lavoro" nel trasferimento di aziende in crisi o in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'attività, ma non autorizza a derogare alla regola della continuità del rapporto di lavoro (art. 2112 c.c.).
Direttiva 2001/23/CE (artt. 3-5)
Fondamentale per l'interpretazione della disciplina nazionale: garantisce il trasferimento automatico dei diritti e obblighi dei lavoratori al cessionario (art.3) e vieta che il trasferimento sia di per sé motivo di licenziamento (art.4), salvo deroghe strettamente circoscritte dall'art.5. La Corte di Giustizia ha chiarito che le deroghe sono ammesse solo nei casi tassativi (procedura di insolvenza sotto controllo pubblico) e che, nelle ipotesi di crisi, è possibile solo modificare le condizioni di lavoro senza privare del trasferimento dei rapporti.
codice civile, art. 2112
Principio della continuità dei rapporti di lavoro nel trasferimento d'azienda: secondo Cassazione, l'art. 47 comma 4-bis può limitare aspetti delle condizioni di lavoro ma non l'automatico trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario nelle ipotesi contemplate.
legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), art. 18, comma 4
Prevede la tutela reintegratoria in caso di licenziamenti illegittimi per violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo; applicata nel caso di specie per la tutela del lavoratore disabile licenziato.
legge n. 223 del 1991, art. 5, comma 3
Regolamenta i criteri di scelta nei licenziamenti collettivi; la Corte ha ritenuto che la violazione delle quote di riserva per categorie protette rientri tra le cause di violazione dei criteri di scelta, con conseguente reintegrazione.
legge n. 223 del 1991, art. 17
Consente al datore, reintegrato il lavoratore per violazione dei criteri di scelta, di risolvere rapporti per un numero pari a quello dei reintegrati senza nuova procedura; la Corte ricorda che si tratta di una facoltà del datore e non di un'autorizzazione giudiziale preventiva.
d.l. 135/2009 conv. in legge n. 166/2009 (art. 19-quater)
Ha introdotto il comma 4-bis all'art.47 per adeguare la normativa nazionale alla giurisprudenza comunitaria: la Cassazione interpreta tale modifica come consentente solo la deroga sulle condizioni di lavoro ma non sull'effetto traslativo dell'art.2112.
legge n. 92 del 2012 (rito Fornero), art. 1
Il rito speciale introdotto dalla legge 92/2012 si applica anche alle questioni connesse all'accertamento della titolarità del rapporto (cessionario vs cedente) quando la domanda impugna il licenziamento: l'eventuale mancata adozione del rito diverso non costituisce di per sé motivo di annullamento se non è dimostrato un concreto pregiudizio processuale.
legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4
Richiamata dalle parti per eccezioni di decadenza: la Corte ha chiarito che le disposizioni sui termini di decadenza non impediscono l'azione volta ad accertare il passaggio del rapporto al cessionario e non si applicano automaticamente alla fattispecie di trasferimento aziendale contestata.
Massime di principio
- In trasferimenti d'azienda riguardanti imprese in stato di crisi o in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'attività, gli accordi sindacali possono disciplinare modifiche "nelle condizioni di lavoro" ma non possono impedire di per sé il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro al cessionario (art. 2112 mantiene la sua efficacia traslativa).
- La sospensione degli obblighi di assunzione prevista in situazioni di crisi non legittima licenziamenti di lavoratori appartenenti a categorie protette se dal licenziamento deriva il venir meno della quota di riserva: tale violazione configura "violazione dei criteri di scelta" e legittima la reintegrazione ex art. 18, comma 4.
- Quando il lavoratore impugna un licenziamento e chiede la reintegrazione, il giudice deve esaminare anche la questione della titolarità passiva (cessionario vs cedente) nel rito speciale; la scelta formale del convenuto non preclude l'accesso al rito speciale salvo concreto pregiudizio processuale provato dalla parte.
- Gli accordi collettivi concordati in procedure liquidatorie (cessazione o mancata prosecuzione attività) possono avere efficacia diversa rispetto a quelli concordati in procedure non liquidatorie: la deroga più ampia alla continuità (es. esclusione del trasferimento di personale eccedentario) è riservata ai casi di liquidazione/cessazione attività.
- In generale, in casi analoghi è necessario valutare separatamente (i) se sussista violazione delle quote di riserva o dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo e (ii) la portata di eventuali accordi sindacali alla luce del diritto dell'Unione; in caso di dubbio, interpretare la normativa italiana in conformità alla Direttiva 2001/23/CE e alla giurisprudenza della CGUE.
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