Cassazione Civile, Sentenza n. 17197/2020 del 17/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il licenziamento intimato nell'ambito di procedura di mobilità (artt. 4 e 24 legge n. 223/1991). Il problema centrale era la decadenza dall'impugnazione: i lavoratori avevano inviato una lettera extragiudiziale di impugnazione il 5/12/2014 ma il ricorso giudiziale è stato depositato l'8/6/2015. Le parti resistenti eccepivano la decadenza per mancato rispetto del termine di 180 giorni previsto dall'art. 6 legge n. 604/1966 (come modificato dall'art. 32, comma 1, legge n. 183/2010). I ricorrenti contestavano inoltre la tempestività della costituzione delle società nella fase sommaria e la decorrenza del dies a quo (soggetto a disputa tra data di spedizione vs. data di ricezione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la costituzione telematica della società datrice (CAI) nella fase sommaria era tempestiva (documentazione non specificamente contestata) e che, quindi, l'eccezione di decadenza sollevata dalle società era ammissibile. Quanto al dies a quo del termine di 180 giorni, la Corte ha ritenuto pacificamente che decorra dalla trasmissione/spedizione dell'atto di impugnazione extragiudiziale e non dalla sua ricezione, conformandosi a consolidata giurisprudenza; conseguentemente l'impugnazione è risultata inefficace per tardività. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese di lite e disposto il possibile versamento integrativo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 48, legge n. 92/2012
Individua la struttura bifasica del rito "Fornero" (fase sommaria e fase di opposizione/reclamo); rilevante per stabilire quale eccezione poteva essere proposta nelle diverse fasi del giudizio e per valutare la tempestività della costituzione delle parti nella fase sommaria.
art. 6, legge n. 604/1966 (come modificato dall'art. 32, comma 1, legge n. 183/2010)
Il termine di decadenza di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale decorre dalla trasmissione/spedizione dell'impugnazione extragiudiziale e non dalla sua ricezione. La norma impone un doppio termine di decadenza per rendere efficiente l'impugnazione: il rispetto di entrambi è necessario a pena di inefficacia.
art. 115 c.p.c. e art. 416, comma 30, c.p.c.
Richiamate in relazione alla tempestività e rilevanza delle contestazioni documentali e delle deduzioni nel giudizio; la Corte sottolinea che la mancata specifica trascrizione o contestazione di atti decisivi comporta limiti alla censura in sede di legittimità (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).
Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- In caso di impugnativa extragiudiziale del licenziamento inviata per raccomandata/telematicamente, il termine decadenziale per depositare il ricorso giudiziale (180 giorni, ove previsto) decorre dalla data di spedizione/trasmissione, non dalla data di ricezione.
- Nel rito "Fornero" bifasico la società datrice può sollevare eccezioni (anche di decadenza) nella fase di opposizione; la tempestività della costituzione nella fase sommaria va provata e la documentazione telematica che attesta il deposito è rilevante se non specificamente contestata.
- La prova della tempestività (invio dell'impugnazione e deposito telematico di atti) deve essere curata e documentata: la mancata specifica contestazione della documentazione probatoria da parte avversa rafforza la valutazione favorevole a chi la produce.
- Le norme che prevedono decadenze sono interpretate in modo coerente con l'esigenza di speditezza del processo; pertanto il soggetto interessato deve attivarsi entro i termini stabiliti e non può fare affidamento sulla data di ricezione quando la legge dispone la decorrenza dalla spedizione.
- In sede di cassazione è necessaria l'autosufficienza dell'impugnazione: chi contesta una valutazione di merito deve riprodurre gli atti e i punti decisivi della vicenda per consentire la verifica; omissioni formali possono rendere inammissibile la censura.
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