Cassazione Civile, Sentenza n. 17196/2020 del 17/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, ex asistente di volo (ultimo inquadramento Purser 2°), collocato in cassa integrazione (CIGS) dal 2.1.2009, deduceva la violazione da parte di CAI degli accordi sindacali del 14.9.2008 e del 31.10.2008 per non essere stato assunto in forza di tali intese. Chiedeva l'accertamento dell'inadempimento, l'assunzione con decorrenza 13.1.2009 e la corresponsione delle differenze retributive; in subordine, risarcimento del danno per illegittima esclusione dall'assunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano respinto le domande perché il ricorrente non aveva allegato e provato il possesso dei requisiti previsti dagli accordi sindacali (es. residenza/localizzazione, anzianità, qualifica, titoli) né fornito elementi identificativi circa i colleghi assunti. Inoltre la Corte ha ritenuto legittimo il mancato esercizio da parte del giudice di primo grado dei poteri istruttori d'ufficio (art. 421 c.p.c.) in presenza di decadenza dalla prova testimoniale e in mancanza di fatti tempestivamente allegati; di conseguenza non è stato possibile accertare l'obbligo di assunzione né la responsabilità per danno. Condanna del ricorrente alle spese e ordine relativo al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 421 cod. proc. civ.
I poteri istruttori d'ufficio del giudice possono integrare e completare un quadro probatorio già delineato ma non possono supplire a fatti non allegati dalle parti o sanare una decadenza probatoria derivante da colpa della parte; il giudice non può basarsi sul "sapere privato" per acquisire fatti non ritualmente portati in processo.
art. 437 cod. proc. civ.
Rilevata nella censura ma, nella motivazione, la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione nella valutazione o gestione delle attività istruttorie contestate; il richiamo era connesso al tema dell'attività probatoria del giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato nella doglianza sul diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione del principio costituzionale alla luce del rispetto delle regole processuali e del principio dispositivo.
art. 132, co.2, n.4 cod. proc. civ.
Norma sulla motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non fosse apparente o insufficiente e che consentisse di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato nella censura collegata alla motivazione; la Corte ha concluso che i vizi prospettati non integravano la nullità per motivazione apparente.
art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ.
Regola il vizio per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibile la denunzia perché il ricorrente non ha indicato e dedotto il fatto storico decisivo secondo gli oneri di specifica allegazione.
artt. 366 co.1 n.6 e 369 co.2 n.4 cod. proc. civ.
Richiamati come norme che disciplinano oneri di allegazione e produzione; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha rispettato tali oneri circa i fatti decisivi invocati.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1 bis e 1 quater)
Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'obbligo eventuale del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, secondo la giurisprudenza citata.
Massime di principio
- Nel giudizio di lavoro l'onere di allegazione resta in capo alla parte: per ottenere accertamenti positivi circa il diritto all'assunzione è necessario descrivere e provare i requisiti previsti dalle intese collettive (anzianità, localizzazione/residenza, qualifica, titoli, società di provenienza).
- I poteri istruttori d'ufficio del giudice (art. 421 c.p.c.) possono integrare il quadro probatorio solo se esistono fatti tempestivamente allegati che richiedano approfondimenti; non possono supplire a omissioni probatorie o a decadenze derivanti da colpa della parte.
- La decadenza dalla prova testimoniale per inadempimento o negligenza della parte impedisce che il giudice colmi la lacuna probatoria con iniziative officiose quando mancano fatti allegati utili.
- Per contestare la motivazione di merito occorre dimostrare che le ragioni poste a fondamento della decisione sono incompatibili tra loro o tali da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico: differenze interpretative tra gradi di giudizio non sono automaticamente vizio di motivazione.
- La domanda subordinata di risarcimento dipende dall'accertamento dell'obbligo principale: se non è provato l'obbligo di assunzione, la responsabilità per inadempimento e il risarcimento non possono essere affermati.
- In fase di impugnazione per omesso esame di fatto decisivo è necessario indicare esattamente il fatto storico (principale o secondario) e rispettare i precisi oneri di allegazione previsti dal codice di procedura civile.
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