Cassazione Civile, Sentenza n. 17194/2020 del 17/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva annullato il licenziamento intimato da C.A.I. e ordinato la reintegrazione di Amoroso presso Alitalia S.A.I. con condanna al pagamento di un'indennità. I ricorrenti contestavano: (i) l'applicazione della quota di riserva per i lavoratori disabili (legge n. 68/1999) e la sussistenza della sospensione degli obblighi; (ii) la quantificazione dell'indennità (art. 18 Statuto dei lavoratori); (iii) la decadenza ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010 per mancata impugnazione nei confronti del cessionario; (iv) l'applicabilità del rito speciale della legge n. 92/2012; (v) l'interpretazione dell'art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990 e la validità dell'accordo sindacale che, a loro avviso, avrebbe potuto limitare il trasferimento dei rapporti di lavoro in presenza di stato di crisi aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi proposti da C.A.I. e da Alitalia S.A.I., confermando la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione del lavoratore con condanna al pagamento dell'indennità pari a dodici mensilità. La Corte ha ritenuto: (a) applicabile il rito speciale ex legge n. 92/2012 alla controversia di impugnazione del licenziamento anche se la domanda è proposta nei confronti della cessionaria; (b) irrilevante la sospensione degli obblighi di assunzione ai fini della legittimità del licenziamento di un lavoratore protetto: la tutela reintegratoria è applicabile se la quota di riserva viene compromessa; (c) l'art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990 va interpretato conformemente al diritto UE e alla giurisprudenza della CGUE: gli accordi sindacali nelle ipotesi di cui al comma 4-bis possono derogare all'art. 2112 c.c. soltanto in ordine alle condizioni di lavoro (anche in peius) ma non possono escludere il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro al cessionario quando sussistono i presupposti previsti dalla Direttiva 2001/23/CE. Condanna in solido delle società ricorrenti alle spese processuali e principio nomofilattico enunciato in funzione di orientamento.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, legge n. 68 del 1999
Il recesso ... esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente ... sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatori sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge
La norma tutela i lavoratori appartenenti alle categorie protette: la sospensione degli obblighi di assunzione non legittima il licenziamento di un lavoratore obbligatoriamente assunto se la scelta lesiona la quota di riserva; la violazione può comportare reintegrazione.
art. 18 Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), commi 4 e 5
In caso di licenziamento illegittimo è applicabile la tutela reintegratoria con indennità risarcitoria. Il quarto comma fissa il limite massimo (dodici mensilità) per ipotesi di reintegra intervenuta dopo oltre un anno; comma 5 disciplina il risarcimento alternativo per i casi diversi.
legge n. 92/2012 (rito speciale art. 1, commi 47-48)
Il rito speciale è applicabile a qualsiasi impugnazione di licenziamento che coinvolga tutele ex art. 18, anche quando l'azione è proposta nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro; la questione della titolarità processuale è di merito e non preclude il rito.
art. 47, comma 4-bis, legge n. 428 del 1990 (introdotto d.l. 135/2009, conv. L. 166/2009)
Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo ...
Va interpretato in conformità alla Direttiva 2001/23/CE e alla giurisprudenza CGUE: gli accordi possono disciplinare modifiche alle condizioni di lavoro (anche peggiorative) ma non possono escludere il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro; la deroga al trasferimento è ammessa soltanto nelle specifiche ipotesi residuali contemplate dalla Direttiva (procedure concorsuali liquidatorie controllate dall'autorità pubblica).
art. 2112 c.c. (trasferimento d'azienda)
Regola il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro al cessionario; la sua applicazione non può essere derogata in senso sfavorevole ai lavoratori salvo i limiti e le deroghe strettamente previste dalla Direttiva 2001/23/CE e dalla normativa che le presta interpretazione conforme.
art. 32, legge n. 183 del 2010
Non opera la decadenza per mancata impugnazione del mancato trasferimento in capo al cessionario quando la domanda del lavoratore è diretta ad accertare il passaggio del rapporto: la norma riguarda casi di datore formale/effettivo interposto e non l'accertamento della continuità del rapporto.
Direttiva 2001/23/CE (artt. 3-5)
Garantisce che i diritti e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro si trasferiscano al cessionario; le deroghe sono limitate e tassative: art.5 consente eccezioni solo in casi di insolvenza controllata o, con condizioni restrittive, per situazioni di grave crisi purché aperte al controllo giudiziario.
Giudice dell'Unione Europea, causa C-561/07 (sentenza 11/06/2009)
Ha stabilito che la procedura di accertamento dello stato di crisi non equivale alla procedura di insolvenza e che la deroga prevista dalla normativa italiana (art.47 commi 5-6 nella formulazione originaria) era incompatibile con la Direttiva: la modifica legislativa del 2009 va letta alla luce di questa pronuncia, limitando le deroghe al solo ambito delle condizioni di lavoro e non al trasferimento dei rapporti.
Giudice dell'Unione Europea, causa C-509/17 (sentenza 16/05/2019)
Ribadisce interpretazione restrittiva delle deroghe previste dall'art.5 Direttiva 2001/23: le eccezioni al regime di tutela dei lavoratori sono da intendersi strettamente e richiedono i requisiti cumulativi (procedura di insolvenza finalizzata alla liquidazione e controllo di autorità pubblica).
Massime di principio
- Nei trasferimenti d'azienda in presenza di stato di crisi o amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'attività, l'art. 2112 c.c. trova normalmente applicazione: eventuali accordi collettivi possono incidere sulle condizioni di lavoro ma non possono escludere il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro salvo le deroghe tassative e restrittive previste dalla Direttiva 2001/23/CE.
- Gli accordi sindacali richiamati dall'art. 47, comma 4-bis, devono essere interpretati conformemente al diritto UE: non autorizzano la scelta discrezionale dei lavoratori da trasferire quando non ricorrono i presupposti di una procedura concorsuale liquidatoria controllata.
- La tutela reintegratoria per i lavoratori protetti (legge n. 68/1999) è efficace anche in situazioni di crisi: la sospensione dell'obbligo di assunzione non legittima il licenziamento dei lavoratori già assunti quando dalla scelta derivi la violazione della quota di riserva.
- La regola processuale: il rito speciale introdotto dalla legge n. 92/2012 si applica alle impugnazioni di licenziamento in cui si chiedono le tutele di cui all'art. 18, indipendentemente dal fatto che la domanda sia promossa anche nei confronti del cessionario; la titolarità processuale è questione di merito.
- Le deroghe al regime di trasferimento previste dalla Direttiva 2001/23/CE devono essere interpretate restrittivamente: le ipotesi di esclusione dei diritti dei lavoratori sono limitate alle procedure di insolvenza liquidatoria sotto controllo pubblico e non si estendono automaticamente alle dichiarazioni di 'stato di crisi'.
- In casi analoghi è utile impugnare tempestivamente il licenziamento con il rito previsto, contestare ogni clausola dell'accordo che limiti il trasferimento e verificare la legittimità e i presupposti degli atti amministrativi (es. provvedimenti ministeriali) che hanno autorizzato gli ammortizzatori sociali o riconosciuto lo stato di crisi.
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