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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15397/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento notificato a una contribuente, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IRPEF una plusvalenza ritenuta non dichiarata, derivante dalla cessione di un terreno, assumendo come base il valore accertato ai fini dell'imposta di registro. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente rilevando che il presupposto su cui si fondava l'accertamento reddituale era stato annullato. In appello, la CTR ha invece ritenuto che la plusvalenza esistesse comunque, ma ha rideterminato il quantum sulla base di valori medi di mercato, valorizzando il prezzo di cessione dichiarato e un valore iniziale del terreno prima della lottizzazione stimato dal giudice in euro 225.000,00. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 67 e 68 TUIR, 2697 c.c., 1 e 7 L. 212/2000, 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 e 111 e 115 c.p.c., sostenendo che, una volta esclusa la validità dei valori posti a base dell'accertamento, la CTR avrebbe dovuto rigettare l'appello dell'Ufficio e confermare l'annullamento dell'atto, senza esercitare un illegittimo potere sostitutivo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 67 e 68 TUIR, 112-115 e 132 c.p.c., 2697 c.c., 7 d.lgs. 546/1992, 7 L. 212/2000 e 111 Cost., lamentando che il giudice tributario, anziché annullare l'atto per difetto di prova dell'Ufficio, avrebbe introdotto elementi di quantificazione diversi da quelli indicati nell'avviso, operando una stima autonoma e priva di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice, quando ritiene sostanzialmente invalido l'atto, non deve limitarsi ad annullarlo, ma può e deve rideterminare la pretesa entro i limiti delle domande. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la CTR non ha esercitato un potere sostitutivo arbitrario, bensì ha svolto un giudizio estimativo fondato sul compendio probatorio e su valori medi di mercato, con adeguata motivazione; inoltre, la sussistenza della plusvalenza era stata positivamente affermata dalla CTR e il criterio logico-matematico adottato per la quantificazione non era stato specificamente censurato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge e vizi processuali della sentenza impugnata.

  • artt. 67 e 68 d.P.R. 917/1986

    Sono le norme sostanziali sulla tassazione delle plusvalenze da cui deriva la pretesa fiscale contestata.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per sostenere che l'onere di provare i presupposti e il quantum della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione finanziaria.

  • artt. 1 e 7 L. 212/2000

    Sono richiamati come norme dello Statuto del contribuente in tema di garanzie e motivazione dell'azione accertativa.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015

    È richiamato nel quadro dei criteri di determinazione della pretesa fiscale collegata alla plusvalenza.

  • artt. 111 e 115 c.p.c.

    Sono richiamati per censurare un asserito uso improprio dei poteri decisori e valutativi del giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per lamentare una pronuncia ultra o extra petita o comunque una decisione che avrebbe travalicato i limiti della domanda.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per contestare l'adeguatezza della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    È richiamato in tema di poteri istruttori e valutativi del giudice tributario.

  • art. 111 Cost.

    È evocato come parametro del giusto processo e del dovere di motivazione.

  • art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 546/1992

    La Corte lo richiama, in combinato con i parametri costituzionali ed eurounitari, per affermare che nel processo tributario non è consentita una condanna indeterminata e che il giudice deve esaminare il merito della pretesa entro i limiti delle domande.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato dalla Corte per rafforzare l'esigenza di una decisione di merito e di una pronuncia determinata.

  • art. 47 CDFUE

    È richiamato come parametro eurounitario di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice opera in un giudizio di impugnazione-merito: se ritiene sostanzialmente invalido l'atto impositivo, non può limitarsi a un annullamento meramente demolitorio, ma deve rideterminare la pretesa nei limiti della domanda e del materiale probatorio disponibile.
  • La contestazione dell'atto impositivo non impone l'annullamento totale quando la debenza del tributo risulti in parte fondata; il giudice può confermare l'an debeatur e ricalcolare il quantum sulla base di criteri estimativi motivati.
  • La determinazione giudiziale della base imponibile o della plusvalenza è legittima se il giudice esplicita il percorso logico-matematico seguito e fonda la stima su elementi di causa e valori di mercato, non su mera equità sostitutiva.
  • L'onere probatorio dell'Amministrazione resta decisivo, ma la censura sul difetto di prova non conduce automaticamente all'annullamento integrale dell'atto quando il giudice di merito possa ricostruire la misura della pretesa in modo motivato sulla base degli atti e delle risultanze processuali.
  • Nel giudizio tributario è consentito al giudice utilizzare poteri estimativi sostitutivi del dato contestato dall'Ufficio, purché la decisione non si traduca in una condanna indeterminata e la motivazione consenta il controllo sulla quantificazione effettuata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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