Cassazione Civile, Ordinanza n. 30054/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per omesso pagamento della Tarsu relativa all'anno 2011, per un importo di euro 9.678,00. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato il rigetto ritenendo insussistente il vizio di motivazione dell'atto, sia perché l'avviso richiamava un avviso bonario ritenuto notificato al legale rappresentante con attestazione del pubblico ufficiale fede privilegiata fino a querela di falso, sia perché l'avviso di accertamento conteneva comunque indicazioni sufficienti su natura degli immobili tassati, superficie e tariffa applicata. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa a errata determinazione di periodo, tariffa e superficie; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la motivazione per relationem era illegittima perché l'avviso bonario richiamato non sarebbe mai stato validamente notificato, attesa la divergenza tra la relata prodotta dal Comune e quella in possesso della contribuente, e perché l'atto accertativo non specificava adeguatamente i presupposti impositivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché non vi era omessa pronuncia: la CTR, ritenendo valida la notifica dell'atto presupposto e preclusa ogni contestazione sui suoi vizi, aveva implicitamente respinto anche le doglianze su superficie, tariffa e periodo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura mirava a contestare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e difettava di decisività; inoltre la CTR aveva autonomamente affermato che l'avviso era sufficientemente motivato per la presenza di elementi essenziali dell'imposizione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta un rigetto implicito della questione dedotta o risulta incompatibile con essa.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è dedotto come nullità della sentenza, ma richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia.
L'atto impositivo deve essere motivato in modo da rendere conoscibili i presupposti della pretesa; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
La motivazione dell'atto amministrativo deve consentire la comprensione dell'iter logico e dei presupposti della decisione; nel caso concreto il richiamo e i dati riportati nell'avviso sono stati ritenuti adeguati.
art. 24 Cost.
È stata invocata a sostegno del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che esso non fosse leso dalla motivazione dell'avviso.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta per contestare la motivazione per relationem e la validità della notifica dell'atto presupposto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito e dei fatti già accertati, salvo i limiti propri del vizio di motivazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto, ove previsto, in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, pur senza affrontare espressamente ogni singola doglianza, adotta una soluzione logicamente incompatibile con la questione dedotta, realizzando un rigetto implicito.
- La contestazione della motivazione di un avviso di accertamento è infondata se l'atto contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria, tali da consentire al contribuente di comprendere natura del bene, superficie, tariffa e importo richiesto.
- La relata di notifica attestata dal pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati, sicché la sua contestazione non può essere veicolata con una semplice critica difensiva sulla diversa copia in possesso della parte.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, salvo i limiti del vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c.
- La motivazione per relationem di un atto impositivo è legittima se il richiamo all'atto presupposto è a sua volta riferito a un documento ritualmente portato a conoscenza del contribuente e il contenuto complessivo dell'atto consente la piena difesa.
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