Cassazione Civile, Ordinanza n. 35630/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata INPS da parte di un professionista iscritto a un albo. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato non dovuti i contributi, valorizzando esclusivamente il fatto che nell'anno considerato il reddito prodotto fosse inferiore a 5.000 euro. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, sostenendo che il criterio reddituale non è di per sé decisivo per escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata quando l'attività professionale sia svolta in forma abituale; il superamento della soglia di 5.000 euro rileva invece solo per le attività autonome occasionali. Il controricorso della parte privata ha resistito al ricorso dell'ente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto errato l'impianto della decisione di merito, perché il giudice d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo fondandosi soltanto sul basso reddito, senza accertare in via preliminare se l'attività professionale fosse abituale oppure occasionale.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitino, per professione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, TUIR.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003
estende l'obbligo contributivo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo se il reddito annuo supera 5.000 euro; la soglia è rilevante per l'occasionalità, non per l'attività abituale.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011
richiamato come interpretazione autentica della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata.
art. 49, comma 1, TUIR (DPR n. 917 del 1986)
individua le attività di lavoro autonomo cui rinvia l'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995.
art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003
non introduce una presunzione legale di abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata; disciplina l'esclusione delle professioni intellettuali dal campo di applicazione del contratto a progetto.
art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003
non crea una presunzione iuris et de iure di abitualità; esclude dalla presunzione di continuatività alcune prestazioni professionali ai fini della disciplina richiamata.
Cass. S.U. n. 3240 del 2010
richiamata quale precedente di sistema sulla portata dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Cass. n. 4419 del 2021
precedente conforme ritenuto manifestamente decisivo per la soluzione della controversia.
Cass. n. 32167 del 2018
citata a sostegno dell'interpretazione dell'obbligo di iscrizione per i professionisti iscritti ad albo.
Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021
ulteriori precedenti conformi che ribadiscono il medesimo principio.
Cass. n. 3799 del 2019
ricondotta dalla Corte a una fattispecie in cui il superamento della soglia reddituale rendeva irrilevante la questione dell'abitualità o occasionalità dell'attività.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti a un albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende anzitutto dal carattere abituale dell'attività libero-professionale; il dato reddituale inferiore a 5.000 euro non esclude di per sé l'obbligo se l'attività è abituale.
- La soglia di 5.000 euro prevista dall'art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003 opera per le attività autonome occasionali, non come limite generale per tutte le prestazioni professionali.
- L'abitualità va accertata in fatto come scelta professionale ex ante, utilizzando elementi presuntivi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi, mentre il livello dei redditi può al più costituire un indizio da valutare insieme agli altri.
- Le disposizioni del d.lgs. n. 276 del 2003 sulle professioni intellettuali non trasformano in presunzione legale l'abitualità dell'attività ai fini previdenziali.
- È censurabile la decisione di merito che escluda l'obbligo contributivo basandosi solo sul reddito prodotto, senza verificare preliminarmente se l'attività professionale sia stata svolta con carattere abituale o occasionale.
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