Cassazione Civile, Ordinanza n. 12371/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale e PVC, l'Agenzia delle entrate emetteva più atti di accertamento e contestazione nei confronti di una società consolidata e della società consolidante, per maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e per sanzioni. Le società impugnavano gli atti davanti alla CTP, che annullava tutto. In appello l'Ufficio contestava la decisione di primo grado, ma la CTR dichiarava inammissibili i gravami per asserita tardività, ritenendo che, pur essendo i plichi consegnati all'ufficio postale l'ultimo giorno utile, non fosse provata la spedizione nello stesso giorno. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione delle norme sulla notificazione e sul termine di impugnazione, sostenendo che ai fini della tempestività rilevava la consegna all'ufficio postale entro il termine e che operava la scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Le società resistevano e proponevano ricorso incidentale condizionato, lamentando l'omesso deposito, da parte dell'appellante, delle ricevute di spedizione o di atti equipollenti al momento della costituzione, con conseguente inammissibilità degli appelli.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nel processo tributario, la tempestività della notificazione dell'appello a mezzo posta deve essere valutata con riferimento alla data di consegna dei plichi all'ufficio postale entro il termine di impugnazione, in applicazione della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Ha inoltre ritenuto idonea, ai fini del deposito ex art. 22 d.lgs. 546/1992, la distinta/elenco dei plichi raccomandati munita di data e timbro postale depositata contestualmente alla costituzione, quale atto equipollente alla ricevuta di spedizione. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché esamini nel merito gli appelli dell'Ufficio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Ha rigettato i ricorsi incidentali condizionati delle società, con conseguente onere dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. n. 917/1986 (TUIR)
richiamato per la tassazione di gruppo IRES e per l'effetto di rettifica del reddito della consolidante
art. 122 d.lgs. n. 917/1986 (TUIR)
richiamato per l'accertamento del reddito nei confronti della società consolidante
richiamato nel motivo dell'Ufficio in tema di notificazione degli atti nel processo tributario
la notificazione a mezzo posta dell'appello si perfeziona per il notificante alla data di presentazione/spedizione del plico all'ufficio postale; la norma è letta in senso costituzionalmente adeguato
il deposito, al momento della costituzione, della ricevuta di spedizione o di atto equipollente è necessario ai fini dell'ammissibilità; l'omissione è causa di inammissibilità se non sanata da un documento idoneo contestualmente depositato
richiamato nel ricorso incidentale per le modalità di trattazione dell'appello e della costituzione
richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della documentazione relativa alla notificazione dell'appello
richiamato per il termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis
richiamato nei motivi come parametro di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
norma di deduzione del vizio processuale invocata dall'Ufficio
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma di deduzione della violazione di legge invocata nei ricorsi incidentali
art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notificazione dell'appello a mezzo posta si valuta, per il notificante, con riguardo alla data di consegna del plico all'ufficio postale entro il termine di impugnazione, in applicazione della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
- La prova della tempestiva notificazione può essere fornita mediante la distinta o elenco dei plichi raccomandati recante data e timbro dell'ufficio postale, purché depositata contestualmente alla costituzione e idonea a svolgere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione.
- L'omesso deposito della sola ricevuta di spedizione non determina inammissibilità quando sia stato depositato, al momento della costituzione, un documento equipollente idoneo a provare la data di spedizione del plico.
- Nel processo tributario, le cause di inammissibilità sono di stretta interpretazione e non possono essere affermate quando la documentazione depositata consenta comunque di verificare officiosamente la tempestività dell'impugnazione.
- La costituzione dell'appellato non sana da sola un vizio che non sussiste, se la prova della tempestività dell'appello risulta già da un atto equipollente ritualmente depositato dall'appellante.
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