Cassazione Civile, Ordinanza n. 09249/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva svolto attività di depurazione delle acque in alcuni comuni, per il pagamento di circa 515 mila euro oltre accessori, somma che la società affermava essere dovuta a titolo di corrispettivo per prestazioni eseguite. La società opponente sosteneva invece che tali attività erano state rese in assenza di un valido titolo, poiché la precedente gestione del servizio idrico era cessata ex lege e la prosecuzione dell’attività non era sorretta da una nuova convenzione; contestava inoltre la rilevanza di documenti e protocolli successivi o estranei, nonché la tardività di alcune produzioni. In via subordinata, la società che aveva eseguito il servizio chiedeva l’indennizzo per indebito arricchimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme sulla prova e sull’esistenza del titolo contrattuale, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nell’escludere un valido rapporto giuridico e nell’interpretare la disciplina di settore; 2) errata valutazione di una e-mail del 28 gennaio 2016, che secondo la ricorrente costituirebbe riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.; 3) erronea declaratoria di tardività/inammissibilità del protocollo d’intesa del 12 giugno 2017, sopravvenuto rispetto ai termini istruttori; 4) vizio motivazionale per avere la Corte d’appello escluso che dal protocollo del 2017 si potessero trarre elementi significativi sulla pretesa creditoria; 5) violazione delle norme sull’arricchimento senza causa e sulla liquidazione equitativa, per non avere il giudice riconosciuto l’indennizzo pur essendo stata svolta la prestazione e pur essendovi parametri per quantificarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso perché non colpivano adeguatamente la ratio decidendi e si fondavano su documenti non riprodotti e non adeguatamente localizzati nel fascicolo, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; ha invece accolto il quinto motivo nei termini di cui in motivazione. In particolare, ha ritenuto che, una volta accertato che il servizio era stato reso per anni senza un valido contratto e che vi era stato un arricchimento della controparte, il giudice di merito non poteva negare in radice la liquidazione equitativa dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. e art. 1226 c.c. per la sola difficoltà di quantificazione, dovendo invece fare uso del potere-dovere di liquidazione equitativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1, n. 5 e n. 6; art. 369, comma 1, n. 3
La procura speciale è nulla solo se mancano cumulativamente più elementi essenziali; l’assenza della sola data di sottoscrizione non impedisce il controllo sulla riferibilità temporale del mandato quando il ricorso indica sentenza impugnata, data di pubblicazione e numero di ruolo.
Il motivo di appello deve essere specifico; nel caso la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla domanda ex art. 2041 c.c. per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la riproduzione o quanto meno l’esatta localizzazione dei documenti e degli atti sui quali si fonda il motivo, altrimenti è inammissibile.
Il riconoscimento di debito produce una presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale, ma nel caso la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto integrale della comunicazione invocata.
La censura relativa all’onere della prova è stata ritenuta inammissibile nei motivi che non superavano la soglia dell’autosufficienza e non colpivano la ratio decidendi.
La doglianza di omessa pronuncia non può essere utilizzata quando il giudice abbia comunque esaminato la questione, ancorché con esito sfavorevole alla parte.
La dedotta violazione delle regole di valutazione del materiale istruttorio non è scrutinabile se il motivo mira in realtà a un riesame del merito.
La critica alla valutazione delle prove è inammissibile quando pretende una nuova lettura del compendio probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non può essere evocato per ottenere una rivalutazione del significato di un documento o delle prove.
L’azione di arricchimento senza causa è ammissibile e, accertati arricchimento e depauperamento, il giudice deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo, anche in via equitativa se la quantificazione puntuale sia oggettivamente difficile.
La liquidazione equitativa ha carattere generale: quando il danno o l’indennizzo sono certi nell’an debeatur ma incerti nel quantum, il giudice ha il potere-dovere di determinarli equitativamente, evitando il non liquet.
art. 152, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
È richiamato dalla ricorrente come norma di settore sul servizio idrico integrato, ma la Corte ha ritenuto le norme di settore non decisive o comunque non pertinenti alla fattispecie concreta nei motivi dichiarati inammissibili.
art. 153, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
È richiamato in relazione alla cessazione ex lege della concessione/gestione; la Corte ha preso atto che il giudizio amministrativo aveva confermato la legittimità della cessazione della precedente gestione.
È menzionato quale base normativa del diniego alla prosecuzione della gestione da parte del gestore uscente.
art. 23-bis del D.L. n. 112/2008
È richiamato insieme al regime di settore quale parametro normativo del diniego alla prosecuzione della gestione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi che si fondano su documenti o atti di causa devono riprodurne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la sede processuale di produzione; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura che mira a contestare la valutazione delle prove o l’interpretazione di documenti non è ammissibile se, sotto l’apparenza di violazione di legge o vizio motivazionale, richiede in realtà una nuova valutazione del merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia esaminato la questione, anche se in senso sfavorevole alla parte; in tal caso la doglianza si risolve in una critica alla decisione nel merito.
- Quando sia accertato l’arricchimento altrui e il depauperamento della parte che ha eseguito la prestazione senza valido titolo, il giudice non può respingere la domanda ex art. 2041 c.c. per la sola difficoltà di quantificazione, ma deve fare ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. se la stima sia oggettivamente difficoltosa.
- La liquidazione equitativa non è una deroga eccezionale ma uno strumento doveroso quando l’esistenza del pregiudizio o dell’indennizzo sia certa e la determinazione del quantum sia impossibile o notevolmente difficile per ragioni non dipendenti dall’inerzia della parte onerata della prova.
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