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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09217/2026 del 12/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un preliminare di compravendita avente ad oggetto un fabbricato da realizzare a uso commerciale. Dopo varie vicende urbanistiche e tecniche (variante al progetto, acquisizione delle particelle, richiesta di polizza fideiussoria e autorizzazione commerciale), le parti si accusavano reciprocamente di inadempimento: la promissaria acquirente sosteneva che la controparte non avesse rispettato gli standard urbanistici; la promittente venditrice lamentava, in senso contrario, l'inadempimento della promissaria acquirente. In arbitrato veniva dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente e, con lodo definitivo, veniva liquidato il danno a suo carico. La promissaria acquirente impugnava i lodi davanti alla Corte d'Appello deducendo nullità per manifesta contraddittorietà ex art. 829, n. 11, c.p.c., lamentando in sintesi: l'omessa considerazione delle accettazioni richieste per le modifiche progettuali; la modifica della disciplina dei parcheggi; la modifica della pavimentazione; l'erronea lettura della clausola sulla servitù di passaggio/parcheggio; lo scostamento dalla CTU sul costo di costruzione e sull'utile d'impresa. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione ritenendo che si trattasse di censure di merito, non di contraddittorietà rilevante ai sensi dell'art. 829 c.p.c. La società ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 829, n. 11, c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato come riesame del merito le sue doglianze e avrebbe, invece, mancato di rilevare le dedotte contraddizioni del lodo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché le doglianze tendevano in realtà a rivalutare il merito e non integravano una vera contraddittorietà interna del lodo; ha inoltre escluso che il dissenso dell'arbitro dissenziente potesse trasformarsi in vizio del lodo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva respinto l'impugnazione dei lodi arbitrali, ribadendo che la contraddittorietà denunciabile ex art. 829, n. 11, c.p.c. deve emergere tra le componenti del dispositivo oppure tra motivazione e dispositivo, oppure, se interna alla motivazione, deve essere tale da impedire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico; non è invece deducibile una mera contraddizione tra diverse valutazioni di merito né un dissenso rispetto alle conclusioni dell'arbitro dissenziente. La Corte ha altresì respinto l'eccezione di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso, ma ha condannato la ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    La contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo deve consistere nel contrasto tra le diverse componenti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; la mera contraddizione interna alla motivazione non rileva, salvo che impedisca la ricostruzione dell'iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione o falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 369 c.p.c.

    L'eccezione di improcedibilità per tardivo deposito è stata respinta perché il deposito era avvenuto nei termini, risultando dalla data di invio del plico postale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Poiché il ricorso è stato disatteso, sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione del lodo arbitrale per nullità è un mezzo a critica vincolata: non consente un riesame del merito né una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • La contraddittorietà del lodo rilevante ex art. 829 c.p.c. sussiste solo se emerge un contrasto tra parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; non basta una divergenza interna tra passaggi motivazionali, salvo che il vizio sia tale da rendere impossibile la comprensione della ratio decidendi.
  • Il dissenso dell'arbitro dissenziente non integra di per sé una contraddittorietà del lodo e non può essere utilizzato per trasformare un motivo di nullità in una critica di merito.
  • Le contestazioni sull'interpretazione di clausole contrattuali, sulla qualificazione delle modifiche esecutive e sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio appartengono al merito e sono inammissibili in sede di impugnazione per nullità del lodo.
  • Quando il lodo contiene una motivazione logicamente coerente e riconducibile al proprio modello funzionale, la censura di nullità per contraddittorietà non può essere accolta, anche se la soluzione arbitrale non sia condivisa dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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