Cassazione Civile, Ordinanza n. 09218/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da una vecchia società in nome collettivo costituita da due soci, nella quale uno dei soci aveva poi cessato il rapporto sociale ed era subentrata la moglie dell'altro socio. Il socio receduto aveva agito contro l'amministratore unico chiedendo l'accertamento della responsabilità per mancata redazione e presentazione dei bilanci e dei conti dei profitti e delle perdite per alcuni anni, la distribuzione degli utili sociali previa esibizione dei rendiconti annuali e il risarcimento dei danni. L'amministratore aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il ripianamento delle perdite. Dopo il decesso del socio attore e della socia subentrata, il giudizio era stato riassunto dagli eredi del primo nei confronti dell'amministratore e di altri soggetti ritenuti collegati alla vicenda societaria. In primo grado il tribunale aveva escluso la legittimazione passiva di alcuni convenuti, aveva accertato l'autenticità della sottoscrizione di una scrittura del 1981 che rideterminava le quote sociali e aveva condannato l'amministratore al pagamento degli utili maturati per alcuni anni. In appello gli eredi dell'originario socio lamentavano che anche altri soggetti dovessero considerarsi legittimati passivi e che la scrittura del 1981 fosse nulla per difetto di causa, con conseguente diversa ripartizione degli utili; chiedevano inoltre il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. L'amministratore proponeva appello incidentale sostenendo, tra l'altro, che i rendiconti dovevano considerarsi approvati per mancata contestazione, che la riassunzione del giudizio fosse irrituale, che le prove contabili dimostrassero l'assenza di utili e che la CTU fosse errata. In Cassazione l'amministratore ha riproposto censure sulla mancata approvazione dei rendiconti, sulla valutazione delle prove documentali e testimoniali e sulla correttezza della decisione che aveva riconosciuto il maggior danno; gli eredi hanno proposto ricorso incidentale sulla validità della scrittura del 1981 e sulla natura ricognitiva o costitutiva del patto sulle quote.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'amministratore perché tutte le censure miravano in realtà a un nuovo apprezzamento del merito o non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate soprattutto sulla genericità e inconferenza dell'appello rispetto alla decisione di primo grado. Il ricorso incidentale degli eredi è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine utile. È stata quindi confermata la soccombenza dell'amministratore, con condanna alle spese e con declaratoria del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o valuta come prove legali elementi soggetti a libero apprezzamento; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
La censura non è ammissibile quando, in realtà, si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e si chiede una nuova ricostruzione del fatto.
art. 264 c.p.c.
La doglianza sull'approvazione dei rendiconti per mancata contestazione è stata reputata inconferente rispetto alla decisione di merito, che aveva già ritenuto inidonea la documentazione prodotta all'adempimento dell'obbligo di rendiconto.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo generico o meramente assertivo è inammissibile.
art. 360 c.p.c., n. 3
Non può essere utilizzato per sollecitare una diversa valutazione delle risultanze di causa; occorre dedurre un errore di diritto e non una nuova ricognizione del fatto.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio è deducibile solo se si indica un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e omesso dal giudice di merito; la deduzione generica è inammissibile.
art. 1418 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità del patto parasociale, ma la Corte non entra nel merito per tardività dell'impugnazione incidentale.
art. 1325 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di requisiti del contratto e di causa, ma senza esame nel merito per tardività.
art. 1322 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla meritevolezza/autonomia contrattuale, ma non deciso nel merito.
art. 1323 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma generale sui contratti, senza effettivo scrutinio nel merito.
art. 1224, comma 2, c.c.
Nel ritardo di un'obbligazione di valuta il maggior danno può presumersi quando il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve supera gli interessi legali; se il creditore chiede di più, deve provarne l'ulteriore pregiudizio.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione del fatto, poiché ciò attiene al merito ed è inammissibile.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato dal giudice di merito; formule generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
- Il motivo di appello deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se è generico, inconferente o non tocca il nucleo motivazionale della decisione, è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di un uso processualmente scorretto della prova legale o di prova non dedotta; non basta contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice sulle risultanze istruttorie.
- Nel ritardo dell'adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno da svalutazione o da mancato rendimento può essere presunto nei limiti del differenziale tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve; per un danno ulteriore occorre specifica prova.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine utile è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, in applicazione della disciplina del ricorso incidentale tardivo.
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