Cassazione Civile, Ordinanza n. 09222/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per un rilevante importo su beni immobili conferiti in fondo patrimoniale. Il contribuente, ex socio di una società a ristretta base partecipativa, contestava la legittimità dell’ipoteca perché il vincolo patrimoniale era stato costituito sui beni per i bisogni della famiglia e i debiti tributari azionati sarebbero stati estranei a tali bisogni. In cassazione ha dedotto due motivi: con il primo, la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell’estraneità del debito ai bisogni familiari, mentre tale prova avrebbe dovuto gravare sull’Ufficio; con il secondo, la violazione dell’art. 170 c.c. per avere ritenuto aggredibile il fondo patrimoniale sulla base del solo fatto che il debito derivava dall’attività imprenditoriale, senza accertare in concreto la relazione tra fatto generatore dell’obbligazione e bisogni della famiglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria può colpire beni compresi nel fondo patrimoniale quando il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia oppure quando il creditore non conoscesse l’estraneità del debito a tali bisogni. Ha ribadito che l’onere di provare i presupposti dell’impignorabilità grava sul debitore opponente, il quale deve dimostrare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo sia che il debito sia estraneo alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione. Nel caso concreto il contribuente non ha assolto tale onere, limitandosi a richiamare la natura imprenditoriale del reddito tassato, circostanza non sufficiente a escludere la riferibilità del debito ai bisogni familiari. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, ritenendo il ricorso conforme alla proposta accelerata rifiutata, ha applicato anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 167 c.c.
norma costitutiva del fondo patrimoniale, richiamata come base del vincolo sui beni immobili destinati ai bisogni della famiglia
art. 170 c.c.
i beni del fondo non sono aggredibili per debiti estranei ai bisogni della famiglia, salvo che il creditore ignorasse tale estraneità; il criterio rilevante è la relazione tra fatto generatore dell’obbligazione e bisogni familiari
art. 2697 c.c.
l’onere della prova dei presupposti dell’impignorabilità grava sul debitore opponente, non sull’Ufficio
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio nel processo tributario
art. 77 del d.P.R. n. 602/1973
l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale alle condizioni dell’art. 170 c.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicata la condanna per abuso del processo in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della conformità alla proposta accelerata rifiutata
art. 96, quarto comma, c.p.c.
disposta la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 380-bis c.p.c.
"valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96"
nel procedimento accelerato, la decisione conforme alla proposta rifiutata consente di presumere l’abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In tema di fondo patrimoniale, l’iscrizione ipotecaria per crediti tributari è legittima se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l’estraneità del debito a tali bisogni.
- Il criterio decisivo non è la natura, tributaria o imprenditoriale, del credito, ma la relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni familiari.
- Chi intende opporre l’impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale deve provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo sia l’estraneità del debito alle esigenze familiari, non potendo limitarsi a dedurre che il debito deriva dall’attività d’impresa.
- Nel processo tributario, la mera provenienza del debito da attività imprenditoriale non basta, da sola, a escludere la possibilità che esso sia stato contratto per esigenze familiari o che sia comunque aggredibile secondo l’art. 170 c.c.
- Nel procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi manifestamente infondati, la conferma della proposta rifiutata può integrare i presupposti della condanna per abuso del processo ex art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09216/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09217/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09218/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09220/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09221/2026 del 12/04/2026
- ordinanza_civile · 12 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09223/2026 del 12/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →