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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09216/2026 del 12/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di contraffazione e concorrenza sleale promosso da una società titolare di marchi noti contro un'altra società che utilizzava i segni "Bugatti station", "B Bugatti station", "B stilizzato" e il dominio "bugattistation.com" per articoli di abbigliamento sportivo e informale. In primo grado era stata accolta l'eccezione della convenuta circa la convalidazione di propri marchi registrati contenenti il termine Bugatti e le domande attoree erano state respinte. In appello, la società attrice aveva censurato la decisione sostenendo che mancassero i presupposti della convalidazione ex art. 28 c.p.i., che non fosse stata adeguatamente esaminata la contraffazione dei marchi Bugatti, che non fosse stata considerata la rinomanza dei marchi e che vi fosse stata omissione sulla concorrenza sleale e sul danno. La Corte d'appello aveva invece escluso la convalidazione del marchio più recente, ritenuto non provato un preuso opponibile della convenuta, accertato la contraffazione e la concorrenza sleale, ma respinto il risarcimento danni per difetto di prova. In cassazione la società soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2571 c.c. e dell'art. 12, comma 1, lett. b, c.p.i., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato il preuso dei propri marchi e avesse riconosciuto in modo erroneo una tutela ultramerceologica ai marchi della controparte; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2598 c.c. per la statuizione sulla concorrenza sleale. La resistente ha replicato con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale sulla domanda di risarcimento danni, poi dichiarato inefficace per l'inammissibilità del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società utilizzatrice dei segni contestati, ritenendo il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e per la formulazione su presupposti di fatto non adeguatamente allegati e accertati nel giudizio di merito; ha inoltre ritenuto non fondata la censura sulla tutela ultramerceologica dei marchi rinomati, richiamando la giurisprudenza che ammette una tutela più ampia per i marchi celebri anche nel regime previgente. Il secondo motivo, relativo alla concorrenza sleale, è stato assorbito. Il ricorso incidentale della controparte, centrato sulla domanda di risarcimento danni, è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c. perché subordinato all'ammissibilità dell'impugnazione principale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2571 c.c.

    "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso"

    La norma tutela il preuso del marchio non registrato, ma la sua operatività richiede la prova dell'uso anteriore e dei relativi limiti; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tali presupposti non fossero stati adeguatamente allegati e dimostrati.

  • art. 12, comma 1, lett. b, c.p.i.

    È richiamato dalla parte ricorrente quale base per l'eccezione di preuso; la Corte osserva che il motivo è inammissibile perché fondato su presupposti fattuali non specificamente localizzati negli atti e non accertati dal giudice di merito.

  • art. 20, comma 1, lett. c, c.p.i.

    La Corte ribadisce che la protezione del marchio rinomato può estendersi a prodotti non identici o non affini quando vi sia rischio che il pubblico attribuisca al titolare del marchio celebre anche la produzione di quei beni, con indebito vantaggio del segno meno noto.

  • art. 28 c.p.i.

    La convalidazione del marchio successivo richiede il decorso del termine quinquennale e la prova della conoscenza effettiva dell'uso del segno da parte dell'avente diritto anteriore; nel caso concreto la Corte d'appello aveva escluso tali presupposti per il marchio più recente.

  • art. 2598 c.c.

    La censura sulla concorrenza sleale è stata assorbita dall'inammissibilità del primo motivo; resta sullo sfondo l'affermazione di responsabilità per agganciamento ai marchi altrui.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perché non specifica adeguatamente gli atti e i documenti su cui si fondano i fatti allegati, né ne dimostra la decisività e la precisa collocazione processuale.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, se l'incidentale è proposto in via dipendente rispetto alla sorte dell'impugnazione principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Chi invoca il preuso di un marchio non registrato deve allegare e provare in modo specifico l'anteriorità dell'uso, la sua estensione territoriale e merceologica e la riferibilità dei fatti agli atti di causa; in cassazione non è consentito fondare la censura su presupposti fattuali non autosufficientemente indicati.
  • La tutela del marchio rinomato può operare oltre il perimetro merceologico ordinario anche nel regime previgente, quando l'uso del segno su prodotti diversi sia idoneo a sfruttarne indebitamente la notorietà o a creare associazioni confusorie nel pubblico.
  • La convalidazione del marchio successivo richiede non solo il decorso del termine previsto dalla legge, ma anche la prova della conoscenza effettiva del marchio da parte del titolare del segno anteriore; in mancanza, l'eccezione non è accoglibile.
  • La doglianza di concorrenza sleale può restare assorbita se il ricorso principale è dichiarato inammissibile per ragioni preliminari.
  • Il ricorso incidentale proposto in via dipendente perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMarchiConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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