Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05007/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP e accessori in relazione a un'annualità d'imposta, imputando al contribuente la qualità di socio e amministratore occulto di una società di persone cancellata dal registro delle imprese. Il contribuente aveva impugnato l'atto, contestando, tra l'altro, la nullità dell'accertamento emesso nei confronti di società estinta, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, la violazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 600 del 1973 e la lesione del contraddittorio preventivo, oltre ad altre censure poi esaminate nei gradi di merito. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, confermando la legittimità dell'accertamento salvo che per l'IRAP. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi di nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia sulle domande relative a società estinta, litisconsorzio necessario, art. 40 D.P.R. n. 600/1973 e contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi di omessa pronuncia, rilevando che la CTR non si era espressa sulle specifiche domande riproposte in appello. Ha inoltre affermato che, nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito di una società di persone e dei soci, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soci e della società, trattandosi di rapporto inscindibile fondato sul principio di unitarietà dell'accertamento. La mancata integrazione del contraddittorio determina una nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ne è conseguita la cassazione della decisione impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per censurare la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità dell'accertamento emesso nei confronti di una società già cancellata ed estinta.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato come norma sul litisconsorzio necessario, la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente.

  • art. 40 D.P.R. n. 600 del 1973

    invocato per sostenere che la rettifica delle dichiarazioni delle società di persone deve avvenire con un unico atto nei confronti dell'ente collettivo e dei partecipi.

  • Statuto del contribuente

    richiamato quanto alle garanzie difensive e al contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario relativo alla rettifica del reddito di una società di persone, la controversia è inscindibile tra società e soci: l'impugnazione dell'avviso riguarda necessariamente tutti i litisconsorti necessari, anche quando il ricorso sia proposto solo da uno dei soci, incluso il socio occulto.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari determina una nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con rinvio al primo giudice.
  • Quando una questione devoluta in appello viene riproposta dalla parte e non riceve alcuna pronuncia, neppure implicita, la sentenza è affetta da nullità per omessa pronuncia.
  • Nei giudizi di impugnazione di accertamenti emessi per redditi di società di persone, la qualità di socio occulto o di fatto non esonera dall'applicazione del principio di unitarietà dell'accertamento e del necessario contraddittorio con tutti i soci e con la società.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.