Cassazione Civile, Ordinanza n. 05007/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP e accessori in relazione a un'annualità d'imposta, imputando al contribuente la qualità di socio e amministratore occulto di una società di persone cancellata dal registro delle imprese. Il contribuente aveva impugnato l'atto, contestando, tra l'altro, la nullità dell'accertamento emesso nei confronti di società estinta, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, la violazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 600 del 1973 e la lesione del contraddittorio preventivo, oltre ad altre censure poi esaminate nei gradi di merito. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, confermando la legittimità dell'accertamento salvo che per l'IRAP. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi di nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia sulle domande relative a società estinta, litisconsorzio necessario, art. 40 D.P.R. n. 600/1973 e contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi di omessa pronuncia, rilevando che la CTR non si era espressa sulle specifiche domande riproposte in appello. Ha inoltre affermato che, nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito di una società di persone e dei soci, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soci e della società, trattandosi di rapporto inscindibile fondato sul principio di unitarietà dell'accertamento. La mancata integrazione del contraddittorio determina una nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ne è conseguita la cassazione della decisione impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per censurare la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia.
richiamato in relazione alla dedotta nullità dell'accertamento emesso nei confronti di una società già cancellata ed estinta.
richiamato come norma sul litisconsorzio necessario, la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente.
art. 40 D.P.R. n. 600 del 1973
invocato per sostenere che la rettifica delle dichiarazioni delle società di persone deve avvenire con un unico atto nei confronti dell'ente collettivo e dei partecipi.
richiamato quanto alle garanzie difensive e al contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo alla rettifica del reddito di una società di persone, la controversia è inscindibile tra società e soci: l'impugnazione dell'avviso riguarda necessariamente tutti i litisconsorti necessari, anche quando il ricorso sia proposto solo da uno dei soci, incluso il socio occulto.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari determina una nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con rinvio al primo giudice.
- Quando una questione devoluta in appello viene riproposta dalla parte e non riceve alcuna pronuncia, neppure implicita, la sentenza è affetta da nullità per omessa pronuncia.
- Nei giudizi di impugnazione di accertamenti emessi per redditi di società di persone, la qualità di socio occulto o di fatto non esonera dall'applicazione del principio di unitarietà dell'accertamento e del necessario contraddittorio con tutti i soci e con la società.
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