Cassazione Civile, Ordinanza n. 33215/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEG per gli anni d'imposta 1995-1996. Una fondazione bancaria, nata a seguito dello scorporo dell'azienda bancaria e della successiva detenzione della maggioranza delle azioni della società conferitaria, aveva chiesto il rimborso della differenza tra l'aliquota IRPEG piena applicata in dichiarazione e l'aliquota agevolata ridotta prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973. Dopo il diniego dell'Amministrazione, la fondazione aveva agito in giudizio sostenendo di aver svolto attività non lucrativa e di utilità sociale, provata da statuto, protocollo di autonomia e bilancio. La CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva riconosciuto il diritto al rimborso valorizzando il bilancio e le erogazioni a fini istituzionali. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, sostenendo che il giudice del rinvio non ha adempiuto al compito impostogli dalla Corte di cassazione, ossia verificare in concreto se la fondazione avesse provato un'attività effettiva prevalente o esclusiva di interesse pubblico e utilità sociale, distinta dalla gestione della partecipazione di controllo nella banca.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene che la CTR non abbia svolto la verifica in concreto richiesta dal giudizio di rinvio e che la motivazione sia insufficiente e generica, perché fondata sul solo bilancio e su erogazioni a finalità istituzionali, senza accertare quali attività la fondazione avesse effettivamente svolto nell'anno d'imposta, né se tali attività fossero prevalenti o esclusive rispetto a quella di gestione e controllo della partecipazione bancaria. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, che dovrà attenersi ai principi già enunciati in tema di prova dell'attività svolta dalle fondazioni bancarie ai fini dell'agevolazione IRPEG.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e compiere l'accertamento demandato; il mancato rispetto di tale vincolo integra vizio della decisione.
La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite; il giudice non può prescindere dalla verifica concreta degli elementi probatori prodotti.
L'onere di provare i presupposti dell'agevolazione fiscale grava sulla fondazione che la richiede; deve essere fornita prova positiva dell'attività effettivamente svolta.
art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973
L'agevolazione IRPEG ridotta spetta solo ai soggetti che rientrano nei presupposti normativi, non potendo essere applicata per analogia o in via estensiva alle fondazioni bancarie in assenza della prova richiesta.
È richiamato solo come argomento della parte, per sostenere che il controllo societario può presumere potere di indirizzo e coordinamento.
d.lgs. n. 356 del 1990
È richiamato come fonte del conferimento dell'azienda bancaria e dell'obbligo di mantenere la maggioranza del capitale nella fase originaria del riassetto.
L. n. 218 del 1990
È richiamata come legge delega del processo di trasformazione delle casse di risparmio in società per azioni.
La successiva riforma non ha valore interpretativo retroattivo per i periodi d'imposta precedenti.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato nel quadro della disciplina degli enti non commerciali, ma la Corte esclude che la riforma successiva possa incidere sui periodi antecedenti.
Massime di principio
- Chi domanda un'agevolazione fiscale deve provarne rigorosamente i presupposti, e tale prova deve riguardare l'attività effettivamente svolta nel periodo d'imposta rilevante, non soltanto la funzione statutaria o la gestione del patrimonio.
- Per le fondazioni bancarie titolari di partecipazioni di controllo, la verifica ai fini dell'agevolazione non può limitarsi al possesso azionario o alle erogazioni effettuate, ma deve accertare se l'attività concreta dell'ente sia stata prevalente o esclusiva di utilità sociale rispetto alla gestione della partecipazione bancaria.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, se non può compiere l'accertamento demandato sulla base degli atti, deve trarne le conseguenze processuali e sostanziali secondo le regole sull'onere della prova.
- Le norme agevolative fiscali, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- La prova dell'attività concreta dell'ente può essere fornita mediante documentazione contabile e attestazioni idonee, ma il giudice deve comunque svolgere una valutazione complessiva e non meramente apodittica degli elementi prodotti.
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