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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28892/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, delle imposte versate per gli anni 2002-2005 da un contribuente residente in uno dei comuni siciliani colpiti dagli eventi sismici del 2002. Il contribuente aveva chiesto la restituzione della differenza tra quanto pagato e quanto dovuto secondo la definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 1011, della L. 296/2006, pari al 50% delle imposte pagate; in corso di causa aveva poi rinunciato alla domanda relativa all'IVA. In primo grado la CTP aveva dichiarato estinto il giudizio limitatamente all'IVA e accolto il ricorso sul resto, riconoscendo il diritto alla riduzione del 50% anche per le imposte già versate. In appello l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, tra l'altro, che si trattasse di aiuto di Stato illegittimo, che la domanda di rimborso fosse tardiva perché proposta oltre il termine biennale di decadenza decorrente dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. 296/2006, e che la CTR non avesse adeguatamente motivato il rigetto del gravame. La CTR ha rigettato l'appello, richiamando le decisioni di legittimità sul sisma del 1990 e affermando, in modo sintetico, che sussistevano i presupposti per il rimborso e che l'istanza del 30.12.2020 era tempestiva in presenza di autocertificazione de minimis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR si era comunque pronunciata sulla tempestività dell'istanza; ha invece accolto la censura di motivazione apparente, esaminando congiuntamente il secondo motivo. Ha rilevato che la sentenza d'appello si limitava ad affermare la tempestività della domanda del 30.12.2020 senza indicare il parametro normativo applicato, il dies a quo del termine decadenziale, né il percorso logico-giuridico seguito per reputare tempestiva l'istanza. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sua violazione, perché la CTR si era pronunciata sulla questione della tempestività dell'istanza di rimborso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la motivazione apparente integra nullità della decisione.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione delle ragioni della decisione; la mera adesione apodittica alla pronuncia di primo grado non basta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio denunciato è stato sussunto nella nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    È il termine generale per la domanda di restituzione in assenza di specifiche disposizioni: due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal verificarsi del presupposto per la restituzione.

  • art. 38 DPR 602/1973

    Richiamato come possibile parametro alternativo per il rimborso delle imposte versate direttamente, entro quarantotto mesi dal versamento, nei casi previsti dalla norma.

  • art. 1, comma 1011, L. 296/2006

    Costituisce la base della definizione agevolata per i soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002 in Sicilia.

  • art. 36-bis D.L. 248/2007 conv. in L. 31/2008

    Richiamato dall'Agenzia nel quadro normativo dell'agevolazione e del relativo regime applicativo.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia un esito ma non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di colmarne i passaggi logici con congetture.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammessa solo se il giudice d'appello esplicita, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma della decisione o l'identità delle questioni già esaminate in primo grado; è invece nulla la sentenza che si limiti a un'adesione acritica alla pronuncia impugnata.
  • Quando è dedotta la tardività di un'istanza di rimborso, il giudice deve indicare il parametro normativo applicato e il dies a quo del termine decadenziale, così da consentire il controllo sulla correttezza del calcolo del termine.
  • La mera affermazione della tempestività di una domanda, senza spiegare il criterio seguito per ritenere rispettato il termine di decadenza, non consente il sindacato di legittimità e integra vizio di motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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