Cassazione Civile, Ordinanza n. 21187/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF e delle addizionali già operate e versate sulle retribuzioni corrisposte a un proprio dipendente tra il 1989 e il 2004, sostenendo che tali somme erano state poi accertate come non dovute in esito a una sentenza del Tribunale che aveva condannato il dipendente a restituirle al datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, eccependo la decadenza dell'istanza perché presentata oltre il termine di 48 mesi dall'effettuazione delle ritenute ex art. 38 d.P.R. 602/1973. La CTR aveva invece ritenuto applicabile il termine biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza civile che aveva fatto sorgere il diritto alla restituzione. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il termine di 48 mesi decorrente dalle date delle ritenute, e non il termine biennale dalla sopravvenienza del presupposto restitutorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, quando il diritto alla restituzione nasce solo successivamente al pagamento o alla ritenuta, perché l'erroneità del versamento dipende da un evento sopravvenuto che rende per la prima volta indebita la somma, trova applicazione la disciplina residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, con termine di due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione. Nel caso concreto il presupposto si è verificato solo con il passaggio in giudicato della sentenza civile che ha riconosciuto il diritto della società alla ripetizione delle retribuzioni indebitamente corrisposte; da quel momento è sorto anche il diritto a recuperare le ritenute versate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'amministrazione soccombente alle spese.
Norme richiamate
termine di decadenza di quarantotto mesi dal versamento
si applica ai rimborsi di imposte dirette indebitamente versate quando la non debenza esisteva fin dall'origine; il termine decorre dal versamento o dalla ritenuta
art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992
la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
ha funzione residuale e di chiusura del sistema; si applica quando il diritto alla restituzione sorge dopo il pagamento, con decorrenza dal verificarsi del presupposto restitutorio
norma processuale evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato quanto alla memoria depositata dalla controricorrente
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
ritenuto non applicabile nel caso di soccombenza dell'Agenzia ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel sistema dei rimborsi tributari, il termine speciale di decadenza dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 si applica quando il tributo o la ritenuta risultavano non dovuti fin dall'origine; se invece l'indebito nasce per effetto di un evento sopravvenuto, opera il termine residuale biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- Ai fini della decorrenza del termine per chiedere il rimborso, il "presupposto per la restituzione" coincide con il momento in cui sorge in modo oggettivo e giuridicamente verificabile il diritto alla ripetizione, non con la data del pagamento originario.
- La sopravvenienza di una sentenza civile che accerti il diritto alla restituzione di somme indebitamente corrisposte può costituire il presupposto dal quale decorre il termine biennale per recuperare le ritenute fiscali versate su quelle somme.
- L'azione di rimborso non può essere qualificata come indebito originario quando la ripetizione diviene esperibile solo a seguito di un successivo evento giuridico che elimina il fondamento della trattenuta o del versamento.
- In materia tributaria, l'esigenza di certezza dei rapporti fiscali impone di ancorare la decorrenza dei termini decadenziali ai parametri normativi pertinenti, senza ricorrere estensivamente a criteri eccezionali se la fattispecie è già disciplinata dalla norma residuale o dalla norma speciale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →