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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19199 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarando inammissibili tutti i motivi. Ha confermato, in sostanza, il diniego del condono e la debenza delle somme richieste con le cartelle. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 9.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato il diniego del condono e le cartelle di pagamento relative a Irap e Iva per gli anni 2000 e 2001. Il ricorso per cassazione si articolava in tredici motivi, riguardanti principalmente il perfezionamento del condono ex legge n. 289/2002, il computo di versamenti effettuati, la notificazione e il contenuto delle cartelle, l'applicazione della continuazione alle sanzioni, la validità del diniego di condono e la liquidazione e compensazione delle spese. La Corte ha ritenuto i primi dodici motivi inammissibili perché i quesiti di diritto erano generici e astratti, non riferiti alla concreta fattispecie, e ha inoltre rilevato, per i singoli motivi, ulteriori profili di infondatezza o inammissibilità.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità del motivo

    Il quesito deve essere specifico e collegato alla fattispecie concreta e alla ratio decidendi; un quesito generico o astratto rende il motivo inammissibile.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, comma 1

    Il condono previsto dalla norma ha natura clemenziale e si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento delle somme dovute. Il pagamento parziale o tardivo impedisce il perfezionamento del condono e consente all'Amministrazione di pretendere l'intera imposta non versata e le relative sanzioni.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità non è necessaria una separata relata di notifica, poiché l'avviso di ricevimento documenta il perfezionamento della notificazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17

    Per l'Iva risultante dalla dichiarazione, l'imposta e le sanzioni possono essere iscritte direttamente a ruolo senza una preventiva comunicazione con funzione costitutiva. L'omissione dell'invito preventivo non invalida quindi la cartella.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    L'istituto della continuazione non si applica alle violazioni consistenti nel mero omesso o tardivo versamento di imposte già dichiarate e liquidate. Per tali violazioni opera il trattamento sanzionatorio autonomo e proporzionale previsto per ciascun mancato pagamento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, e Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella, nel regime applicabile alla controversia, non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, trattandosi di omissione priva di una specifica sanzione invalidante.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 4

    La mancata indicazione dell'organo cui proporre ricorso non comporta di per sé la nullità dell'atto, salvo che provochi una concreta e giustificata incertezza sugli strumenti di tutela.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione, i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; quesiti generici, astratti o non riferiti al caso concreto sono destinati all'inammissibilità.
  • I condoni fiscali di natura clemenziale devono essere interpretati secondo le condizioni espressamente previste dalla legge: se è richiesto il pagamento integrale, il pagamento parziale non conserva neppure in parte il beneficio.
  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso l'assenza di una distinta relata non determina automaticamente la nullità.
  • Il mero omesso o tardivo pagamento di un tributo già dichiarato non rientra normalmente nella continuazione delle violazioni, perché ogni mancato versamento costituisce una violazione autonoma.
  • Le irregolarità formali della cartella, come l'omessa indicazione del responsabile del procedimento o dell'organo competente, producono invalidità solo quando la legge lo prevede o quando causano una concreta lesione del diritto di difesa.
  • Quando si denuncia un errore nella valutazione dei fatti o una motivazione insufficiente, il motivo deve essere formulato secondo il corretto vizio processuale; dedurre soltanto una violazione di legge può comportare l'inammissibilità.
  • La contestazione della liquidazione cumulativa delle spese deve dimostrare uno specifico e concreto aggravio economico, non potendo basarsi su una doglianza meramente formale.
  • La compensazione delle spese è una facoltà discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non è normalmente censurabile in cassazione come violazione di legge.

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