Sentenza del 02/08/2017 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - impianti fotovoltaici - idoneità alla produzione di energia elettrica - aliquota IVA agevolata - applicazione - spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia contestava l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% all’importazione di moduli fotovoltaici cablati effettuata nel 2007. Sosteneva che i moduli non costituissero impianti completi idonei a produrre energia direttamente utilizzabile, che dovessero essere classificati alla voce doganale 8501 anziché alla voce 8541, e che la società non possedesse i requisiti soggettivi e documentali previsti per i beni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici. La società, invece, sosteneva che i moduli cablati fossero autonomamente idonei a produrre energia elettrica e rientrassero quindi nella fattispecie oggettiva prevista dal numero 127-quinquies della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972, senza necessità di dimostrare la destinazione a un utilizzatore finale. Richiamava inoltre una risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2007, espressamente favorevole all’aliquota ridotta anche per cessioni a grossisti o rivenditori.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due appelli per connessione e li ha respinti, confermando le sentenze di primo grado che avevano annullato gli atti di irrogazione delle sanzioni relativi alle importazioni. Ha ritenuto provato, tramite la documentazione tecnica e la perizia giurata, che i moduli fossero cablati e idonei, di per sé, alla produzione di energia elettrica. Ha quindi riconosciuto corretta l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del numero 127-quinquies, ritenendo irrilevanti i requisiti soggettivi e le dichiarazioni di destinazione riferibili al diverso numero 127-sexies. La Commissione ha inoltre tutelato il legittimo affidamento della società, che si era conformata alla risposta ufficiale all’interpello e a precedenti indicazioni dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Dogane è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, numero 127-quinquies
Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica
L’aliquota IVA del 10% si applica in ragione delle caratteristiche oggettive del bene, quando i moduli solari cablati costituiscono autonomamente impianti idonei alla produzione di energia elettrica. Non è necessario che l’acquirente sia utilizzatore finale, installatore o costruttore.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, numero 127-sexies
Beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli impianti di cui al numero 127-quinquies
La disposizione riguarda beni finiti destinati direttamente alla costruzione degli impianti e può richiedere requisiti di destinazione e documentazione specifici. Nel caso deciso è stata ritenuta non applicabile, perché la fattispecie rientrava nel numero 127-quinquies.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11
Interpello del contribuente
La risposta all’interpello, quando il contribuente vi si conforma, costituisce un elemento idoneo a fondare la tutela dell’affidamento, soprattutto in presenza di una questione interpretativa nuova e di una risposta specifica dell’Amministrazione finanziaria.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede
Il contribuente che abbia seguito indicazioni ufficiali dell’Amministrazione finanziaria non deve subire conseguenze sanzionatorie derivanti da un successivo mutamento o contrasto interpretativo, quando il suo comportamento sia stato diligente e conforme alle indicazioni ricevute.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 269/E
È stata richiamata per sostenere che il requisito centrale per l’aliquota agevolata è l’idoneità del modulo o dell’impianto a produrre energia elettrica.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2008
La società ne ha contestato la rilevanza temporale, perché successiva alle importazioni oggetto della controversia; la decisione ha valorizzato le indicazioni anteriori all’importazione e la risposta all’interpello.
Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 2790
Indicava l’aliquota ordinaria per moduli che, considerati singolarmente, non fossero in grado di produrre energia. La Commissione ha desunto, per contrasto, che i moduli autonomamente idonei alla produzione di energia potessero beneficiare dell’aliquota ridotta.
Decreto ministeriale 28 luglio 2008
È stato richiamato dall’Agenzia per sostenere che i moduli controversi non rientrassero nella definizione normativa di impianto fotovoltaico; tale argomento non è stato accolto, anche perché il decreto era successivo alle importazioni.
Decreto legislativo n. 546/1992, articolo 15
Richiamato in materia di rimborso e liquidazione delle spese di giudizio, che sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente.
Massime di principio
- Per applicare l’aliquota IVA agevolata prevista per gli impianti fotovoltaici, occorre distinguere tra la fattispecie oggettiva degli impianti o moduli autonomamente idonei a produrre energia, riconducibile al numero 127-quinquies, e la fattispecie dei beni acquistati per costruire un impianto, riconducibile al numero 127-sexies.
- Quando i moduli sono cablati e risultano tecnicamente idonei, anche singolarmente, a produrre energia elettrica, l’aliquota ridotta può spettare indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia un privato, un utilizzatore finale, un installatore, un grossista o un rivenditore.
- La documentazione tecnica del prodotto, le schede del fabbricante e una perizia possono essere decisive per dimostrare l’idoneità oggettiva del modulo alla produzione di energia.
- Una risposta specifica a interpello, precedente all’operazione, rafforza significativamente la posizione del contribuente che vi si conformi e può impedire l’irrogazione di sanzioni in applicazione del principio di legittimo affidamento.
- Indicazioni amministrative o normative successive all’importazione non dovrebbero essere utilizzate retroattivamente per sanzionare un comportamento conforme alle indicazioni ufficiali vigenti al momento dell’operazione.
- La corretta qualificazione tecnica e fiscale del bene deve essere verificata prima dell’importazione o della cessione; in caso di incertezza è opportuno richiedere un interpello o una decisione preventiva sulla classificazione e conservare tutta la documentazione probatoria.
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