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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IVA - impianti fotovoltaici - idoneità alla produzione di energia elettrica - aliquota IVA agevolata - applicazione - spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia contestava l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% all’importazione di moduli fotovoltaici cablati effettuata nel 2007. Sosteneva che i moduli non costituissero impianti completi idonei a produrre energia direttamente utilizzabile, che dovessero essere classificati alla voce doganale 8501 anziché alla voce 8541, e che la società non possedesse i requisiti soggettivi e documentali previsti per i beni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici. La società, invece, sosteneva che i moduli cablati fossero autonomamente idonei a produrre energia elettrica e rientrassero quindi nella fattispecie oggettiva prevista dal numero 127-quinquies della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972, senza necessità di dimostrare la destinazione a un utilizzatore finale. Richiamava inoltre una risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2007, espressamente favorevole all’aliquota ridotta anche per cessioni a grossisti o rivenditori.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due appelli per connessione e li ha respinti, confermando le sentenze di primo grado che avevano annullato gli atti di irrogazione delle sanzioni relativi alle importazioni. Ha ritenuto provato, tramite la documentazione tecnica e la perizia giurata, che i moduli fossero cablati e idonei, di per sé, alla produzione di energia elettrica. Ha quindi riconosciuto corretta l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del numero 127-quinquies, ritenendo irrilevanti i requisiti soggettivi e le dichiarazioni di destinazione riferibili al diverso numero 127-sexies. La Commissione ha inoltre tutelato il legittimo affidamento della società, che si era conformata alla risposta ufficiale all’interpello e a precedenti indicazioni dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Dogane è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, numero 127-quinquies

    Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica

    L’aliquota IVA del 10% si applica in ragione delle caratteristiche oggettive del bene, quando i moduli solari cablati costituiscono autonomamente impianti idonei alla produzione di energia elettrica. Non è necessario che l’acquirente sia utilizzatore finale, installatore o costruttore.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, numero 127-sexies

    Beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli impianti di cui al numero 127-quinquies

    La disposizione riguarda beni finiti destinati direttamente alla costruzione degli impianti e può richiedere requisiti di destinazione e documentazione specifici. Nel caso deciso è stata ritenuta non applicabile, perché la fattispecie rientrava nel numero 127-quinquies.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11

    Interpello del contribuente

    La risposta all’interpello, quando il contribuente vi si conforma, costituisce un elemento idoneo a fondare la tutela dell’affidamento, soprattutto in presenza di una questione interpretativa nuova e di una risposta specifica dell’Amministrazione finanziaria.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10

    Tutela dell'affidamento e della buona fede

    Il contribuente che abbia seguito indicazioni ufficiali dell’Amministrazione finanziaria non deve subire conseguenze sanzionatorie derivanti da un successivo mutamento o contrasto interpretativo, quando il suo comportamento sia stato diligente e conforme alle indicazioni ricevute.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 269/E

    È stata richiamata per sostenere che il requisito centrale per l’aliquota agevolata è l’idoneità del modulo o dell’impianto a produrre energia elettrica.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2008

    La società ne ha contestato la rilevanza temporale, perché successiva alle importazioni oggetto della controversia; la decisione ha valorizzato le indicazioni anteriori all’importazione e la risposta all’interpello.

  • Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 2790

    Indicava l’aliquota ordinaria per moduli che, considerati singolarmente, non fossero in grado di produrre energia. La Commissione ha desunto, per contrasto, che i moduli autonomamente idonei alla produzione di energia potessero beneficiare dell’aliquota ridotta.

  • Decreto ministeriale 28 luglio 2008

    È stato richiamato dall’Agenzia per sostenere che i moduli controversi non rientrassero nella definizione normativa di impianto fotovoltaico; tale argomento non è stato accolto, anche perché il decreto era successivo alle importazioni.

  • Decreto legislativo n. 546/1992, articolo 15

    Richiamato in materia di rimborso e liquidazione delle spese di giudizio, che sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente.

Massime di principio

  • Per applicare l’aliquota IVA agevolata prevista per gli impianti fotovoltaici, occorre distinguere tra la fattispecie oggettiva degli impianti o moduli autonomamente idonei a produrre energia, riconducibile al numero 127-quinquies, e la fattispecie dei beni acquistati per costruire un impianto, riconducibile al numero 127-sexies.
  • Quando i moduli sono cablati e risultano tecnicamente idonei, anche singolarmente, a produrre energia elettrica, l’aliquota ridotta può spettare indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia un privato, un utilizzatore finale, un installatore, un grossista o un rivenditore.
  • La documentazione tecnica del prodotto, le schede del fabbricante e una perizia possono essere decisive per dimostrare l’idoneità oggettiva del modulo alla produzione di energia.
  • Una risposta specifica a interpello, precedente all’operazione, rafforza significativamente la posizione del contribuente che vi si conformi e può impedire l’irrogazione di sanzioni in applicazione del principio di legittimo affidamento.
  • Indicazioni amministrative o normative successive all’importazione non dovrebbero essere utilizzate retroattivamente per sanzionare un comportamento conforme alle indicazioni ufficiali vigenti al momento dell’operazione.
  • La corretta qualificazione tecnica e fiscale del bene deve essere verificata prima dell’importazione o della cessione; in caso di incertezza è opportuno richiedere un interpello o una decisione preventiva sulla classificazione e conservare tutta la documentazione probatoria.

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