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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Avviamento - Art. 15 D.P.R. 131/86 - Cessione d'azienda.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Agenzia aveva registrato d'ufficio, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 131/1986, una presunta cessione d'azienda e determinato il valore complessivo in euro 59.005,00, di cui euro 57.005,00 per avviamento, euro 1.500,00 per attrezzature ed euro 500,00 per merci. La ricorrente sosteneva che non vi fosse stata alcuna cessione, poiché l'attività del precedente titolare era cessata a seguito della sua morte e la società costituita dagli eredi aveva operato soltanto per definire i rapporti commerciali pendenti. La nuova società, avviata da un'ex dipendente, avrebbe svolto un'attività diversa, senza beneficiare dell'avviamento precedente. L'Agenzia sosteneva invece che la continuità nei medesimi locali, la quasi identica attività, la parziale modifica dell'insegna, il mantenimento dei rapporti con gli stessi fornitori e la cessazione dell'attività precedente costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti di cessione d'azienda e di trasferimento dell'avviamento.

La decisione

La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la prova dell'Ufficio e plausibile la ricostruzione secondo cui gli eredi avevano soltanto concluso i rapporti pendenti dopo la morte del titolare. In appello, tuttavia, la Commissione ha accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo dimostrata la sostanziale continuità aziendale. In particolare, ha valorizzato la permanenza nei medesimi locali, la modifica solo parziale dell'insegna da "T." a "NEW T.", il mantenimento dei rapporti commerciali con gli stessi fornitori e il fatto che la nuova esercente, già dipendente, fosse conosciuta dalla clientela e avesse potuto beneficiare dell'avviamento preesistente. L'avviso di liquidazione è stato quindi confermato. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma consente la registrazione d'ufficio degli atti e delle operazioni soggetti a registrazione quando la cessione d'azienda risulti da presunzioni fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la continuità dei locali, dell'attività, dei rapporti commerciali e dell'operatore economico è stata ritenuta sufficiente a presumere il trasferimento dell'azienda e del relativo avviamento.

Massime di principio

  • La cessione d'azienda può essere riconosciuta anche in assenza di un contratto formale, quando una pluralità di elementi fattuali dimostri la continuità sostanziale dell'attività.
  • La prosecuzione nello stesso locale, con insegna simile, clientela o fornitori coincidenti e attività analoga, costituisce un forte indizio del trasferimento dell'avviamento.
  • La circostanza che il nuovo esercente fosse già dipendente dell'impresa precedente può rafforzare la presunzione, poiché implica conoscenza della clientela, dei rapporti commerciali e delle modalità operative.
  • La mera cessazione formale dell'impresa precedente o la costituzione di una nuova società non esclude la cessione d'azienda se, nella realtà economica, l'attività prosegue senza una discontinuità significativa.
  • Per superare la presunzione, il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati di effettiva discontinuità, quali attività realmente diversa, locali e attrezzature differenti, clientela e fornitori nuovi, assenza di trasferimento di beni o rapporti e prova che le fatture riguardino soltanto la chiusura di rapporti preesistenti.
  • La quantificazione dell'avviamento deve essere adeguatamente motivata e può essere contestata con dati specifici sull'andamento dell'attività, sul settore economico, sul volume d'affari e sul deprezzamento dei beni o delle prestazioni; tuttavia, una volta riconosciuta la continuità aziendale, l'imposizione può essere confermata se il contribuente non dimostra concretamente l'erroneità della stima.

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