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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 1216 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento sintetico - spesa per incrementi patrimoniali - irrilevanza degli acquisti successivi alle annualità accertate - art. 38, c. 5, D.P.R. n. 600/73 (ante D.L. n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente è stata accolta: le spese per incrementi patrimoniali sostenute successivamente alle annualità oggetto di accertamento sono state ritenute irrilevanti ai fini della ricostruzione sintetica del reddito relativo a tali annualità. L'Amministrazione non può quindi utilizzare acquisti o investimenti futuri per dimostrare, senza ulteriori elementi, una maggiore capacità contributiva riferita a periodi precedenti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Il contribuente ha sostenuto che le spese per incrementi patrimoniali effettuate in un periodo successivo alle annualità accertate non potessero essere utilizzate per desumere la capacità contributiva relativa a periodi d'imposta precedenti. La disposizione, letta secondo la sua collocazione temporale e il suo tenore letterale, consente infatti di collegare l'incremento patrimoniale al reddito del periodo in cui la spesa è stata sostenuta, senza estendere automaticamente tale presunzione a annualità anteriori.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione anteriore al D.L. n. 78/2010

    Le spese per incrementi patrimoniali si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui sono state effettuate e nei quattro precedenti.

    La norma deve essere interpretata rispettando l'asse temporale individuato dal legislatore: una spesa patrimoniale può incidere sulla ricostruzione del reddito dell'anno in cui è stata sostenuta e dei periodi precedenti indicati dalla disposizione, ma non può essere retrodatata rispetto a tali annualità.

  • D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010

    Le modifiche successive hanno inciso sulla disciplina dell'accertamento sintetico, ma non possono essere applicate retroattivamente per alterare il regime vigente nelle annualità anteriori.

Massime di principio

  • Nel previgente accertamento sintetico, gli incrementi patrimoniali devono essere valutati secondo la loro collocazione temporale e non possono fondare automaticamente un accertamento relativo ad anni precedenti alla spesa.
  • L'Amministrazione finanziaria deve rispettare i limiti temporali previsti dalla norma applicabile al periodo d'imposta accertato; non è sufficiente dimostrare che il contribuente abbia effettuato un acquisto in un momento successivo.
  • Per contestare l'utilizzo di una spesa patrimoniale è necessario verificare la data effettiva dell'acquisto, le annualità accertate e la versione dell'art. 38 applicabile ratione temporis.
  • La presunzione derivante dall'incremento patrimoniale è relativa e può essere superata fornendo prova della provenienza delle somme, della loro disponibilità in periodi diversi o dell'assenza di collegamento con il reddito accertato.

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