Sentenza del 02/08/2017 n. 4882 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Motivi - Errore di giudizio - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., contestando l'apprezzamento o la valutazione delle risultanze processuali compiuta nella sentenza impugnata. Tuttavia, tale censura riguarda in realtà un errore di giudizio e non un errore percettivo revocatorio.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. L'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista percettiva oggettivamente verificabile, come l'affermazione dell'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti o viceversa. Non può invece derivare dall'inesatto apprezzamento o dall'erronea valutazione delle prove e delle risultanze processuali, poiché tali doglianze integrano errori di giudizio deducibili, se del caso, con ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
La revocazione è ammissibile solo in presenza di un errore percettivo e oggettivo del giudice, non quando si contesta la valutazione giuridica o probatoria delle risultanze processuali.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice.
- È necessario distinguere l'errore percettivo, che può legittimare la revocazione, dall'errore di giudizio, che deve essere fatto valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, in particolare il ricorso per cassazione ove ne ricorrano i presupposti.
- Per essere ammissibile, l'errore deve risultare direttamente dagli atti processuali, riguardare un fatto obiettivo e non essere stato oggetto di valutazione o discussione da parte del giudice.
- La semplice contestazione dell'interpretazione delle prove, dei documenti o degli elementi di causa conduce all'inammissibilità del ricorso per revocazione.
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