Sentenza del 02/08/2017 n. 5147 - Comm. Trib. Prov. Milano
Istanza di reclamo-mediazione - Comunicazione di diniego - Impugnazione - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnazione è stata dichiarata inammissibile. La comunicazione di diniego del reclamo-mediazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile, poiché non è compresa nell’elenco tassativo previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. L’eventuale contestazione deve essere proposta contro l’atto impositivo o altro atto espressamente impugnabile, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato autonomamente la comunicazione con cui l’amministrazione ha respinto l’istanza di reclamo-mediazione. La contestazione mirava a ottenere il controllo giudiziale del diniego, ma tale comunicazione non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
La norma individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. L’elenco è interpretato come tassativo, salvo i casi ammessi dalla legge; di conseguenza, la comunicazione di diniego del reclamo-mediazione, non essendo inclusa, non può essere impugnata autonomamente.
Massime di principio
- Non ogni comunicazione dell’amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile: occorre verificare che l’atto rientri tra quelli elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- Il diniego del reclamo-mediazione, considerato isolatamente, non apre un autonomo giudizio tributario e non può essere impugnato separatamente.
- Le contestazioni sostanziali devono essere rivolte contro l’atto impositivo o altro atto lesivo espressamente impugnabile, rispettando i relativi termini di decadenza.
- Prima di proporre ricorso è necessario qualificare correttamente l’atto e verificare se produca effetti immediatamente lesivi e se sia incluso nell’elenco normativo degli atti impugnabili.
- L’impugnazione di un atto non autonomamente impugnabile comporta normalmente una pronuncia di inammissibilità, senza esame nel merito delle doglianze.
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