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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13614/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura in un sinistro stradale avvenuto il 19 febbraio 2016, sostenendo che il veicolo di controparte, in manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, avesse urtato la sua auto in sosta. In primo grado il Giudice di pace aveva rigettato la domanda e il Tribunale aveva confermato il rigetto in appello. Nel ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: (1) violazione dell’art. 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private e degli artt. 1175, 1375 e 115 c.p.c., lamentando che il Tribunale non si fosse pronunciato sul motivo di appello con cui si contestava la legittimità delle difese svolte dall’assicuratore solo in giudizio, a fronte di precedenti comunicazioni stragiudiziali che avrebbero indotto affidamento sulla non contestazione del sinistro; (2) violazione dell’art. 2054, comma 1, c.c., degli artt. 115 e 167 c.p.c., sostenendo che la compagnia aveva contestato solo la dinamica del sinistro e non la sua verificazione, sicché la storicità dell’evento doveva ritenersi pacifica e la presunzione di responsabilità del conducente antagonista non sarebbe stata vinta. La Corte ha però rilevato che il primo motivo era inammissibile perché non riproduceva il contenuto del motivo di appello asseritamente omesso; inoltre, quanto all’art. 148 cod. ass., ha affermato che la norma non impedisce all’assicuratore di articolare in giudizio difese e allegazioni diverse da quelle espresse in sede stragiudiziale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato le carenze probatorie, le incongruenze della prova testimoniale e del modulo CAI, nonché l’assenza di adeguati riscontri sull’effettiva dinamica del sinistro e sulla compatibilità dei danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché non era stato trascritto né richiamato in modo sufficiente il motivo di appello che si assumeva non esaminato; ha inoltre escluso che l’art. 148 cod. ass. precluda all’assicuratore di difendersi in giudizio con contestazioni nuove rispetto alla fase stragiudiziale. Ha dichiarato inammissabile anche il secondo motivo, perché non si confrontava con la complessa motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova del sinistro nelle modalità dedotte dall’attore sulla base di plurimi elementi istruttori. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese in cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 148, comma 1, d.lgs. n. 209/2005

    La disposizione non impedisce all’assicuratore di svolgere in giudizio difese e contestazioni diverse o più ampie rispetto a quanto comunicato in fase stragiudiziale; non introduce un vincolo preclusivo nel senso prospettato dal ricorrente.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza e collaborazione nella gestione del sinistro; la Corte non ne trae un diverso obbligo preclusivo per l’assicuratore oltre quelli già previsti dalla disciplina processuale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di buona fede nell’esecuzione del rapporto assicurativo; la Corte non ne ricava una limitazione alle difese processuali dell’assicuratore.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo nei limiti della specificità delle allegazioni e non può essere invocato per superare una motivata valutazione di insufficienza probatoria; il motivo deve inoltre confrontarsi con la decisione impugnata.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’onere di contestazione del convenuto; la Corte non ravvisa una violazione idonea a fondare il ricorso, in presenza della motivata valutazione di carenza probatoria compiuta dai giudici di merito.

  • art. 2054, comma 1, c.c.

    La presunzione di responsabilità del conducente non opera automaticamente se il fatto storico e la dinamica del sinistro non risultano provati in modo sufficiente secondo la valutazione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come regola sul riparto dell’onere della prova; il giudice di merito ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’attore in ordine al sinistro e alla sua dinamica.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia, anche se non espressamente evocato, richiede la specifica indicazione del motivo di merito asseritamente trascurato; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riproduce o indica specificamente il contenuto dell’atto processuale su cui il motivo si fonda, nel caso di specie il motivo di appello asseritamente omesso.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    È richiamato per affermare l’inammissibilità di una censura che si fondi su una tesi giuridica manifestamente infondata e incompatibile con il principio di diritto consolidato.

  • art. 232 c.p.c.

    La ficta confessio è rimessa alla valutazione del giudice, che deve considerare ogni altro elemento di prova; non può essere applicata in presenza di gravi insufficienze probatorie e incongruenze del quadro istruttorio.

  • art. 183 c.p.c.

    Le preclusioni e i meccanismi di replica nella fase di trattazione garantiscono pieno esercizio del diritto di difesa, rendendo infondata la tesi di una lesione difensiva derivante dalle sole difese giudiziali dell’assicuratore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione seguito nella specie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo del ricorrente, in caso di inammissibilità, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non riproduce o specifica in modo autosufficiente il contenuto del motivo di appello che assume trascurato.
  • L’art. 148 del codice delle assicurazioni private non preclude all’assicuratore di articolare in giudizio contestazioni e difese diverse da quelle eventualmente espresse nella fase stragiudiziale.
  • La mancata specifica contestazione non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda quando il giudice di merito evidenzi comunque una carenza di prova sulla verificazione del fatto e sulla sua dinamica.
  • La presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. non può operare in assenza di una prova sufficiente del sinistro e della sua ricostruzione fattuale, se il giudice di merito motivatamente esclude l’attendibilità o la sufficienza degli elementi istruttori.
  • La censura di cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a riproporre una lettura alternativa dei fatti senza scalfire la motivazione sul punto, è inammissibile.
  • La ficta confessio ex art. 232 c.p.c. è rimessa alla valutazione complessiva del materiale probatorio e non può supplire a un quadro istruttorio gravemente lacunoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoInadempimento
RamiProcesso civileAssicurazioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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