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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12187/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione a un’istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un contribuente residente in un comune colpito dal sisma del 1990. In primo e secondo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento della domanda. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 108, comma 3, TFUE e dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, sostenendo che il beneficio non spettasse perché il contribuente avrebbe partecipato a un’attività d’impresa e, per tale categoria, l’agevolazione sarebbe sospesa in attesa della verifica di compatibilità con il diritto UE. Tuttavia, il ricorso non indicava in modo specifico gli atti e i documenti da cui desumere tale circostanza, né la loro collocazione processuale, e la sentenza impugnata non conteneva un accertamento espresso in tal senso. La Corte ha quindi ritenuto non assolto l’onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il quadro eurounitario sulle agevolazioni fiscali per le vittime del sisma e precisando che, per i contribuenti che svolgono attività d’impresa, il beneficio è subordinato ai limiti e alle verifiche di compatibilità con la disciplina UE, ha rilevato che nel caso concreto l’Ufficio non aveva adeguatamente localizzato né specificato i documenti su cui fondava l’assunto dell’attività imprenditoriale del contribuente. Mancando tali indicazioni, non era possibile il controllo di legittimità sulla censura proposta. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il contribuente è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 3, TFUE

    Le misure agevolative costituenti aiuti di Stato devono essere sospese e non applicate se incompatibili o non previamente compatibili con l’ordinamento dell’Unione europea.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Riconosce il rimborso ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che abbiano versato imposte oltre il 10%, ma esclude i soggetti che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione resta sospesa nelle more della verifica UE.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    È la disposizione agevolativa richiamata per il rimborso del 90% delle imposte versate dai contribuenti colpiti dal sisma.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Indica il termine e il presupposto processuale per la proposizione dell’istanza di rimborso ai fini della spettanza del beneficio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, con la loro collocazione processuale; in difetto il ricorso è inammissibile.

  • art. 288 TFUE

    La decisione della Commissione UE è atto vincolante e costituisce ius superveniens immediatamente applicabile dal giudice nazionale.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    Consente la compatibilità dell’aiuto se esso è destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, purché ne ricorrano i presupposti concreti e non vi sia sovracompensazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi fonda la censura su un fatto risultante da atti o documenti del processo deve indicarne specificamente contenuto, sede processuale e collocazione, altrimenti il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • In materia di agevolazioni fiscali per calamità naturali, il giudice nazionale deve applicare immediatamente lo ius superveniens eurounitario e verificare la compatibilità dell’aiuto con il diritto UE quando il beneficio sia riferito a imprese.
  • Per i benefici fiscali collegati a calamità naturali, l’eventuale spettanza a soggetti che svolgono attività d’impresa richiede un accertamento in fatto sui presupposti di compatibilità, inclusa la prova dei limiti de minimis o dell’assenza di sovracompensazione.
  • Quando la controversia riguarda esclusivamente imposte dirette e non IVA, la verifica della compatibilità dell’agevolazione con il diritto UE può ancora rilevare nei limiti consentiti dalla disciplina sugli aiuti di Stato; in materia IVA, invece, il beneficio non è applicabile perché contrario al principio di neutralità fiscale.
  • La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio il contrasto con il diritto UE e lo ius superveniens, ma resta necessario che gli elementi di fatto posti a base della censura siano ritualmente e specificamente dedotti nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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