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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29066/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione notificato a seguito della compravendita di un terreno sito in Ardea, con richiesta di maggiori imposte ricalcolate sul presupposto della diversa destinazione urbanistica del bene. La contribuente aveva ottenuto in precedenza un certificato di destinazione urbanistica che indicava il terreno come area a verde pubblico; successivamente, al momento della vendita, risultava agli atti un certificato del 20 luglio 2012 che lo qualificava come zona edificabile (zona B7 – completamento residenziale) con indici edificatori, documento allegato all’atto e non contestato in sede di merito dal notaio o dalle parti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo decisivo il certificato del 2012 e non quello del 2016, e ritenendo non provata la dedotta falsità del certificato. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione del D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. a), sostenendo che entrambi i certificati comunali indicavano un vincolo paesaggistico e che la CTR avesse ritenuto edificabile il terreno senza verificare l’eventuale autorizzazione paesaggistica; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione della legge urbanistica n. 1150/1942, censurando la CTR per aver valorizzato il certificato del 2012 e la classificazione catastale, per non aver considerato l’assenza di varianti formali al PRG del 1984 e per aver trascurato il procedimento penale pendente sulla presunta falsità del certificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura di violazione di legge era in realtà costruita su contestazioni di fatto circa il rilascio o meno di un’autorizzazione amministrativa, e quindi mirava a rimettere in discussione l’accertamento della fattispecie concreta. Ha poi ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: la parte ricorrente aveva cumulato e confuso due diverse doglianze, una ex art. 360, n. 5 c.p.c. e una ex art. 360, n. 3 c.p.c.; la prima non riguardava un fatto storico decisivo ma questioni e argomentazioni; la seconda chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio e della disciplina urbanistica, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lett. a)

    La ricorrente lo invocava per sostenere l’esistenza di un vincolo paesaggistico incompatibile con la qualificazione edificatoria; la Corte non entra nel merito della disciplina, ma dichiara inammissibile la censura perché fondata su contestazioni di fatto sull’autorizzazione amministrativa.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Il vizio di violazione di legge richiede un’erronea ricognizione della fattispecie astratta; non è configurabile quando la censura investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo; non sono deducibili come vizio motivazionale questioni, argomentazioni o valutazioni giuridiche.

  • legge 17 agosto 1942, n. 1150

    La ricorrente la invocava per contestare la mancata considerazione delle regole sulle varianti al PRG; la Corte ritiene la censura inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere dedotto per contestare l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; esso presuppone un errore nell’interpretazione o applicazione della norma astratta.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico, preciso e decisivo, non quando si lamentino questioni, argomentazioni o valutazioni giuridiche.
  • Il ricorrente per cassazione non può chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o contrapporre una lettura diversa delle risultanze di causa a quella adottata dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito è libero di selezionare gli elementi probatori ritenuti rilevanti e non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione delle parti, essendo sufficiente che la motivazione indichi gli elementi posti a fondamento del decisum.
  • Quando una censura di legittimità confonde profili diversi di vizio o cumula in modo indistinto violazione di legge e omesso esame, la doglianza può essere dichiarata inammissibile per non chiarezza e per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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