Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20928/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (responsabile civile)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale del 12 giugno 2009, in cui l'autovettura della danneggiata sarebbe stata tamponata dal veicolo di proprietà della controparte. La danneggiata conveniva davanti al Giudice di pace il conducente/proprietario del veicolo e l'assicuratore della responsabilità civile, chiedendo il risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo prescritto il diritto al risarcimento; l'appello veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Torre Annunziata. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 141 Codice delle assicurazioni e dell'art. 2947 c.c., sostenendo che gli atti interruttivi della prescrizione indirizzati a uno dei litisconsorti necessari dovessero spiegare effetti anche verso l'altro, e che nel caso concreto la prescrizione fosse stata interrotta con raccomandata e atto di citazione; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., assumendo che la motivazione fosse apparente o comunque contraddittoria nella parte in cui avrebbe ritenuto efficaci gli atti interruttivi verso una parte e non verso l'altra.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva indicato in modo specifico i documenti asseritamente interruttivi della prescrizione, né il loro destinatario, natura, contenuto, collocazione nel fascicolo e decorso del termine; inoltre la censura si risolveva nella reiterazione delle difese già svolte contro la sentenza di primo grado e non si confrontava con la decisione del Tribunale. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per la medesima carenza di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché non era trascritta la parte della motivazione censurata e non era possibile verificare il dedotto vizio di motivazione apparente o contraddittoria. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 141 Codice delle assicurazioni private

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'estensione degli effetti degli atti interruttivi tra litisconsorti necessari nei giudizi da circolazione stradale, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del ricorso

  • art. 2947 c.c.

    invocato in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del primo motivo per denunciare violazione di legge

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro del secondo motivo per denunciare nullità della sentenza e vizi della motivazione

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    la Corte ne fa applicazione rigorosa: il ricorso è inammissibile se non indica specificamente, trascrive, allega o localizza i documenti e gli atti processuali su cui si fonda la censura

  • artt. 132, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'apparenza o la contraddittorietà della motivazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto

  • Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315

    citata a supporto dell'obbligo di dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su documenti o atti processuali richiede il rigoroso rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.: il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti, la loro natura, il destinatario, la collocazione nel fascicolo e la rilevanza decisiva, non essendo sufficiente un richiamo generico o meramente assertivo.
  • La Corte di cassazione non può esaminare doglianze che si limitino a reiterare le difese già svolte nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La denuncia di motivazione apparente o contraddittoria esige che nel ricorso sia riportata o comunque individuata con precisione la parte della motivazione ritenuta viziata, così da consentire il controllo di legittimità; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.