Sentenza del 11/06/2024 n. 16248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per la decadenza dalle agevolazioni riconosciute all’acquisto del 13 ottobre 2010. Manzoni 44 Srl aveva acquistato da Release Srl anche immobili abitativi beneficiando dell’imposta di registro all’1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, con l’impegno di rivenderli entro tre anni. Il 10 ottobre 2013, poco prima della scadenza, li aveva trasferiti a Ghiac Srl, società costituita da poco e appartenente allo stesso gruppo, anch’essa intenzionata a beneficiare del regime agevolato. L’Agenzia ha ritenuto l’operazione abusiva perché diretta a evitare la decadenza e a prolungare nel gruppo il beneficio senza l’effettiva immissione degli immobili sul mercato e la loro destinazione agli utenti finali. In Cassazione Manzoni ha dedotto, in sintesi: errata applicazione della disciplina antiabuso e delle norme agevolative; omesso esame delle ragioni economiche e organizzative dell’operazione e dell’assenza di vantaggio fiscale; mancata considerazione degli effetti fiscali complessivi, compreso il trattamento del trasferimento a Ghiac; e omessa pronuncia sullo scomputo delle imposte fisse già pagate.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 21 maggio 2019, che aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente della Commissione tributaria provinciale di Milano del 12 settembre 2017 e confermato il recupero delle imposte relative all’acquisto del 2010. Primo e terzo motivo: infondati; la sequenza di trasferimenti infragruppo, nelle circostanze accertate e senza valide ragioni extrafiscali non marginali, era diretta a evitare la decadenza e a conservare il beneficio oltre il triennio. Secondo e quarto motivo: inammissibili, perché contestavano la valutazione di allegazioni e circostanze, senza indicare un fatto storico decisivo omesso nei termini richiesti per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Quinto motivo: infondato, poiché la CTR aveva esaminato e respinto la richiesta di scomputo; le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa erano state applicate anche agli immobili strumentali compresi nell’atto del 2010, non soltanto agli immobili abitativi oggetto della contestazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate in 8.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
Si configura "elusione fiscale" secondo la previsione dell'art. 10-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel caso di duplice trasferimento in ordine successivo di fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso abitativo tra società facenti capo al medesimo gruppo societario (attraverso la titolarità di partecipazioni di controllo totalitario "a cascata"), delle quali l'una abbia acquistato e, prima del decorso di un triennio, rivenduto all'altra i medesimi immobili, entrambe con la dichiarazione di avvalersi delle agevolazioni previste dagli artt. 1, comma 1, della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 10, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché dalla nota all'art. 1 della tariffa annessa al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposta di registro in misura dell'1%; imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), essendo diretta l'operazione complessiva al solo scopo di evitare (alla prima acquirente) la decadenza sancita dalla nota II-ter dell'art. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in modo da prolungare, con la conservazione della proprietà degli immobili, la fruizione del beneficio fiscale per un ulteriore triennio in seno al medesimo gruppo societario (pur nel passaggio di proprietà tra le società controllate), in contrasto con la finalità perseguita dalle norme succitate di realizzare il trasferimento degli immobili a soggetti privati per l'effettiva destinazione ad uso abitativo entro la scadenza del termine triennale dall'acquisto, senza che concorrano altre valide, non marginali, ragioni extrafiscali.
La disciplina antiabuso si applica quando operazioni formalmente distinte, considerate nel loro complesso, sono prive di una sostanza economica apprezzabile diversa dal vantaggio fiscale indebito. La cessione infragruppo prima della scadenza non evita la decadenza se serve soltanto a trasferire a un’altra società del gruppo il periodo di fruizione dell’agevolazione; il contribuente può contrastare la contestazione dimostrando valide ragioni extrafiscali non marginali.
Secondo l'orientamento costante di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 1, della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva l'applicazione dell'aliquota dell'1% in caso di trasferimento immobiliare, esente da IVA ex art. 10, comma 1, n. 8-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, effettuato nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale d'attività sia la rivendita di beni immobili, "a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni", trova applicazione solo nel caso di effettivo ritrasferimento degli immobili acquistati entro il termine triennale stabilito dalla legge, come si desume dalla nota II-ter del medesimo art. 1 della menzionata tariffa, che disciplina le conseguenze derivanti dall'eventuale insuccesso dell'intenzione dichiarata nell'atto.
Il regime agevolato presuppone che l’immobile sia effettivamente ritrasferito entro tre anni; la dichiarazione d’intento non basta. Se la condizione non si realizza, sono dovute le imposte ordinarie e le conseguenze previste dalla nota II-ter. Un trasferimento meramente strumentale a una società dello stesso gruppo non realizza la finalità di ricollocazione sul mercato.
La riduzione dell'aliquota si rende applicabile per i trasferimenti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato che, essendo esenti da IVA per effetto della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, siano posti in essere nei confronti di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro i tre anni successivi.
Le agevolazioni ipotecarie e catastali in misura fissa si collegano al regime agevolato previsto per l’acquisto finalizzato alla rivendita entro il triennio. Nel caso deciso, la loro richiesta nella seconda cessione non rendeva legittima la conservazione del beneficio sulla prima operazione quando la sequenza infragruppo ne frustrava la finalità.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il motivo per omesso esame richiede l’indicazione puntuale di un fatto storico discusso e decisivo, non basta lamentare che il giudice non abbia valutato singole prove, argomenti o deduzioni difensive. Le censure della società, in quanto dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, sono state dichiarate inammissibili.
Art. 366, primo comma, n. 6, e art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".
Per rendere ammissibile la censura di omesso esame, il ricorrente deve specificare il fatto, la sua fonte, quando sia stato discusso e perché avrebbe potuto modificare l’esito. La mancata indicazione di tali elementi non consente alla Cassazione di riesaminare la valutazione di merito.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stato violato: la CTR aveva espressamente respinto la domanda di scomputo delle imposte fisse, chiarendo che esse erano state applicate anche in relazione agli immobili strumentali inclusi nell’atto del 2010. Il motivo è stato quindi rigettato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto integrale del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il trasferimento di un bene a una società formalmente distinta dello stesso gruppo non basta, da solo, a dimostrare una reale rivendita ai fini di un’agevolazione: contano l’effettiva sostanza dell’operazione e la finalità perseguita dalla norma.
- Se un’agevolazione dipende dalla rivendita entro un termine, la cessione infragruppo che mantiene il bene nel gruppo e rinvia la vendita agli utenti finali può essere considerata abusiva, soprattutto quando la società acquirente non ha autonomia operativa e il venditore continua a gestire o pubblicizzare l’immobile.
- L’assenza di vantaggio fiscale va valutata considerando la sequenza complessiva e gli effetti del beneficio contestato; la mera affermazione che la società del gruppo abbia successivamente pagato imposte o sia stata destinataria di un diverso accertamento non esclude automaticamente l’abuso relativo alla prima operazione.
- Il contribuente può opporre ragioni organizzative, gestionali o economiche, ma deve sostenerle con elementi concreti; la mera dichiarazione di voler segregare o razionalizzare la gestione degli immobili non è sufficiente se non ne prova l’effettiva consistenza.
- In Cassazione, il vizio di omesso esame non consente di chiedere una nuova ponderazione delle prove o delle difese: occorre identificare un fatto storico discusso, decisivo e specificamente trascurato.
- Una domanda di scomputo o detrazione non determina omessa pronuncia se la sentenza impugnata l’ha espressamente respinta, anche quando la parte contesti la ragione addotta dal giudice.
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