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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21963/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del CNF che aveva confermato la decisione del CDD del Veneto che gli aveva inflitto la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per due mesi per violazione degli artt. 24, comma 1 e 26, comma 3 del Codice deontologico forense (Regolamento CNF 21/02/2014, n.2). Le contestazioni disciplinari riguardavano: (i) un presunto conflitto di interessi, in quanto l'avvocato si sarebbe opposto alla volontà dei propri assistiti di rinunciare all'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale, venendo meno il rapporto fiduciario e dovendo quindi rinunciare al mandato; (ii) un vizio procedurale relativo al deposito, presso la cancelleria del Tribunale di Padova, di un ricorso ex art. 700 c.p.c. in copia fotostatica, ritenuto inammissibile. Il ricorrente deduceva anche motivi rilevanti di verità e di giustizia (art. 331 c.p.p.) e sosteneva che l'originale del ricorso fosse andato smarrito per responsabilità di cancelleria.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile: i primi due motivi (e il terzo riguardante il deposito in copia fotostatica) implicavano la rinnovazione dell'apprezzamento delle prove e del quadro fattuale deciso dal giudice disciplinare, attività che le Sezioni Unite non possono compiere nel sindacato di legittimità sulle decisioni del CNF. La Corte ha richiamato il limite del controllo (art. 56 r.d.l. n.1578/1933) che consente sindacato solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; non sono ammessi riesami di merito salvo palese sviamento di potere. Di conseguenza è stata assorbita anche l'istanza di sospensione dell'esecuzione e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, ove dovuto, del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002. Null'altre spese in difetto di costituzione avversaria.

Norme richiamate

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 36, commi 6 e 7

    Norma procedurale richiamata per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite contro decisioni disciplinari

  • Codice deontologia forense (Regolamento CNF 21/02/2014, n.2), art. 24, comma 1

    La violazione è stata ritenuta nella fattispecie per la perdita del rapporto fiduciario e la mancata rinuncia al mandato

  • Codice deontologia forense (Regolamento CNF 21/02/2014, n.2), art. 26, comma 3

    Richiamato quale norma relativa ai doveri procedurali e formali dell'avvocato; applicata rispetto al deposito in forma non conforme

  • Codice di procedura civile, art. 700

    Norma processuale il cui vizio formale nel deposito (copia fotostatica) è stato ritenuto disciplinarmente rilevante in mancanza di prova dello smarrimento dell'originale

  • Codice di procedura penale, art. 331

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'opposizione all'archiviazione fosse motivata da ragioni di verità e giustizia; la Corte non ha riesaminato il merito probatorio di tale censura

  • R.D.L. 30 marzo 1933, n. 1578, art. 56

    soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

    La Corte precisa che il sindacato sulle decisioni del CNF è limitato a questi vizi: non è consentito il riesame delle valutazioni di fatto e dell'apprezzamento delle prove salvo palese sviamento di potere

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Prevede l'ulteriore contributo unificato (raddoppio) che la Corte ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente, ove dovuto

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente; norma processuale procedurale menzionata nel fascicolo

Massime di principio

  • Le Sezioni Unite non riesaminano il merito delle decisioni disciplinari del CNF: il controllo è limitato a incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; le doglianze che chiedono una rinnovazione della valutazione delle prove sono inammissibili
  • Il venir meno del rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, comprovato da atti e deduzioni che manifestano dissenso rispetto alle scelte difensive concordate, può giustificare l'obbligo di rinuncia al mandato e configurare violazione deontologica
  • Errori procedurali formali (es. deposito di copie fotostatiche in luogo degli originali) possono costituire illecito deontologico se il difensore non prova efficacemente eventi impeditivi (p.es. smarrimento dell'originale dovuto a cancelleria)
  • Le censure fondate su presunte ragioni di "verità e giustizia" che richiedono accertamenti di fatto devono essere perseguiti nei gradi di merito e non sono idonee, di per sé, a fondare il sindacato in sede di legittimità contro decisioni disciplinari
  • Le istanze cautelari (sospensive) vengono assorbite se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; inoltre la Corte può disporre il raddoppio del contributo unificato quando ricorrono i presupposti normativi

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