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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21840/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2006 contestando: 1) sottovalutazione delle rimanenze per omesso computo degli optionals (euro 62.084,12); 2) indebita deduzione di costi per spese di pubblicità relative a sponsorizzazione per euro 75.000,00; 3) omessa fatturazione e dichiarazione ai fini IVA dei cosiddetti bonus qualitativi (imponibile euro 149.347,00 e IVA euro 29.869,00). In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della società annullando le sanzioni; in appello la CTR ha annullato il recupero a tassazione dei 75.000 euro per pubblicità ritenendo che la deduzione anticipata non arrecasse danno erariale e che il costo potesse essere dedotto indifferentemente nell'anno 2006 o in esercizi successivi. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di appello denunciando errata applicazione delle norme sul criterio di competenza (artt. 108, 109 TUIR) e vizi nella disapplicazione delle sanzioni per presunta incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo. Sul punto principale la Corte ha affermato che, secondo la giurisprudenza consolidata e le regole del TUIR, i componenti negativi (costi) devono essere imputati all'esercizio di competenza e il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio in cui dedurli; pertanto la decisione della CTR che aveva ammesso la deduzione indipendentemente dall'anno di competenza è stata ritenuta errata e la sentenza cassata. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR in ordine alla sussistenza di un errore interpretativo giustificabile che giustificasse la disapplicazione delle sanzioni: l'onere di allegazione e prova dell'errore spetta al contribuente e il giudice dell'appello deve spiegare quale sia la situazione di incertezza normativa. Il terzo motivo, che censurava una presunta ultrapetizione, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.)

    art. 75 (richiamato), artt. 108 e 109

    I componenti negativi di reddito (costi) concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza secondo le regole del TUIR; il contribuente non può scegliere l'esercizio di deduzione diverso da quello individuato dalla legge

  • D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato in relazione all'onere probatorio e alla valutazione delle deduzioni e delle contestazioni fiscali nel giudizio tributario

  • Codice civile

    Ripartizione dell'onere della prova: il contribuente deve allegare e provare l'errore di interpretazione invocato per ottenere la disapplicazione delle sanzioni

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n. 3; art. 360, primo comma, n. 4; art. 112

    Norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e vizi di motivazione/non specificità delle censure) e per i limiti della Corte di cassazione nell'esaminare error in procedendo: la censura deve essere specifica e autosufficiente

Massime di principio

  • I costi aziendali vanno dedotti nell'esercizio di competenza determinato dal TUIR: il contribuente non può scegliere liberamente l'anno di deduzione per evitare imposte di un esercizio specifico
  • La mera assenza di un danno erariale non legittima la deduzione in un esercizio diverso da quello di competenza: la regola di competenza è inderogabile
  • Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni per 'errore di interpretazione' il contribuente deve allegare e provare l'esistenza di una situazione di obiettiva incertezza normativa; il giudice non può rilevare d'ufficio tale circostanza senza adeguata allegazione e motivazione
  • Il giudice d'appello che annulla le sanzioni deve motivare specificamente quale sia la fonte di incertezza normativa e perché giustifichi la disapplicazione
  • In cassazione, le censure di errore procedurale o di ultrapetizione devono essere articolate con precisione e autosufficienza: mancanza di specificità rende il motivo inammissibile
  • Se l'Amministrazione tributaria ha prestato parziale acquiescenza su questioni specifiche, la materia del contendere in appello può essere circoscritta e il giudice deve tenerne conto nell'esame delle domande e delle sanzioni

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