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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21873/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto l'appello avverso la decisione del Tribunale relativa a un'opposizione a precetto per esecuzione su bene di terzo proprietario (a seguito di revoca di cessione di ramo d'azienda). I ricorrenti deducevano, tra l'altro, l'illegittimità della Curatela a opporsi nel merito al credito verso il debitore diretto e l'omessa integrazione del contraddittorio con il debitore principale (debitore diretto) nell'espropriazione contro il terzo proprietario. In primo grado gli intimanti avevano rinunciato ma il Tribunale aveva accolto l'opposizione e condannato i rinuncianti alle spese; in appello la Corte aveva ritenuto l'impugnazione inammissibile per difetto di interesse e, sul punto delle spese, aveva applicato il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (omessa integrazione del contraddittorio con il debitore diretto), assorbito il primo motivo e il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Arezzo in diversa composizione perché riesamini la domanda nel rispetto del contraddittorio anche con il debitore principale pretermesso, provvedendo altresì sulle spese dell'intero giudizio. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 in considerazione dell'accoglimento del ricorso principale almeno in parte.

Norme richiamate

  • art. 2901 cod. civ.

    Riferimento alla revoca della cessione di ramo d'azienda; usato per delineare la vicenda fattuale ma non oggetto centrale del vizio decisorio

  • art. 2902 cod. civ.

    Citado nel primo motivo relativo alla legittimazione dell'opponente, nell'ambito della disciplina delle opposizioni e dei titoli; la Corte però ha ritenuto assorbente la questione del contraddittorio

  • art. 602 e ss. cod. proc. civ.

    Riferimento alle norme procedurali applicabili all'esecuzione forzata e alle opposizioni, richiamate nel primo motivo ma non decisive dopo l'accoglimento del motivo sul contraddittorio

  • art. 102 cod. proc. civ.

    Invocato per lamentare la mancata pronuncia sull'integrazione del contraddittorio; la Corte ha rilevato l'omessa partecipazione del debitore diretto come vizio rilevante

  • art. 383 cod. proc. civ.

    Applicato dalla Corte per disporre la restaurazione dell'integrità del contraddittorio: la norma impone l'integrazione delle parti necessarie prima di esaminare questioni di merito

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione al principio tantum devolutum quantum appellatum nel ricorso incidentale condizionato; la Corte ha assorbito l'incidentale in ragione della questione pregiudiziale del contraddittorio

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato per i gradi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussistono i presupposti per applicarla alla luce dell'accoglimento parziale del ricorso principale

  • art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata come norma che ha inserito il citato art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002; menzionata nella valutazione sull'applicabilità del contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle esecuzioni avviate contro il terzo proprietario il debitore diretto è parte necessaria e deve essere chiamato in causa: la sua pretermissione è vizio di contraddittorio che determina la cassazione con rinvio per la reintegrazione delle parti.
  • Prima di affrontare l'ammissibilità o il merito di una domanda che coinvolge diritti di terzi, il giudice deve assicurare l'integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 383 c.p.c.; se manca un litisconsorte indefettibile il giudizio deve essere riaperto.
  • La rinuncia degli intimanti in sede di opposizione non elimina automaticamente il diritto del debitore diretto ad essere sentito qualora fosse parte necessaria dell'azione esecutiva sul bene del terzo.
  • Il vizio di contraddittorio con litisconsorte necessario travolge le decisioni successive: le questioni di interesse o di soccombenza virtuale decise in appello possono essere cassate se fondate su un processo privo di una parte necessaria.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso principale e non definizione negativa dell'incidentale, il giudice della cassazione può escludere l'applicazione del contributo unificato per i gradi di impugnazione previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

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