Cassazione Civile, Sentenza n. 21873/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto l'appello avverso la decisione del Tribunale relativa a un'opposizione a precetto per esecuzione su bene di terzo proprietario (a seguito di revoca di cessione di ramo d'azienda). I ricorrenti deducevano, tra l'altro, l'illegittimità della Curatela a opporsi nel merito al credito verso il debitore diretto e l'omessa integrazione del contraddittorio con il debitore principale (debitore diretto) nell'espropriazione contro il terzo proprietario. In primo grado gli intimanti avevano rinunciato ma il Tribunale aveva accolto l'opposizione e condannato i rinuncianti alle spese; in appello la Corte aveva ritenuto l'impugnazione inammissibile per difetto di interesse e, sul punto delle spese, aveva applicato il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (omessa integrazione del contraddittorio con il debitore diretto), assorbito il primo motivo e il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Arezzo in diversa composizione perché riesamini la domanda nel rispetto del contraddittorio anche con il debitore principale pretermesso, provvedendo altresì sulle spese dell'intero giudizio. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 in considerazione dell'accoglimento del ricorso principale almeno in parte.
Norme richiamate
Riferimento alla revoca della cessione di ramo d'azienda; usato per delineare la vicenda fattuale ma non oggetto centrale del vizio decisorio
Citado nel primo motivo relativo alla legittimazione dell'opponente, nell'ambito della disciplina delle opposizioni e dei titoli; la Corte però ha ritenuto assorbente la questione del contraddittorio
art. 602 e ss. cod. proc. civ.
Riferimento alle norme procedurali applicabili all'esecuzione forzata e alle opposizioni, richiamate nel primo motivo ma non decisive dopo l'accoglimento del motivo sul contraddittorio
Invocato per lamentare la mancata pronuncia sull'integrazione del contraddittorio; la Corte ha rilevato l'omessa partecipazione del debitore diretto come vizio rilevante
Applicato dalla Corte per disporre la restaurazione dell'integrità del contraddittorio: la norma impone l'integrazione delle parti necessarie prima di esaminare questioni di merito
Richiamata in relazione al principio tantum devolutum quantum appellatum nel ricorso incidentale condizionato; la Corte ha assorbito l'incidentale in ragione della questione pregiudiziale del contraddittorio
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato per i gradi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussistono i presupposti per applicarla alla luce dell'accoglimento parziale del ricorso principale
art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata come norma che ha inserito il citato art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002; menzionata nella valutazione sull'applicabilità del contributo unificato
Massime di principio
- Nelle esecuzioni avviate contro il terzo proprietario il debitore diretto è parte necessaria e deve essere chiamato in causa: la sua pretermissione è vizio di contraddittorio che determina la cassazione con rinvio per la reintegrazione delle parti.
- Prima di affrontare l'ammissibilità o il merito di una domanda che coinvolge diritti di terzi, il giudice deve assicurare l'integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 383 c.p.c.; se manca un litisconsorte indefettibile il giudizio deve essere riaperto.
- La rinuncia degli intimanti in sede di opposizione non elimina automaticamente il diritto del debitore diretto ad essere sentito qualora fosse parte necessaria dell'azione esecutiva sul bene del terzo.
- Il vizio di contraddittorio con litisconsorte necessario travolge le decisioni successive: le questioni di interesse o di soccombenza virtuale decise in appello possono essere cassate se fondate su un processo privo di una parte necessaria.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso principale e non definizione negativa dell'incidentale, il giudice della cassazione può escludere l'applicazione del contributo unificato per i gradi di impugnazione previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21839/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21840/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21841/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21874/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21895/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21905/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →