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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21839/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2005 per: 1) omessa dichiarazione di ricavi da fattura (€ 787); 2) sottovalutazione rimanenze finali per omissione degli optional (€ 427.498); 3) indebita deduzione di costi per sponsorizzazione/pubblicità (€ 60.000) ascritti a esercizio diverso da quello di competenza; 4) omissioni ai fini IVA relative ai cosiddetti bonus qualitativi (imponibile € 133.249 con IVA € 26.650) e mancata regolarizzazione di acquisti; contestazione di IRES, IRAP, IVA, interessi e sanzioni. In primo e secondo grado la contribuyente aveva ottenuto parziale accoglimento; l'Agenzia impugna la sentenza d'appello ritenendo errata la ritenuta possibilità per il contribuente di dedurre anticipatamente il costo e l'insufficiente motivazione sulla disapplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale limitatamente ai punti erroneamente decisi. In particolare: 1) ha affermato il principio che i componenti negativi di reddito devono essere imputati all'esercizio di competenza secondo le regole del TUIR (artt. 108/109 DPR 917/86) e che il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio di deduzione; perciò la pronuncia della C.T.R. che aveva ammesso la deduzione anticipata di € 60.000 è stata cassata e la causa � rinviata alla C.T.R. per nuovo esame; 2) ha ritenuto che la disapplicazione delle sanzioni da parte del giudice d'appello non fosse sufficientemente motivata con riferimento all'esistenza di un "errore giustificabile" o di un'obiettiva incertezza normativa, pertanto anche su questo punto la decisione va riesaminata in sede di rinvio; 3) il terzo motivo del ricorso della Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e la causa è rinviata alla C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art.108

    Principio di imputazione dei componenti negativi di reddito alla relativa esercizio di competenza; non è consentito al contribuente scegliere un esercizio diverso per la deduzione.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art.109

    art.109 (richiamato nell'iter come art.75 dell'originario testo)

    Conferma le regole temporali di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito; regole inderogabili per il reddito d'impresa.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 art.8

    Norma procedurale invocata in tema di prova e valutazione in sede giurisdizionale tributaria; rilevanza nella controversia sulla dichiarazione e sulle deduzioni.

  • Codice civile art.2697

    Regola sul riparto dell'onere della prova; usata dalla Corte per ricordare che \"chi deduce un fatto ha l'onere della prova\" in ordine all'errore giustificabile o all'incertezza normativa.

  • Codice di procedura civile art.360

    art.360, primo comma, n.3

    Fondamento della doglianza in cassazione per violazione di legge; utilizzato per censurare la falsa applicazione di norme tributarie da parte dei giudici di merito.

  • Codice di procedura civile art.112

    Richiamato nel terzo motivo relativo a presunto error in procedendo/ultrapetizione e criteri di specificità della censura in cassazione.

Massime di principio

  • I costi aziendali devono essere imputati all'esercizio di competenza secondo le regole del TUIR: il contribuente non può scegliere liberamente l'anno in cui dedurli.
  • La mancata dimostrazione di un danno erariale non legittima la deduzione in esercizi diversi da quello di competenza.
  • La disapplicazione delle sanzioni per errore giustificabile richiede che il contribuente alleghi e provi l'esistenza di un'obiettiva incertezza normativa; non è sufficiente una generica affermazione del giudice senza specifica motivazione.
  • L'onere della prova circa la sussistenza di un errore interpretativo o di condizioni di incertezza è a carico del contribuente (art. 2697 c.c.).
  • Il giudice d'appello che intenda non applicare le sanzioni deve motivare puntualmente quale sia la fonte di incertezza normativa o la ragionevole equivocabilità dell'interpretazione invocata dal contribuente.
  • Se l'Amministrazione fiscale presta parziale acquiescenza su alcuni rilievi, la controversia residua può ridursi e il giudice deve tenerne conto nella delimitazione dell'oggetto del giudizio.
  • In caso di cassazione per errata applicazione delle regole di competenza o di insufficiente motivazione sulla disapplicazione delle sanzioni, la causa viene rimessa al giudice del merito per nuovo esame e nuova motivazione.

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