Cassazione Civile, Sentenza n. 21874/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U.S.G.) avverso il decreto di liquidazione del compenso del custode dei beni pignorati. L'ATI sosteneva che il pagamento del compenso avrebbe dovuto essere posto a carico del debitore e non del creditore procedente e denunciava errata interpretazione del T.U.S.G., violazione di legge e difetto di motivazione (con riferimento all'art. 360 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'art. 170 del T.U.S.G. è limitato a contestazioni relative al quantum della liquidazione delle spettanze agli ausiliari e non all'individuazione della parte tenuta al pagamento. Per contestare la parte chiamata a pagare occorrono gli strumenti tipici del processo esecutivo (in particolare l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o, in ipotesi di estinzione per causa tipica, il reclamo ex art. 630 c.p.c.). Inoltre la Corte ha osservato che le spese del processo esecutivo vanno anticipate dal creditore procedente ai sensi dell'art. 95 c.p.c., che potrà poi recuperarle in sede di distribuzione con preferenza assoluta. La Corte ha anche rilevato che l'opposizione proposta dall'ATI non poteva essere esaminata come opposizione agli atti esecutivi perché non era stata proposta nel termine perentorio di 20 giorni e non aveva la forma richiesta. È stato disposto, ove dovuto, il pagamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (come modificato).
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U.S.G.)
L'art. 170 T.U.S.G. (azione di cui si è formalmente avvalsa il ricorrente) è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione delle spettanze agli ausiliari e non all'individuazione della parte tenuta al pagamento delle somme liquidate.
art. 168 D.P.R. 115/2002
Il decreto del magistrato che procede ha la funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento.
art. 617 c.p.c.
Strumento oppositivo idoneo a contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (opposizione agli atti esecutivi), ivi compresi i provvedimenti consequenziali all'estinzione e quelli che individuano il soggetto tenuto al pagamento.
art. 630 c.p.c.
Il reclamo è lo strumento per contestare i provvedimenti in tema di estinzione per causa tipica e quelli consequenziali aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti.
art. 95 c.p.c.
Le spese del processo esecutivo vanno anticipate dal creditore procedente, che potrà recuperarle in sede di distribuzione del ricavato e gode di preferenza assoluta per il credito relativo alle somme anticipate.
art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228)
In presenza dei presupposti processuali (rigetto o dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione) può essere disposto il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti e se dovuto.
art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione per violazione di legge; nel caso la doglianza fondata su tale norma è stata ritenuta infondata perché la censura verteva su questioni procedurali e sull'ambito di applicazione dell'art.170 T.U.S.G.
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 170 T.U.S.G. può essere utilizzata soltanto per contestare il quantum della liquidazione delle spettanze agli ausiliari; non è lo strumento idoneo per discutere chi debba anticipare o essere tenuto al pagamento.
- Se la controversia riguarda l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle somme liquidate dal giudice dell'esecuzione, occorre proporre gli strumenti del processo esecutivo: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o reclamo ex art. 630 c.p.c., a seconda della fattispecie e del tipo di provvedimento impugnato.
- L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nei termini perentori previsti (es. 20 giorni dall'intimazione/comunicazione quando previsto) e nella forma processuale richiesta (ricorso al giudice dell'esecuzione con relativa fase sommaria); la mancata osservanza di termini e forma ne determina l'inammissibilità.
- In mancanza di una specifica indicazione diversa nel provvedimento di liquidazione, il creditore procedente è tenuto ad anticipare le spese del processo esecutivo (art.95 c.p.c.) e potrà recuperarle in sede di distribuzione del ricavato con preferenza assoluta.
- Quando si impugna un decreto di liquidazione, è fondamentale verificare se si contesta il mero ammontare (allora art.170 T.U.S.G. può essere rilevante) o profili diversi (allora sono necessari gli strumenti del processo esecutivo); la scelta errata dello strumento processuale può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, valutare l'eventuale obbligo di versamento di contributi unificati aggiuntivi ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 115/2002.
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