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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21841/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I contribuenti hanno chiesto il rimborso del 20% trattenuto dal Comune di Civitavecchia (versato all'Agenzia delle Entrate ai sensi della L. 413/1991, art. 11) sull'indennità di occupazione illegittima e risarcimento danni riconosciuti da sentenza del Tribunale di Civitavecchia (9 gennaio 2003). Hanno dedotto che: a) il terreno ricadeva in zona F e sarebbe quindi escluso dalla tassazione; b) il trasferimento del diritto (occupazione acquisitiva/accessione invertita) si era verificato il 15.12.1984, anteriormente alle norme che introdussero la tassazione, per cui non dovrebbe apprezzarsi la tassazione qualora sussista un ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione nel pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale non abbia valutato se sussistesse un ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione nel pagamento (circostanza che, alla luce della giurisprudenza consolidata, esclude l'imponibilità quando il trasferimento è anteriore al 31.12.1988 ma il pagamento avviene dopo l'entrata in vigore della L. 413/1991). La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di occupazione illegittima e di comportamento colpevole dell'ente, il diritto al risarcimento matura dal momento dell'illecito e l'ente è in mora ex re (art. 1219 c.c.). Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11

    Disciplina la tassazione sostitutiva sulle indennità di esproprio/risarcitorie; la giurisprudenza applica il principio di cassa (imponibile la plusvalenza percepita dopo l'entrata in vigore), ma riconosce un'eccezione quando il trasferimento/intervento è anteriore al 31/12/1988 e il pagamento posteriore deriva da ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione, per ragioni di equilibrio costituzionale e convenzionale.

  • Codice civile, art. 1219, comma II

    L'illecito della pubblica amministrazione costituisce mora del debitore 'ex re' dal giorno dell'illecito: il debitore deve quindi risarcire immediatamente il danno; ciò è rilevante per valutare se il ritardo del pagamento sia ingiustificato e se il credito del privato sia maturato anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni fiscali.

  • Costituzione della Repubblica Italiana (richiamati principi)

    artt. 97 e 111 Cost.; (nel testo anche riferimento a "art. 11 comma 1" ma contestualizzato come principi costituzionali)

    Richiamo ai principi costituzionali sull'organizzazione della pubblica amministrazione, al giusto processo e alle garanzie processuali; tali principi sono invocati per evitare applicazioni retroattive del regime fiscale che compromettano il giusto equilibrio tra interesse generale e tutela dei diritti fondamentali.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo n. 1, art. 1

    Tutela della proprietà privata; citata per sostenere che un'applicazione retroattiva o ingiustificata del regime fiscale può violare la tutela patrimoniale garantita dalla CEDU.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali pronunce richiamate)

    ex multis: Cass. 16629/2020; Cass. 1429/2013; Cass. 265/2016; Cass. s.u. 13358/2008; Cass. 9507/2002; Cass. s.u. 5902/2003; Cass. 1804/2013; Cass. 6301/2014

    La Suprema Corte ha delineato il principio secondo cui la percezione della plusvalenza dopo l'entrata in vigore della L. 413/1991 rende normalmente imponibile la somma (principio di cassa), ma ha anche chiarito l'eccezione per pagamenti successivi a trasferimenti anteriori al 31/12/1988 in presenza di ingiustificato ritardo della PA; la giurisprudenza ha inoltre ricostruito l'evoluzione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e l'effetto degli orientamenti della Corte EDU.

Massime di principio

  • Principio di cassa: in generale la tassazione delle indennità segue la data di percezione; rilevante però l'eccezione giurisprudenziale quando il trasferimento è anteriore al 31/12/1988 e il pagamento avviene dopo l'entrata in vigore della L. 413/1991.
  • Se il trasferimento/diritto è sorto per occupazione illegittima antecedente alla normativa fiscale, occorre verificare se vi sia stato un "ingiustificato ritardo" della pubblica amministrazione: se sussiste, la plusvalenza può essere non imponibile.
  • Per accertare la maturazione del credito conta la data dell'illecito (irreversibile trasformazione del fondo/occupazione acquisitiva) e non solo la data di pagamento o di sentenza: la sentenza che accerta la data di maturazione è elemento decisivo e vincolante quando è passata in giudicato.
  • La condotta dell'ente pubblico va esaminata anche sotto il profilo della responsabilità: l'illecito di fatto costituisce mora automatica dell'ente ex art. 1219 c.c., con conseguente diritto immediato al risarcimento da parte del privato.
  • In situazioni simili è essenziale documentare cronologicamente: (a) data di irreversibile trasformazione/occultazione del bene; (b) eventuali atti amministrativi/assenza di essi; (c) date delle pronunce giudiziali; (d) tempi intercorrenti tra illecito e pagamento, per dimostrare l'eventuale ingiustificato ritardo della PA.
  • Questioni accessorie (es. classificazione del terreno in zona F) devono comunque essere valutate dal giudice di merito: se rilevanti, vanno specificamente affrontate nel nuovo esame per determinare l'eventuale esclusione dall'imponibilità.

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