Cassazione Civile, Ordinanza n. 00197/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Il proprietario/conducente di un veicolo ha chiesto il risarcimento dei danni riportati dall’autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo avvenuto su una strada provinciale. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi applicabile la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; in appello la Regione ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della domanda. In cassazione il soccombente ha dedotto due censure connesse: primo, violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2052 c.c., per avere il giudice d’appello escluso la riconducibilità del sinistro alla responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica, sostenendo che la Regione sia il soggetto legittimato passivo e che non occorra provare una sua colpa; secondo, violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84 del codice della strada, per non avere la sentenza comunque ravvisato la responsabilità della Regione per omessa apposizione di segnali di pericolo su una strada notoriamente interessata dall’attraversamento di animali selvatici. La Corte ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente negato la possibilità di sussumere la domanda nell’art. 2052 c.c. e, soprattutto, aveva indebitamente concentrato l’indagine sulla condotta del conducente, invertendo l’onere probatorio proprio della responsabilità da fauna selvatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Macerata in diversa composizione per un nuovo esame. Ha affermato che il giudice di rinvio dovrà verificare anzitutto l’esistenza del nesso causale tra l’animale selvatico e il danno subito dal veicolo, quindi solo successivamente accertare se il conducente abbia fornito la prova liberatoria rilevante ai fini dell’eventuale concorso della presunzione di cui all’art. 2054 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura della decisione di merito, per contestarne l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie.
La responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica è ricondotta a questa norma; non si tratta di responsabilità per colpa ma di criterio di imputazione fondato sulla proprietà o utilizzazione dell’animale, con legittimazione passiva della Regione.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Richiamato come vizio di legittimità denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.
La Corte esclude che il titolo di responsabilità vada ricondotto in via principale al generale neminem laedere, dovendo invece applicarsi l’art. 2052 c.c. per i danni da fauna selvatica.
art. 84 del codice della strada
Invocato dal ricorrente per sostenere una responsabilità della Regione anche per omessa segnalazione del pericolo su strada.
Richiamato per il procedimento camerale definito con ordinanza.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Usato per rinviare ai precedenti giurisprudenziali già enunciati dalla Corte.
legge 11 febbraio 1992, n. 157
Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono oggetto di tutela e gestione pubblica; ciò giustifica l’applicazione dell’art. 2052 c.c.
La presunzione di responsabilità del conducente concorre con quella del proprietario dell’animale; il giudice deve prima accertare il nesso causale con la fauna e poi valutare l’eventuale prova liberatoria del conducente.
Massime di principio
- Nelle controversie per danni cagionati da fauna selvatica, il criterio di imputazione della responsabilità va normalmente individuato nell’art. 2052 c.c., non nell’art. 2043 c.c., poiché rileva la relazione giuridica con l’animale e non una colpa dell’ente pubblico.
- L’ente pubblico legittimato passivo nelle azioni risarcitorie per danni da fauna selvatica è la Regione, in quanto titolare delle funzioni normative e amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della gestione faunistica.
- L’individuazione della norma applicabile non costituisce qualificazione della domanda in senso processuale, ma selezione della disciplina giuridica pertinente ai fatti accertati; il giudice può quindi applicare un diverso criterio di imputazione rispetto a quello ritenuto nei gradi di merito.
- In una domanda risarcitoria per impatto tra veicolo e animale selvatico, il giudice deve prima verificare il nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno, e solo successivamente esaminare l’eventuale prova liberatoria del conducente rilevante ex art. 2054 c.c.
- È errato addossare al danneggiato l’onere di provare la colpa o la diligenza della parte pubblica quando la fattispecie è sussumibile nell’art. 2052 c.c.; in tale schema non occorre allegare o provare un elemento soggettivo dell’ente.
- Nel conflitto tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c., la responsabilità non è automaticamente esclusa dalla presunzione a carico del conducente: occorre coordinare le due presunzioni secondo l’esito delle rispettive prove liberatorie.
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