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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23032/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, laureati in medicina e iscritti tra il 1994 e il 2003 al corso di formazione in medicina generale, hanno agito per ottenere dallo Stato il risarcimento del danno asseritamente derivante dal fatto di avere percepito, durante il corso, una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta agli iscritti alle scuole di specializzazione medica. Sostenevano che i due percorsi formativi fossero sostanzialmente sovrapponibili e che la disparità di trattamento economico fosse irragionevole, discriminatoria e contraria al diritto comunitario, configurando un inadempimento dello Stato agli obblighi sovranazionali. In Cassazione hanno articolato tre motivi: con il primo hanno censurato la conferma della prescrizione, deducendo che la Corte d'appello avrebbe applicato principi riferiti a fattispecie diverse e che il termine non potesse decorrere prima della piena attuazione della disciplina comunitaria; con il secondo hanno denunciato la violazione di norme e principi UE e nazionali in tema di remunerazione dei corsi, sostenendo che vi fosse un principio di parità di trattamento con gli specializzandi e prospettando persino una possibile questione pregiudiziale; con il terzo hanno insistito sul diritto all'adeguamento triennale e alla rivalutazione della borsa di studio, contestando anche l'applicazione del blocco delle retribuzioni pubbliche e ribadendo la disparità rispetto agli specializzandi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di rilevanza, poiché sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano fondato il rigetto su una doppia ratio decidendi: non solo la prescrizione, ma anche l'inesistenza del diritto azionato. Ha poi esaminato nel merito il secondo e il terzo motivo, ritenendoli infondati: ha escluso che l'ordinamento dell'Unione imponesse una misura predeterminata della remunerazione per i corsi di formazione in medicina generale o un principio di parità economica con le scuole di specializzazione; ha inoltre valorizzato la diversa natura, finalità e organizzazione dei due percorsi formativi, con la conseguenza che la diversità di trattamento economico rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra un illecito fonte di responsabilità risarcitoria. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 della L. 370/1999

    indicato come parametro da cui, secondo la consolidata giurisprudenza, decorrono i termini di prescrizione richiamati nei giudizi analoghi.

  • Direttiva 82/76/CEE

    richiamata come fonte invocata dai ricorrenti; la Corte afferma che l'allegato relativo all'adeguata remunerazione non consente di ricavare dal diritto comunitario la misura della remunerazione dovuta.

  • Direttiva 86/457/CEE

    menzionata dai ricorrenti tra le fonti invocate a sostegno della domanda.

  • Direttiva 75/362/CEE

    menzionata dai ricorrenti tra le fonti invocate a sostegno della domanda.

  • Direttiva 75/363/CEE

    menzionata dai ricorrenti tra le fonti invocate a sostegno della domanda.

  • Direttiva 93/16/CEE

    menzionata dai ricorrenti tra le fonti invocate a sostegno della domanda.

  • Direttiva 2005/36/CE

    menzionata dai ricorrenti tra le fonti invocate a sostegno della domanda.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti quale parametro interno asseritamente violato.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c.

    richiamati dai ricorrenti nella prospettazione della violazione normativa.

  • art. 6 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato dai ricorrenti quale norma sulla remunerazione dei medici in formazione.

  • D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    richiamato dai ricorrenti quale disciplina rilevante dei corsi e della remunerazione.

  • art. 8 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato.

  • art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato.

  • art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488

    richiamato dai ricorrenti, anche in relazione ai successivi interventi legislativi, per sostenere il diritto all'adeguamento.

  • art. 7, comma 1, D.L. 384/1992

    richiamato dai ricorrenti per escluderne l'applicabilità al loro rapporto formativo.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    richiamato nella regolazione delle spese di lite con maggiorazione in proporzione al numero dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle considerazioni già svolte in precedente arresto della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo come parametro processuale asseritamente violato.

  • art. 5 del Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti comunitarie invocate.

  • art. 189 del Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti comunitarie invocate.

Massime di principio

  • Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse o di rilevanza quando la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e sufficiente non specificamente censurata, poiché un credito inesistente non può comunque andare incontro a prescrizione.
  • In materia di responsabilità dello Stato per omesso o tardivo recepimento di direttive, la responsabilità può essere ipotizzata solo se vi sia una violazione di obblighi effettivamente imposti dall'ordinamento sovranazionale; in mancanza di un vincolo europeo sulla misura della remunerazione, non è configurabile un illecito risarcibile.
  • L'allegato alla disciplina europea sulla formazione medica non consente di desumere dalla normativa dell'Unione la quantificazione della "adeguata remunerazione" dei medici in formazione, lasciando agli Stati membri margini di scelta sulla misura del trattamento economico.
  • Non è configurabile un principio generale di parità economica tra medici specializzandi e medici iscritti al corso di formazione in medicina generale, quando i due percorsi presentino natura, finalità, organizzazione e sbocchi professionali diversi.
  • La diversa disciplina economica di percorsi formativi eterogenei rientra nella discrezionalità del legislatore e, di regola, non integra di per sé un fatto illecito fonte di responsabilità risarcitoria.
  • Dinanzi a motivi di ricorso formulati in modo ambiguo o eccessivamente prolisso, il giudice deve, ove possibile, interpretarli nel senso favorevole all'esame di merito, evitando un esito di inammissibilità quando la base giuridica della censura sia comunque individuabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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