Cassazione Penale, Sentenza n. 10042/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con tre motivi: 1) vizio di violazione di legge e di motivazione per errata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 256 d.lgs. n.152/2006 (si deduceva che la condotta fosse riconducibile al comma 4, ossia uso di mezzo non iscritto/comunicato, e non al più grave comma 1); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., stante la limitata antigiuridicità della condotta, l'assenza di pericolo e le modalità del fatto; 3) conseguente errore nella determinazione della pena per non aver riqualificato il fatto al comma 4 dell'art. 256 e non aver applicato la riduzione di pena prevista.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la condotta doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 256, comma 4, d.lgs. n.152/2006 (uso di veicolo sopravvenuto/non comunicato con la necessaria dichiarazione sostitutiva prevista dal D.M. n.120/2014), anziché al comma 1 come fatto in sentenza. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., censurando il giudice di merito per aver escluso la particolare tenuità fondandosi sulla biografia penale dell'imputato (prassi giurisprudenziale ormai consolidata esclude tale preclusione). La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione perché proceda alla nuova valutazione della qualificazione giuridica (comma 4 dell'art. 256), sull'applicabilità dell'art. 131-bis e, in difetto di riconoscimento di quest'ultimo, ridetermini il trattamento sanzionatorio partendo dall'ipotesi più favorevole ratione temporis. La Corte ha inoltre indicato criteri procedurali da osservare in sede di rinvio (es.: valutazione della prescrizione e della causa di improcedibilità per reati commessi dopo il 1° gennaio 2020).
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale), art. 256
La Corte ha interpretato che l'impiego di un mezzo diverso da quello comunicato/iscritto integra la fattispecie del comma 4 (contravvenzione meno grave) quando manca la dichiarazione sostitutiva/dichiarazione di variazione; non sussiste invece la fattispecie più grave del comma 1.
La causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata con parametri oggettivi collegati al fatto e non può essere esclusa automaticamente in presenza di precedenti penali; i precedenti possono influire sulla pena ma non precludono l'applicabilità di art. 131-bis.
art. 18, comma secondo, D.M. n. 120/2014
La dichiarazione sostitutiva prevista dal decreto serve ad attestare la regolarità e l'idoneità tecnica del mezzo e vincola il legale rappresentante; la mancanza di tale documentazione al momento dell'utilizzo integra l'ipotesi del comma 4 dell'art. 256.
norme sul valore delle dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000)
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 hanno effetto vincolante e possono assolvere alla funzione di attestazione necessaria per l'immediata utilizzabilità del mezzo.
d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito in l. 3 ottobre 2025, n. 147
d.l. 8/8/2025, n. 116 (conv. l. 3/10/2025, n.147)
La Corte ha richiamato le modifiche alla cornice edittale intervenute con il decreto/legge e la conversione, sottolineando l'applicazione del regime più favorevole ratione temporis al fatto commesso.
codice di procedura penale, art. 593
art. 593, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata la regola sull'inappellabilità di certe sentenze di condanna pecuniaria e il principio che, quando il Procuratore generale ottenga accoglimento parziale, il rinvio deve avvenire al tribunale che ha deciso la prima volta per non ripristinare appellabilità esclusa dalla norma.
codice di procedura penale, art. 620
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla possibile annullamento senza rinvio e alla determinazione della pena da parte della Corte di cassazione nel limite previsto, qualora non sia necessario il rinvio.
Massime di principio
- L'utilizzo di un veicolo non comunicato/iscritto all'Albo gestori ambientali, senza la dichiarazione sostitutiva prevista, è generalmente riconducibile all'art. 256, comma 4 (fattispecie meno grave) e non al comma 1, salvo elementi diversi nel caso concreto.
- La dichiarazione sostitutiva (D.M. n.120/2014 e D.P.R. 445/2000) è strumento essenziale per rendere immediatamente utilizzabile un mezzo e per sottrarre l'impiego alla fattispecie più grave; la sua assenza fonda la rilevanza penale ex comma 4.
- La valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. deve fondarsi sui parametri oggettivi previsti dalla norma (tenuità dell'offesa, comprimibilità del danno, modalità, esiguità del profitto ecc.) e non può essere esclusa automaticamente per i precedenti penali del soggetto.
- Se la cassazione rileva una errata qualificazione giuridica che incide sulla gravità del reato e sulla pena, è necessaria la riqualificazione e la rivalutazione del trattamento sanzionatorio; ciò può comportare annullamento con rinvio al giudice di merito affinché applichi la corretta fattispecie e rivaluti l'art. 131-bis.
- In presenza di modifiche normative successive, il giudice deve applicare, ratione temporis, la disciplina più favorevole all'imputato.
- Quando il Procuratore generale ottiene l'accoglimento del ricorso limitatamente a questioni che renderebbero il giudizio inappellabile, la Corte di cassazione tende a disporre il rinvio al tribunale che ha pronunciato la decisione per rispettare i limiti di appellabilità stabiliti dall'ordinamento.
- In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica dell'art. 131-bis, il giudice del rinvio non può dichiarare automaticamente l'estinzione per prescrizione se la prescrizione è maturata dopo la sentenza di annullamento parziale, dovendosi considerare anche la disciplina di improcedibilità per reati commessi dopo il 1° gennaio 2020.
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