Cassazione Penale, Sentenza n. 09862/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. (pericolo di reiterazione). In particolare ha contestato che il Tribunale abbia fondato l'aggravamento unicamente sulla violazione occorsa il 10/09/2025 (essere stato sorpreso con 45 grammi di cocaina e la presenza in casa di un connazionale sottoposto a misura), senza valutare l'attualità del pericolo di reiterazione né svolgere la prognosi richiesta dalla giurisprudenza considerando la distanza temporale dei fatti e il contesto (anche la presenza di una custodia cautelare in altro procedimento che avrebbe già neutralizzato la capacità di delinquere).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Brescia avesse adeguatamente ricostruito i fatti (applicazione arresti domiciliari, condanna del 08/04/2025, violazione del 10/09/2025 con detenzione di 45 g di cocaina in 44 dosi e presenza di soggetto sottoposto a misura cautelare) e che tali elementi giustificassero l'aggravamento della misura cautelare in carcere. La Corte ha confermato il principio per cui il preesistente stato di detenzione in altro procedimento non impedisce l'emissione di un nuovo provvedimento custodiale. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma che attribuisce al Pubblico Ministero la possibilità di chiedere l'aggravamento della misura cautelare; usata per descrivere la titolarità dell'intervento del PM nel procedimento
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma invocata dal ricorrente come motivo di cassazione (vizi di motivazione: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità)
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
dispone l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce di una violazione grave e di una nuova flagranza di reato, tale esigenza sussista e giustifichi l'aggravamento
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma sostanziale del settore stupefacenti cui sono ascritte le condotte contestate; la commissione di un nuovo reato in materia di stupefacenti è stata valutata come elemento grave ai fini cautelari
art. 629 cod. pen.
norma penale indicata tra le imputazioni; richiamata per completezza della fattispecie contestata
art. 616 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'onere delle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità citata
segnalate sentenze (es. Sez. 1, n. 719 del 06/02/1995; Sez. 6, n. 1453 del 19/04/1995)
la Corte richiama consolidati orientamenti secondo cui il preesistente stato di detenzione in altro procedimento non impedisce l'adozione di una nuova misura custodiale: le esigenze cautelari devono essere valutate autonomamente per ciascun procedimento
Massime di principio
- La commissione di un nuovo reato mentre l'imputato è sottoposto a misura cautelare (soprattutto se in flagranza e con quantità significativa di sostanza) costituisce elemento idoneo a giustificare l'aggravamento della misura a custodia in carcere.
- La presenza in abitazione di persone vietate dalla misura (es. soggetti con precedenti o sottoposti a specifiche misure) e la violazione delle prescrizioni sono indicatori concreti di "indifferenza" alle prescrizioni e aumentano il rischio di reiterazione.
- Il preesistente stato di detenzione in altro procedimento non esclude, di per sé, l'adozione di un nuovo provvedimento custodiale: le esigenze cautelari vanno valutate autonomamente nel singolo procedimento.
- Le censure fondate su generiche richieste di valutazione prognostica (mancata considerazione della distanza temporale dei fatti o del contesto) possono essere infruttuose se sussistono fatti recenti, gravi e concreti che dimostrano il pericolo di reiterazione.
- In sede di impugnazione cautelare il giudice deve motivare la valutazione delle esigenze cautelari; tuttavia, una motivazione che richiama violazioni concrete e reiterazione di reati è in genere ritenuta sufficiente e non viziabile per manifesta illogicità.
- Per chi difende un imputato sottoposto a misura, è strategico evidenziare elementi oggettivi e aggiornati che possano attenuare l'apprezzamento del pericolo di reiterazione (es. lavoro, stabile rete familiare, assenza di contatti con pregiudicati), ma tali elementi devono essere ponderati rispetto alla gravità e alla recenza delle condotte contestate.
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