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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09855/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. Il ricorso contestava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la mancanza e la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della punibilità, evidenziando che in primo grado erano emersi fatti indicativi di finalità di spaccio: piante di marijuana di grosse dimensioni, un bilancino di precisione, 14 grammi di sostanza pronta e denaro, e accertamenti tecnici che stimavano 221,24 dosi ricavabili dalle piante. Secondo il ricorrente la Corte di appello si era limitata a definire la coltivazione domestica e di modesta entità senza compiere un confronto e un ragionato apprezzamento degli elementi valorizzati in senso contrario dal giudice di primo grado, omettendo una motivazione puntuale richiesta in caso di riforma assolutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione compiuta dalla Corte di appello avesse natura essenzialmente fattuale e che il ricorso del Procuratore generale sostanzialmente chiedeva una revisione dei fatti, scrutinio non consentito in sede di legittimità. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha indicato specifiche carenze logiche o illogicità nel ragionamento della Corte territoriale tali da integrare i vizi denunciati. Di conseguenza il provvedimento impugnato, che aveva riconosciuto la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis sulla base della mancanza di connotati di professionalità, del numero modesto di piante nonostante la dimensione, dell'assenza di strumenti di coltivazione professionale, della modesta capacità produttiva e dell'assenza di precedenti specifici e di abitualità, è stato confermato per effetto dell'inammissibilità del ricorso; non è stata disposta condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina le fattispecie di coltivazione e detenzione di stupefacenti; nel caso di specie era il capo di imputazione originario (coltivazione di piante di marijuana e detenzione di sostanza).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello l'ha applicata ritenendo che la condotta fosse priva di connotati di professionalità, la produzione fosse di modesta entità, mancassero strumenti di coltivazione professionale, non sussistesse abitualità e non vi fossero precedenti specifici.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Principio processuale che consente il ricorso per cassazione per mancanza o contraddittorietà della motivazione; il Procuratore generale ha invocato questa causa di ricorso lamentando la motivazione della Corte d'appello.

  • Sezioni Unite, n. 12348 del 2020 (giurisprudenza)

    Decisione di riferimento citata dalla Corte d'appello in tema di coltivazione di stupefacenti; utilizzata per valutare quando la coltivazione possa essere considerata come indice di professionalità o di spaccio.

  • Sezioni Unite, n. 14800 del 2017 (Troise) (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di motivazione puntuale in caso di riforma in senso assolutorio; la Corte di cassazione ha comunque ritenuto che il ricorrente non avesse individuato specifiche illogicità nel ragionamento della Corte d'appello.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente a rivedere valutazioni puramente fattuali o il normale apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito; i ricorsi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
  • Per contestare con successo in cassazione la motivazione di una sentenza che riconosce la non punibilità ex art. 131-bis, il ricorrente deve indicare carenze concrete, specifiche e logicamente apprezzabili nella motivazione della corte territoriale, non limitarsi a una ri-interpretazione dei fatti.
  • Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità in materia di coltivazione di stupefacenti può fondarsi su più elementi: assenza di connotati di professionalità, numero e dimensione delle piante valutati nel loro complesso, mancanza di strumenti professionali per la coltivazione, modesta capacità produttiva, assenza di abitualità e di precedenti specifici.
  • Le decisioni delle Sezioni Unite costituiscono punti di riferimento vincolanti per la valutazione della rilevanza degli elementi fattuali (ad es. per la qualificazione della coltivazione come attività professionale) e devono essere considerate dal giudice di merito nella motivazione.
  • Il pubblico ministero che impugna una decisione assolutoria per vizio di motivazione deve motivare dettagliatamente in che cosa consista l'illogicità o la manifesta contraddittorietà, indicando i passaggi argomentativi carenti o contraddittori della motivazione impugnata.

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