Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09857/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione processuale per le dichiarazioni del teste Nuobo Avi Omer, contestando che queste avrebbero dovuto essere acquisite con le garanzie previste dall'art. 63, comma 2 c.p.p. poiché, durante l'esame, il teste avrebbe reso dichiarazioni autoindizianti (ammettendo di aver versato secchi nel tombino su disposizione del titolare), con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle sue dichiarazioni e rilevanza di tali dichiarazioni nella condanna; 2) vizio di motivazione e manifesta illogicità per omissione di valutazione circa la riconducibilità al ricorrente della sostanza biancastra ritrovata in lago, con rilievo del tempo intercorso fra i lavori (30/01/2024) e la scoperta della chiazza (03/02/2024) e dell'omesso campionamento delle acque, argomentando che tali elementi avrebbero reso plausibili ricostruzioni alternative escludenti la responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il teste Nuobo fosse stato inizialmente escusso come "teste semplice" senza che in precedenza emergessero indizi a suo carico nelle indagini; quindi si applica il regime previsto dall'art. 63, comma 1 c.p.p.: le dichiarazioni rese prima dell'interruzione sono inutilizzabili esclusivamente nei confronti del dichiarante ma possono essere utilizzate rispetto ad altri soggetti. Il giudice aveva correttamente interrotto l'audizione solo quando il teste ammise di aver materialmente gettato i secchi su disposizione del titolare. La deposizione del Nuobo è stata valutata come conferma delle dichiarazioni del teste Ferraris e in combinazione con altri elementi (osservazioni di Francese, percorso fisico dalla tubazione al lago) ha contribuito alla prova della condotta contestata. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché mira semplicemente a ottenere una diversa valutazione del fatto (divenuta oggetto di merito) e perché il ricorrente non ha indicato una ricostruzione alternativa precisa e idonea a fondare un ragionevole dubbio; la sentenza impugnata aveva invece motivato sul lasso temporale, sulla presenza della sostanza antecedente al 3/2/2024 e sul collegamento materiale fra il tombino e il punto di emersione in lago, nonchè sulla corrispondenza fra le sostanze rilevata in loco.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1 e 2

    Norma penale contestata relativa allo smaltimento illecito di rifiuti mediante immissione nelle acque superficiali; la sentenza conferma che l'immissione di residui dell'attività di manutenzione/levigatura in un tombino che scarica in lago integra il reato contestato.

  • Codice di procedura penale, art. 63, commi 1 e 2

    Distinzione tra la situazione del teste "semplice" escusso senza precedenti indizi a suo carico (applicazione del comma 1) e la posizione del soggetto che ab initio doveva essere sentito con le garanzie difensive (comma 2). L'art. 63 comma 1 consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima dell'interruzione nei confronti di terzi, mentre le dichiarazioni successive all'omessa interruzione sarebbero inutilizzabili erga omnes. Nel caso concreto si è applicato il regime del comma 1, non essendo emersi indizi a carico del teste prima della deposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Criterio relativo alle motivazioni impugnabili in cassazione (vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto che la censura formulata era in realtà un tentativo di rinnovare la valutazione del fatto non risolvibile in sede di legittimità salvo specifiche carenze di motivazione; inoltre la deduzione era generica e non sufficientemente circostanziata ai sensi dell'art. 606.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, Ranieri, Rv. 279806)

    Principio secondo cui quando un "testimone semplice" rende dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l'interruzione dell'escussione e, in mancanza, le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes; la fonte formale dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato non è determinante per qualificare il dichiarante; la Corte ha richiamato tale orientamento per distinguere i casi in cui si applica il comma 1 o il comma 2 dell'art. 63.

Massime di principio

  • Se un teste 'semplice' durante il dibattimento rende dichiarazioni autoindizianti, il giudice deve valutare se sussistevano già, antecedentemente all'escussione, elementi indizianti a suo carico: se non ve ne erano, si applica l'art. 63 comma 1 c.p.p. e le dichiarazioni rese prima dell'interruzione sono inutilizzabili solo nei confronti del dichiarante ma possono essere utilizzate verso altri;
  • Se invece risultano indizi già emersi nelle indagini che qualificano il dichiarante come indagato, occorre applicare le garanzie del comma 2 e le violazioni comportano inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese senza tali garanzie;
  • Le impugnazioni per vizio di motivazione in cassazione non possono limitarsi a chiedere una diversa valutazione del merito: bisogna indicare specificamente carenze logiche o omissioni concrete nella motivazione tali da rendere la decisione non comprensibile o manifestamente illogica;
  • Questioni fattuali come il lasso temporale tra fatto e riscontro o l'assenza di campionamenti tecnici (es. analisi delle acque) sono generalmente questioni di merito e non sono decisive in cassazione salvo che la motivazione non le abbia affatto affrontate o abbia dato una motivazione manifestamente insufficiente;
  • Per contestare con successo la riconducibilità di una sostanza o di un evento materiale a un imputato occorre proporre una ricostruzione alternativa precisa e motivata che, alla luce degli elementi probatori raccolti, possa ragionevolmente fondare il dubbio; affermazioni generiche non sono sufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.