Cassazione Penale, Sentenza n. 09859/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Grosseto limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione sui capi indicati nei punti 1),2),3),4) e 6) dell'imputazione. Si censura che il Tribunale non ha applicato la speciale disciplina prevista dall'art. 17 comma 1-bis del D.Lgs. 74/2000 (che aumenta di un terzo i termini di prescrizione per i reati disciplinati dagli artt. 2-10 del citato decreto per fatti commessi dopo il 17/09/2011) e non ha computato correttamente il periodo di sospensione del dibattimento (187 giorni risultanti dai rinvii indicati in sentenza). Inoltre il ricorso sostiene interesse ad impugnare in ragione dell'eventuale conseguente confisca in caso di esito diverso in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale: ha ritenuto che il Tribunale non abbia considerato la disciplina speciale di cui all'art. 17 comma 1-bis del D.Lgs. 74/2000 e che, anche tenendo conto della sospensione dei termini per complessivi 187 giorni, la prescrizione non fosse maturata per i capi indicati. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione per i punti 1),2),3),4) e 6) dell'imputazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio, rinviando la trattazione a diverso magistrato.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000 art. 17 comma 1-bis
Disciplina speciale che eleva di un terzo i termini di prescrizione per i reati previsti dagli artt. 2-10 del decreto; applicabile ai fatti commessi dal 17/09/2011. La Corte ha ritenuto che questa norma modifica il termine base e quello massimo di prescrizione (termine base pari a 8 anni e massimo a 10 anni nella formulazione richiamata) e debba essere applicata nel calcolo della prescrizione.
Ambito materiale della disciplina speciale della prescrizione: gli illeciti tributari contenuti in tali articoli (tra cui gli artt. 4 e 5 contestati) sono soggetti all'elevazione del termine prevista dall'art. 17 comma 1-bis.
Fatto contestato quale sottrazione a tassazione (omessa indicazione di maggiori redditi) per gli anni indicati; è uno dei delitti tributari cui si applica la disciplina speciale della prescrizione.
Fatto contestato relativo all'omessa presentazione della dichiarazione IVA; anch'esso rientrante nella disciplina degli artt. 2-10 e quindi soggetto all'aumento del termine di prescrizione di cui all'art. 17 comma 1-bis.
Norma generale sul computo e decorrenza della prescrizione; la censura richiamava una violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la norma speciale del D.Lgs. 74/2000 prevalga nel calcolo della prescrizione per i reati tributari indicati.
Codice di procedura penale art. 578-bis
Norma richiamata nella deduzione sull'interesse ad impugnare (riferita alla possibile confisca in caso di diverso esito); è stata utilizzata per giustificare l'interesse del Procuratore Generale ad impugnare la declaratoria di prescrizione.
Massime di principio
- Per reati tributari ex D.Lgs. 74/2000 commessi dopo il 17/09/2011 va applicato l'art. 17 comma 1-bis: i termini di prescrizione sono aumentati di un terzo rispetto al termine ordinario; il calcolo deve tenere conto sia del termine base che di quello massimo previsto dalla norma speciale.
- Nel computo della prescrizione devono essere incluse le sospensioni dei termini disposte durante il dibattimento (ad es. rinvii/udienze residue); una omissione nel conteggio di tali sospensioni può determinare l'annullamento della decisione di non doversi procedere per prescrizione.
- La norma speciale (D.Lgs. 74/2000 art. 17, 1-bis) prevale sulla disciplina generale del codice penale in materia di prescrizione quando ricorrono i presupposti oggettivi e temporali di applicazione.
- Il pubblico ministero può avere interesse ad impugnare una declaratoria di prescrizione quando l'esito diverso avrebbe conseguenze patrimoniali rilevanti (es. confisca); ciò è utile a stabilire la legittimazione a proporre ricorso in Cassazione.
- Se la Corte di merito non applica correttamente norme sul termine di prescrizione o non computa periodi di sospensione, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio, spesso disponendo la riassegnazione a diverso magistrato per rimuovere ogni possibile condizionamento.
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