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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09854/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La imputata era accusata del reato di cui all'art. 515 cod. pen. per aver esposto in vendita giocattoli recanti una marcatura "CE" in realtà corrispondente all'acronimo China Export (marchio con impercettibile differenza rispetto al CE europeo), idonea a indurre in inganno il consumatore circa la conformità e la sicurezza del prodotto. Il Tribunale di Sassari aveva assolto l'imputata ritenendo che si trattasse di prassi commerciale diffusa e valorizzando i test report sulla sicurezza dei giocattoli. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), sostenendo che la giurisprudenza di legittimità considera l'uso del marchio China Export come tentativa di frode nell'esercizio del commercio e che i test report non escludono la rilevanza penale della marcatura ingannevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'esposizione per la vendita di giocattoli recanti il marchio China Export, pur differente per minima impercettibile distanza tra le lettere, integra il tentativo di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.), perché la marcatura CE europea certifica la conformità e costituisce garanzia di qualità e sicurezza. La Corte ha altresì affermato che i test report sulla conformità ai requisiti di sicurezza non sono rilevanti per escludere il reato e che il richiamo alle sanzioni previste dal d.lgs. 54/2011 non toglie rilievo penale alla fattispecie. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari per nuovo giudizio, con richiamo al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 515 come applicabile anche al caso dell'apposizione di un marchio che soggettivamente imiti il CE europeo (es. China Export): l'uso di tale marchio idoneo a ingannare il consumatore integra il tentativo di frode nell'esercizio del commercio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla errata valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito.

  • Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

    La marcatura CE è elemento certificativo della conformità ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva; la Corte richiama la funzione informativa e di garanzia del marchio, che non può essere sostituita da un marchio apocrifo senza rilevanza penale.

  • D.lgs. 11 aprile 2011, n. 54

    Il richiamo del giudice alle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. non esclude la rilevanza penale della condotta; la Corte di cassazione considera irrilevante tale richiamo ai fini di escludere il reato di frode nell'esercizio del commercio.

Massime di principio

  • La marcatura CE svolge funzione certificativa e informativa: l'apposizione di un segno che imiti il CE (es. China Export) ed è idoneo a trarre in inganno il consumatore configura il tentativo di frode nell'esercizio del commercio (art. 515).
  • La prova che il prodotto sia sicuro o conforme agli standard (test report) non elimina automaticamente la rilevanza penale della marcatura ingannevole: la questione rilevante è la funzione informativa e di garanzia del marchio, non solo la qualità effettiva del prodotto.
  • La diffusione o la prassi commerciale dell'uso di un marchio apocrifo non legittima né esclude il reato: la comune diffusione non vale a rimuovere l'idoneità ingannevole del segno.
  • In casi analoghi il giudice deve valutare la percezione del consumatore e la funzione di garanzia del marchio, attenendosi alla giurisprudenza di legittimità che considera rilevante l'uso di marchi apocrifi simili al CE.
  • Per la difesa, invece di puntare solo su test tecnici di conformità, è necessario dimostrare l'assenza dell'idoneità del marchio a generare confusione o l'assenza dell'elemento soggettivo/oggettivo della frode quando rilevante.

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