Cassazione Penale, Sentenza n. 09860/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di Pescara (18/09/2025), sollevando due censure: (1) errata qualificazione giuridica per aver riconosciuto l'aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, DPR 309/90; la difesa ha sostenuto che i pesi indicati (cocaina 1.113 g; hashish 2.743 g e altri sequestri) non raggiungerebbero le soglie tabellari per l'aggravante; (2) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla confisca ex art. 240-bis c.p. (richiamato dall'art. 85-bis DPR 309/90): la difesa ha dedotto che il giudice non ha svolto un'oggettiva e motivata valutazione della sproporzione tra i beni sequestrati e il reddito/attività dichiarata, limitandosi ad affermare l'assenza di giustificazioni da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'erronea qualificazione giuridica poteva essere dedotta nel patteggiamento, ma che qui la contestazione, letta nel complesso (sequestro di più quantitativi, rinvenimento di numerosi confezionamenti vuoti e indicazione di detenzioni analoghe anteriori), giustificava il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità in applicazione dei criteri consolidati (multipli del valore-soglia del d.m. 11/04/2006: 2000x per cocaina; 4000x per certe sostanze leggere). Sul secondo motivo ha confermato la legittimità della confisca ex art. 240-bis ritenendo adeguata la motivazione del giudice di merito: il denaro di euro 126.100,00 era sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dichiarate, l'imputato non ha fornito giustificazioni e si è avvalso della facoltà di non rispondere; le censure difensive sono state considerate generiche e non confutanti le deduzioni probatorie del giudice. Per l'inammissibilità totale il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
presenza nel testo (sentenza di patteggiamento)
norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), contesto procedurale da cui è nato il vizio dedotto
art. 80, comma 2, DPR 309/1990
citato come aggravante dell'ingente quantità
la Corte interpreta l'aggravante secondo i criteri giurisprudenziali consolidati basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore-soglia; la sussistenza va valutata sul complesso delle condotte e dei materiali sequestrati, non limitandosi a un singolo dato ponderale parziale
reato di detenzione ai fini di spaccio
reato principale per il quale è stata disposta la pena patteggiata e che legittima, se ricorrono condizioni, l'applicazione dell'art. 240-bis per la confisca
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103
limita i motivi di ricorso in cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai profili quali espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena; consente impugnazioni per errata qualificazione ma in modo circoscritto
norma sulla confisca in casi particolari
consente la confisca di denaro, beni o altre utilità che il condannato non può giustificare e che risultano sproporzionati rispetto al reddito o all'attività economica; ha struttura diversa dalla confisca 'per equivalente' perché presuppone la sproporzione patrimoniale e non il diretto nesso con un singolo episodio
richiamo all'art. 240-bis
stabilisce il rinvio all'art. 240-bis cod. pen. per i casi di reati di stupefacenti, consentendo la confisca dei proventi/beni di provenienza illecita anche senza nesso eziologico diretto con uno specifico episodio
d.m. 11 aprile 2006 (tabella delle sostanze)
valori-soglia usati in giurisprudenza per definire l'ingente quantità
la giurisprudenza utilizza i multipli del valore-soglia tabellare (es. 2000x per la cocaina; 4000x per alcune 'droghe leggere') per valutare quando l'aggravante dell'ingente quantità possa considerarsi superata; criterio richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è molto limitato: sono ammissibili solo alcuni motivi tassativi (tra i quali l'erronea qualificazione giuridica). Le impugnazioni generiche o basate su diversa valutazione della prova sono inammissibili.
- L'erronea qualificazione giuridica comprende anche il riconoscimento o il diniego di circostanze (comprese aggravanti), ma la censura può prospettare solo l'eccentricità della qualificazione emergente in modo chiaro dall'imputazione o da elementi immediati del fascicolo, non semplici alternative interpretative.
- Per l'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 DPR 309/90) il giudice valuta il complesso degli elementi sequestrati e le evidenze circostanti (confezionamenti, indicazioni di detenzioni/vendite analoghe); le soglie di riferimento si basano sui multipli del d.m. 11/04/2006 e rappresentano criteri orientativi consolidati.
- La confisca ex art. 240-bis c.p. è applicabile quando i beni o il denaro risultano sproporzionati rispetto al reddito o all'attività economica e l'imputato non giustifica la loro provenienza; non è necessario provare il nesso diretto con uno specifico episodio criminoso.
- In casi di sequestro di denaro ingente è essenziale per la difesa fornire documentazione concreta e motivazioni probatorie sulla lecita provenienza; argomentazioni generiche o il semplice richiamo all'insufficienza motivazionale del giudice di merito sono spesso inefficaci.
- Proporre ricorsi infondati o generici può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende); pertanto le impugnazioni devono essere circostanziate e puntuali.
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