Cassazione Civile, Ordinanza n. 16734/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi per l'anno 2009 nei confronti di un'avvocata, già iscritta alla Cassa Forense e che aveva versato il solo contributo integrativo, ma non quello soggettivo. L'istituto aveva disposto l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, ritenendo dovuti i contributi. Il Tribunale di Arezzo aveva accolto l'opposizione della professionista, dichiarando illegittima l'iscrizione e non dovute le somme richieste; la Corte d'appello di Firenze aveva confermato, osservando che la giurisprudenza più recente impone l'iscrizione alla Gestione Separata al professionista iscritto ad albo che svolga abitualmente l'attività senza versare il contributo soggettivo alla cassa di categoria, ma aveva anche accertato in fatto che, nel caso concreto, non vi era prova dello svolgimento abituale e/o professionale dell'attività forense nel 2009. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente negato il diritto alla contribuzione nonostante non fosse contestata l'abitualità dell'attività professionale, invocando varie norme previdenziali e processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste per il professionista iscritto ad albo che percepisca redditi da attività abituale, anche non esclusiva e anche occasionale oltre la soglia di euro 5.000, salvo che il reddito sia già integralmente coperto dall'obbligo assicurativo della cassa di riferimento. Ha però osservato che il requisito dell'abitualità va accertato in concreto come scelta professionale ex ante e non come conseguenza ex post dell'ammontare del reddito, mediante elementi presuntivi. Nel caso specifico la Corte d'appello aveva accertato che non vi era prova dell'esercizio abituale dell'attività forense e l'INPS non aveva censurato efficacemente tale autonoma ratio decidendi. Il ricorso è quindi stato rigettato; è stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i soggetti indicati dalla norma, nei limiti elaborati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
richiamato dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva
art. 21, comma 8, L. n. 247 del 2010
richiamato dall'INPS nella disciplina della contribuzione degli avvocati
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003
la Corte richiama la soglia di euro 5.000 come parametro per l'obbligo contributivo in relazione ad attività professionale occasionale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma posta a fondamento del motivo per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia previdenziale, il professionista iscritto a un albo è tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata quando svolga un'attività professionale abituale e produca il relativo reddito, anche se l'attività non è esclusiva e anche se la prestazione è occasionale, ove il reddito superi la soglia prevista dalla legge, salvo che il reddito sia già interamente assoggettato all'obbligo assicurativo della cassa professionale di riferimento.
- Il requisito dell'abitualità non può essere desunto automaticamente dall'entità del reddito prodotto, ma va accertato in fatto come scelta professionale ex ante, sulla base di elementi indiziari quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività.
- Quando la decisione di merito fonda il rigetto della pretesa contributiva sull'assenza di prova dell'abitualità dell'attività professionale, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale autonoma ratio decidendi; in mancanza, il motivo è infondato.
- Il giudice di legittimità non può sovrapporre una diversa ricostruzione del fatto accertato dal giudice di merito se quest'ultimo ha motivato, sia pure sinteticamente, sulla mancanza di prova del requisito costitutivo dell'obbligazione contributiva.
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