Cassazione Civile, Ordinanza n. 23885/2021 del 03/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia origina da un incarico professionale conferito per attività tecniche connesse alla progettazione di un edificio. Il committente aveva convenuto il professionista chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità della condizione sospensiva apposta alla scrittura privata del 13 gennaio 2004 e la condanna al pagamento di una somma pattuita; in subordine, chiedeva che la condizione fosse considerata avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c., oppure il risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di cooperazione ex art. 1358 c.c., e ulteriormente l'indennizzo per arricchimento senza causa. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la decisione era stata confermata in appello, con rideterminazione delle spese. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva, con due motivi, violazione dei criteri di interpretazione del contratto e delle norme sull'adempimento professionale: sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto tardiva la contestazione sulla redazione del progetto secondo la normativa antisismica previgente, che la clausola contrattuale dovesse essere letta nel senso di autorizzare anche l'applicazione delle nuove norme antisismiche, e che fosse stato erroneamente escluso un suo inadempimento relativo alla mancata predisposizione della relazione geognostica/geologica e alla redazione dei calcoli strutturali. Il resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non aggrediva la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato tardiva la deduzione relativa all'erroneità dell'elaborato tecnico, e perché mirava comunque a una rivalutazione dell'interpretazione contrattuale, priva di specificità e inidonea in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: la censura sulla normativa antisismica era comunque già assorbita dalla preclusione processuale, mentre la doglianza sulla relazione geognostica si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di nullità della condizione sospensiva; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione perché il ricorso viene respinto per ragioni processuali e di merito diverse.
Richiamato per sostenere la fictio di avveramento della condizione; la Corte conferma la decisione di merito che aveva ritenuto avverata la condizione per fatto del debitore, ma nel giudizio di legittimità le censure del ricorrente risultano inammissibili o infondate.
Richiamato dalla parte attrice in via subordinata quale fonte di responsabilità per mancata cooperazione all'avveramento della condizione.
Richiamato come ulteriore domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Usato dalla Corte d'appello per affermare che, in assenza di prova di una causa non imputabile, l'avveramento della condizione non si era verificato per fatto del debitore.
Richiamato dal ricorrente per lamentare la violazione dei criteri ermeneutici; la Corte ribadisce che la denuncia di violazione delle regole interpretative richiede specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sia discostato.
Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che non basta un richiamo astratto alle norme interpretative per ottenere il riesame del merito.
Richiamato nel primo motivo, ma senza una autonoma decisiva elaborazione da parte della Corte di cassazione.
Richiamato nel secondo motivo come norma sul contratto d'opera professionale.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al contratto d'opera professionale.
Richiamato nel secondo motivo come parametro di diligenza professionale.
Richiamato nel secondo motivo senza autonoma trattazione decisiva nella motivazione.
Richiamato nel secondo motivo senza autonoma trattazione decisiva nella motivazione.
Richiamato per affermare la tardività, in primo grado, della deduzione circa l'erroneità del progetto redatto secondo la precedente normativa antisismica.
Richiamato per ribadire la tardività della stessa deduzione anche in appello.
Richiamato con riferimento ai nn. 3 e 5: la Corte ribadisce che le censure in cassazione contro l'interpretazione del contratto devono essere dedotte come violazione di legge o come omesso esame di un fatto decisivo, con specificità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Richiamata come ordinanza di protezione civile in materia di nuova classificazione e normativa antisismica; la Corte la considera nel contesto del motivo, ma ritiene inammissibile la censura per tardività e comunque infondata nel merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare una motivazione svolta ad abundantiam se la decisione di merito si regge su una ratio autonoma e decisiva non specificamente impugnata.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se indica con precisione quali regole interpretative siano state violate e in quale passaggio il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del testo negoziale.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia plausibile e non manifestamente illogica, anche se non sia l'unica astrattamente possibile.
- Le doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove o delle emergenze istruttorie sono inammissibili in cassazione, perché il giudizio di legittimità non consente di sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella del giudice di merito.
- Quando una questione venga introdotta tardivamente nel giudizio di merito, la relativa censura non può essere utilmente riproposta in cassazione se la tardività costituisce autonoma ratio decidendi non attaccata con specificità.
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